Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12442 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 11/05/2021), n.12442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 4797-2019 proposto da:

COGEIM GT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 263 presso lo

studio dell’avvocato MICHELANGELO MATTIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI TADDEO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 38/A, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI MECHELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO ACUNTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8943/13/2018 della COMMSSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Cogeim GT srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione avviso di pagamento per TARI anno 2017 emesso dal Comune di Forio d’Ischia per l’anno 2017 in relazione a quattro superfici di cui due strutture alberghiere, ha respinto l’appello della società contribuente.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo mancante la prova sulla natura stagionale delle strutture ricettive e rilevando che la contestata delibera comunale con la quale erano state determinate le tariffe avrebbe dovuto essere impugnata innanzi al giudice amministrativo.

La CTR rigettava l’appello del contribuente, ritenendo ininfluente sia il motivo sulla presenza di danni derivanti dal terremoto dell’agosto 2016, in quanto successivo all’annualità gravata, sia in relazione alla stagionalità delle strutture, che avrebbe dovuto essere rappresentato al Comune e che peraltro non era stata riconosciuta in annualità pregresse.

Contro la indicata sentenza ricorre la società contribuente con tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Forio e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 o 4, avendo la CTR omesso di chiarire in base a quali elementi abbia tratto il proprio convincimento.

2. Il motivo è infondato, contenendo la sentenza una motivazione idonea a far comprendere l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Questa Corte ha statuito che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. ex multis Cass. n. 23940 del 12/10/2017). La motivazione della sentenza impugnata sul punto non è apparente nè manifestamente illogica, rimanendo così insindacabile in sede di legittimità.

3. Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 652, in relazione al Reg. per l’imposta unica comunale (IUC), art. 14, giusta Delib. n. 40 del 2014, del Comune di Forio, contenendo la tassa rifiuti una quota fissa e una variabile, contestata quest’ultima fin dal primo grado di giudizio e su cui la CTR non ha motivato.

4. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto generico, non circostanziato e sfornito di riferimenti alla sua proposizione nei gradi di merito (Sez. 5, n. 23575 del 18/11/2015; Sez. 5 -, n. 777 del 15/01/2019), tale da non consentire alla Corte di verificare la decisività del fatto il cui esame si assume omesso e di esercitare l’invocato sindacato, a parte il mancato riferimento al parametro normativo dell’art. 360 c.p.c..

5. Col terzo motivo si deduce violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 652, in relazione al Reg. per l’imposta unica comunale (IUC), art. 14, giusta Delib. n. 40 del 2014, del Comune di Forio, avendo la società dimostrato con perizia l’attività stagionale delle due strutture, a nulla rilevando che il diritto alla detrazione vada richiesto esclusivamente con l’apposita modulistica predisposta dal Comune.

5.1. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza nella parte in cui fa riferimento ad elementi e prove di cui non è dimostrata l’allegazione nei gradi di merito; ulteriore ragione di inammissibilità del motivo discende poi dal fatto che il ricorrente non ha specificato in misura adeguata, come era suo onere (Cass., Sez. 1, n. 7737 del 19/04/2016; Cass., Sez. L, n. 5093 del 05/04/2001), il contenuto della documentazione di cui lamenta la mancata considerazione da parte della CTR.

5.2. Il motivo è poi infondato con riferimento all’onere della prova, che grava sul contribuente.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui che in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. Pertanto è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011; n. 1635/2015; n. 10787 del 2016; Cass. n. 21250/2017; n. 22130 del 22/09/2017 (Cass. n. 10009/2019; n. 12979/2019).

6. Conclusivamente il ricorso, in parte inammissibile in parte infondato, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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