Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12442 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.17/05/2017), n. 12442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20559-2015 proposto da:
A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO
61, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RIVA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO COSTABILE;
– ricorrente –
contro
MANITALIDEA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 110/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 27/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con sentenza resa in data 27/1/2015, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda originariamente proposta in sede monitoria da A.P. nei confronti della Manitalidea s.p.a. per il pagamento di quanto da quest’ultima asseritamente dovuto in favore del primo a titolo di fatture insolute, e ha condannato l’ A. alla restituzione di quanto corrisposto in eccesso dalla società avversaria, oltre alle spese del doppio grado del giudizio;
che avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione Pasquale A. sulla base di due motivi d’impugnazione; che la Manitalidea s.p.a. non ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria;
considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale proceduto al calcolo delle poste debitorie della Manitalidea s.p.a. in modo erroneo, nonchè per aver illegittimamente regolato le spese del giudizio;
che il motivo è radicalmente inammissibile, avendo il ricorrente irritualmente invocato la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sulla base di un paradigma di valutazione non più vigente, nè applicabile al caso di specie ratione temporis;
che, peraltro, la censura – oltre a non risultare adeguatamente supportata, sul piano dell’allegazione rilevante ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – difetta integralmente sul piano della chiarezza, atteso che, pur intesa alla stregua degli scarni riferimenti sulle motivazioni del decisum di primo grado, di quello d’appello e sullo stesso atto d’appello, la stessa risulta di pressochè impossibile intelligibilità;
che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della disciplina normativa sulle tariffe forensi (D.M. n. 127 del 2004), nonchè per omesso esame e valutazione su punti essenziali della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale calcolato in modo erroneo i crediti del ricorrente già riconosciuti a titolo di rimborso delle spese processuali, omettendo di tener conto delle voci a titolo di diritti ad esso spettanti ed erroneamente non contabilizzati a carico della società avversaria;
che la censura, concernendo la violazione della tariffa, deve ritenersi articolata integralmente in iure, con la conseguenza che la stessa del tutto impropriamente evoca il disposto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;
che, peraltro, i riferimenti fattuali concernenti le cause giustificative delle spese esposte sono integralmente carenti, sì da rendere del tutto assertorio il contenuto della censura, oltre che inadeguato in relazione al rispetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo il ricorrente specificato, nè il luogo nè il quomodo dell’asserita esposizione dettagliata delle voci richiamate;
che all’inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto difese in questa sede.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017