Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12441 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10321/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 2, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati PAOLA

MASSAFRA, SEBASTIANO CARUSO, ELISABETTA LANZETTA;

– ricorrente –

contro

A.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato

SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO MAIORANA;

– controricorrenti –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 206/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/06/2015 R.G.N. 1076/2013.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 206/15, ha pronunciato in sede di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio disposta da questa Corte con la sentenza n. 6714 del 2013.

La riassunzione era effettuata dai lavoratori, originari ricorrenti, e appellati nel giudizio di appello in cui veniva emessa la sentenza cassata con rinvio.

2. I lavoratori ex dipendenti dell’Ente Poste, in servizio presso l’INPDAP, cui succedeva INPS. in posizione di comando, e successivamente trasferiti allo stesso Istituto con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri emessi ai sensi del D.L. n. 163 del 1995, conv. nella L. n. 273 del 1995 (che aveva previsto il trasferimento dei dipendenti pubblici in altra amministrazione su richiesta di quest’ultima), hanno chiesto che venisse accertato il loro diritto all’attribuzione di una qualifica superiore a quella che era stata loro riconosciuta all’atto del trasferimento nei ruoli del personale dell’INPDAP. tenuto conto della posizione da essi ricoperta nella precedente fase del rapporto di lavoro.

3. Il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda con sentenza che veniva riformata su impugnazione dell’INPS, già INPDAP, dalla Corte d’Appello della stessa città.

4. Il giudice di secondo grado accoglieva l’appello dell’Istituto e rigettava la domanda dei lavoratori, ritenendo che l’Istituto non potesse che adeguarsi alle indicazioni contenute al riguardo nei D.P.C.M., da ritenersi vincolanti anche in ragione del divieto di aumenti di spesa imposto dalla disciplina in tema di mobilità.

5. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i lavoratori, cui resisteva con controricorso l’Istituto.

6. Questa Corte, con la sentenza n. 6714 del 2013, dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti di T.A. e affermava, quindi, quanto segue: “Secondo la giurisprudenza espressa dalle S.U. di questa Corte (cfr. Cass. sez. unite n. 503/2011), cui hanno fatto seguito altre sentenze della Sezione Lavoro (Cass. n. 22696/2011, Cass. n. 14458/2012), ed alla quale va data continuità anche in questa sede, – in tema di mobilità del personale, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell’Ente Poste Italiane all’INPDAP, presso il quale già si trovava in posizione di comando, effettuato ai sensi del D.L. 12 maggio 1994, n. 163, art. 4, comma 2, convertito nella L. 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto, compete all’ente di destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti, senza che su tali profili possa operare autoritativamente la Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui D.P.C.M. 7 novembre 2000 – atto avente natura amministrativa, in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro – non assolve alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo all’esercizio di un siffatto potere, ma solamente a quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni. Ne consegue che l’equiparazione della 6 qualifica funzionale dell’Ente Poste Italiane all’area B, posizione economica B2. dell’INPDAP, contenuta nel citato D.P.C.M., non ha efficacia vincolante, dovendosi ritenere giuridicamente giustificata la verifica compiuta dal giudice di merito sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore, sulla base dell’individuazione. nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile all’amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quella di inquadramento prima del trasferimento”.

