Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12442 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 25/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

D.C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche (Ancona), Sez. n. 02, n. 82/02/05, del 15 luglio 2005,

depositata il 15 settembre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di una cartella recante l’iscrizione a ruolo dei maggiori importi dovuti per la richiesta definizione automatica delle imposte per gli anni dal 1985 al 1990 ex L. n. 413 del 1991, cartella contestata per intervenuta decadenza; Preso atto che la contribuente non si è costituita;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato successivamente all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

Rilevato che il ricorso si fonda su tre motivi, con il primo dei quali si contesta l’avvenuta integrazione dei motivi di ricorso da parte della contribuente in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24 in quanto l’eccezione di decadenza, poi accolta dal giudice di prime cure e confermata in appello, non era stata formulata con i motivi originari del ricorso, ma solo con una memoria successiva.

Rilevato che la circostanza dedotta dall’amministrazione ricorrente trova conferma nella sentenza impugnata;

Ritenuto il motivo sia manifestamente fondato in ragione del principio affermato da questa Corte secondo cui “la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, non rilevabile d’ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti (e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui si è avuta notizia di tali documenti)” (Cass. n. 24970 del 2005): poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, pone una preclusione processuale (Cass. n. 1327 del 2007), non può derivare alcun effetto ilsanante” dal supposto comportamento dell’Ufficio di accettazione del con- traddittorio nel merito;

Ritenuto, pertanto, che debba essere accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata debba essere cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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