Nella motivazione della citata sentenza le Sezioni Unite hanno precisato che “non rileva valutare se nel D.P.C.M. 7 novembre 2000, si fosse inteso attribuire valore meramente descrittivo o vincolante alle specificazioni relative all’inquadramento dei dipendenti presso l’INPDAP, dato che in ogni caso le specificazioni al riguardo non potevano avere efficacia vincolante, per la (radicale) mancanza di potere al riguardo”, con la conseguenza che, al fine di contestare la correttezza dell’inquadramento attribuitogli dall’INPDAP, non era necessario che il lavoratore avesse dedotto specifici vizi dell’atto amministrativo riconducibili alle ipotesi di incompetenza. violazione di legge ed eccesso di potere, per ottenerne la disapplicazione in senso tecnico, essendo sufficiente la deduzione della erroneità dell’inquadramento in relazione alla posizione ricoperta nella precedente fase del rapporto di lavoro ed alla corretta individuazione della posizione corrispondente secondo la disciplina applicabile nell’ambito dell’amministrazione di destinazione. Ed hanno altresì rilevato che, a questi fini, tenuto conto della particolarità della vicenda relativa al trasferimento di lavoratori – ormai formalmente alle dipendenze di un ente pubblico economico – ad una pubblica amministrazione, doveva ritenersi che correttamente il giudice a quo avesse fatto riferimento all’inquadramento rivestito nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico dai dipendenti postali transitati alle dipendenze dell’INPDAP. dovendo considerarsi anche che tale criterio trovava ulteriore giustificazione nella maggiore omogeneità tra i criteri di inquadramento in vigore nell’ambito delle due amministrazioni pubbliche e nella circostanza della minore idoneità specificativa delle dilatate e meno numerose categorie di inquadramento introdotte dalla contrattazione collettiva dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali.

6.- Da tali principi si è discostata la sentenza impugnata con l’affermazione dell’efficacia vincolante per l’INPDAP del D.P.C.M. 18 ottobre 1999, ai fini dell’esatto inquadramento dei lavoratori ad esso trasferiti dall’Ente Poste Italiane e della impossibilità di operare una verifica della correttezza dell’inquadramento spettante ai predetti lavoratori, se non previa individuazione di specifici vizi dell’atto amministrativo e conseguente sua disapplicazione.

7.- Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, perchè provveda ad un nuovo esame delle questioni controverse – uniformandosi ai principi di diritto enunciati al precedente punto 5) – e così alla verifica sulla correttezza dell’inquadramento spettante ai lavoratori, individuando, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’amministrazione di destinazione, la qualifica maggiormente corrispondente a quella di inquadramento prima del trasferimento”.

7. La Corte d’Appello di Venezia, adita in riassunzione, con la citata sentenza n. 206/15 respingeva l’appello e confermava la sentenza del Tribunale.

Affermava che la Corte aveva individuato il criterio della maggiore corrispondenza nella comparazione tra i diversi inquadramenti come quello da utilizzare per il concreto inquadramento dei lavoratoti presso l’INPDAP.

L’analisi compiuta dalla sentenza di primo grado, che aveva analiticamente individuato i profili di maggiore corrispondenza tra le diverse qualifiche contrattuali, non risultava specificamente censurata dall’ente appellante, che aveva invece prospettato il diverso criterio dell’analisi delle mansioni concretamente svolte.

8. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS, prospettando due motivi di impugnazione.

9. Resistono i lavoratori in epigrafe con controricorso. assistito da memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., in particolare comma 2, in una lettura integrata con l’art. 6 della CEDU.

Assume il ricorrente che, mentre nella motivazione della sentenza si afferma la fondatezza della domanda dei lavoratori, nel dispositivo della stessa l’appello veniva rigettato. Poichè i lavoratori nel dispositivo venivano indicati come appellante, il rigetto dell’appello significava rigetto della loro domanda.

Pertanto. la sentenza era nulla perchè inidonea a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale.

2. Il motivo non è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel rito del lavoro soltanto il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo (Cass., n. 21618 del 2019).

Tale contrasto, tuttavia, non è ravvisabile nel caso di specie, atteso che nel giudizio rescissorio le parti continuano a trovarsi nella medesima posizione processuale in cui versavano allorchè fu pronunziata la sentenza cassata (Cass., n. 456 del 2000).

Pertanto, il rigetto dell’appello contenuto nel dispositivo (in cui non vi è alcuna indicazione dei lavoratori come parte appellante) è il rigetto dell’appello proposto dall’INPS, con cui è coerente la motivazione della sentenza, non potendo indurre in equivoco il ruolo di appellante solo formale assunto dei lavoratori (nell’intestazione sono indicati come appellanti) che, a seguito della cassazione con rinvio, hanno riassunto il giudizio di appello che era stato introdotto dall’INPS appellato formale e appellante sostanziale.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ovvero, in particolare, degli artt. 1362 c.c. e segg., anche con riferimento al D.P.C.M. 18 ottobre 1999, al D.P.C.M. 7 novembre 2000, alla L. n. 797 del 1981, ed al CCNL Poste 1994-1997, nonchè al D.P.R. n. 285 del 1988, al CCNL EPNE 1998-2001, ed al CCIE 1999-2001, del D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52 (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., in particolare comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 della CEDU.

4. L’Istituto dopo aver ricordato che l’inquadramento del personale era avvenuto in ragione delle indicazioni di cui al D.P.C.M. 18 ottobre 1999 e dell’elenco di cui al D.P.C.M. 7 novembre 2000, senza margini di discrezionalità, insiste, in ragione della disciplina applicabile alla fattispecie, nel ritenere corretta l’attribuzione al Dipartimento della funzione pubblica del potere di emettere il decreto di trasferimento con indicazione dell’inquadramento.

Al fine di vagliare la correttezza della sentenza di appello il ricorrente trascrive stralci della sentenza Cass., S.U., n. 503 del 2011, richiamata sia dalla sentenza di questa Corte, sia dalla sentenza di appello. Richiama, altresì, giurisprudenza di merito.

Afferma. quindi, che il criterio dell’analisi delle mansioni concretamente svolte prospettato da esso Istituto non era diverso rispetto a quello dell’esame delle declaratorie contrattuali, ma necessario e complementare.

La non corrispondenza dei due inquadramenti era stata effettuata sulla base di una mera valutazione astratta, senza alcun riferimento alle mansioni svolte, che invece avrebbero dovuto essere poste in correlazione con le declaratorie al fine di consentire una verifica concreta.

In proposito, il ricorrente, dopo avere richiamato giurisprudenza di

legittimità passa ad esaminare le declaratorie contrattuali deducendo che: la declaratoria relativa alla IV categoria del personale postale descriveva mansioni del tutto simili e sovrapponibili a quelle della IV qualifica funzionale degli enti pubblici non economici di cui alla L. n. 70 del 1975 e non alla V qualifica funzionale, Area B/B1, nell’attuale ordinamento INPDAP; la declaratoria relativa alla V categoria personale postale descriveva mansioni del tutto simili e sovrapponibili a quelle della V qualifica funzionale degli enti pubblici non economici di cui alla L. n. 70 del 1975 e non alla VI qualifica funzionale. Area B/B2, nell’attuale ordinamento INPDAP;

la declaratoria relativa alla VI categoria personale postale descriveva mansioni del tutto simili e sovrapponibili a quelle della VI qualifica funzionale degli enti pubblici non economici di cui alla L. n. 70 del 1975 e non alla VII qualifica funzionale. Area C/C1, nell’attuale ordinamento INPDAP.

In conclusione deduce il ricorrente che non si era tenuto in considerazione che in entrambi gli ordinamenti le mansioni di cui alla IV, V e VI categoria, e di cui alla IV, V e VI qualifica funzionale, si concretizzano in attività esecutive di supporto al processo produttivo.

Pertanto, seppure vi fossero stati i presupposti per ritenere l’illegittimità e quindi disapplicare un D.P.C.M., la Corte d’Appello avrebbe dovuto comunque constatare la corrispondenza tra la IV, V, VI categoria, e la IV, V, VI qualifica funzionale di cui al CCNL enti pubblici non economici.

5. Il motivo è inammissibile.

6. A norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tenere conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290/1999; Cass. n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 1995/2015).

Dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata, perchè l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010 e Cass. n. 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (cfr. fra le tante Cass. n. 20128/2013; Cass. n. 13873/2012; Cass. n. 17442/2006).

Tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perchè il quadro normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che ha con chiarezza indicato i limiti del giudizio di rinvio.

7. Tanto premesso, nel richiamare il punto 5 del – Ritenuto – occorre precisare, in sintesi, il dictum della sentenza rescindente:

– in tema di mobilità del personale, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell’Ente Poste Italiane all’INPDAP, presso il quale già si trovava in posizione di comando (D.L. n. 163 del 1994, ex art. 4, comma 2, conv. dalla L. n. 273 del 1995) compete all’ente di destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti;

– su tali profili non può operare autoritativamente il D.P.C.M. 7 novembre 2000;

– l’equiparazione della 6 qualifica funzionale dell’Ente Poste Italiane all’area B. posizione economica B2, dell’INPDAP, contenuta nel citato D.P.C.M., non ha efficacia vincolante;

– è giuridicamente giustificata la verifica compiuta dal giudice di merito sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore, sulla base dell’individuazione, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile all’amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quella di inquadramento prima del trasferimento.

8. La Corte d’Appello, dopo avere richiamato i principi enunciati dalla sentenza di questa Corte, premette che la sentenza di primo grado ha esaminato analiticamente le declaratorie contrattuali di provenienza, quelle di inquadramento presso l’INPDAP e quelle richieste in giudizio. confrontandone i tratti caratteristici e riconducendo alla corretta declaratoria contrattuale i profili professionali di appartenenza.

Deduce, quindi che l’INPS, nella memoria depositata nel giudizio rescissorio, sosteneva che. al di là del principio di diritto affermato dalla Corte, i lavoratori non avevano dimostrato di essere stati addetti alle stesse mansioni svolte presso il precedente datore di lavoro.

L’analisi compiuta dal Tribunale che aveva analiticamente individuato i profili di maggiore corrispondenza tra le diverse qualifiche contrattuali non risultava specificamente censurato dall’Istituto appellante, che invece aveva prospettato il diverso criterio dell’analisi delle mansioni concretamente svolte.

Ugualmente la Corte d’Appello disattendeva il rilievo riferito all’invarianza della spesa. nonchè la domanda di manleva esperita nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. In ragione di quanto sopra esposto si rilevano le ragioni dell’inammissibilità del motivo.

Il motivo di ricorso in esame, da un lato, nel prospettare la legittimità dell’inquadramento effettuato con D.P.C.M., si pone in contrasto con i principi affermati dalla sentenza n. 6714 del 2013 di questa Corte, dei quali la Corte d’Appello ha fatto applicazione; dall’altro, ponendo la questione dell’erronea comparazione delle declaratorie contrattuali non impugna adeguatamente la statuizione di appello che ha affermato che l’Istituto non aveva censurato l’individuazione dei profili di maggiore corrispondenza tra le diverse qualifiche contrattuali effettuata dal Tribunale, prospettando invece il diverso criterio dell’analisi delle mansioni concretamente svolte.

L’affermazione del ricorrente che il criterio dell’analisi delle mansioni concretamente svolte non era diverso rispetto a quello dell’esame delle declaratorie contrattuali, non soddisfa l’onere di specificità dei motivi di ricorso che devono essere puntuali e circostanziati rispetto alla statuizione impugnata, così sostanziandosi in una mera contrapposizione alla qualificazione delle difese dell’Istituto operata dalla Corte d’Appello.

Costituiva onere del ricorrente. in ragione di una specifica statuizione in senso contrario contenuta nella sentenza di appello, non solo dedurre di aver proposto l’impugnazione con riguardo anche all’erronea comparazione delle declaratorie contrattuali richiamando le relative difese, ma per il principio di specificità, indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello e della memoria di costituzione in riassunzione. indicandone il contenuto rilevante e dunque la censura formulata.

Peraltro, tale onere di specificità non viene meno neppure qualora si deduca error in procedendo (Cass., S.U., n. 8077 del 2012). La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 15367/2014: Cass. n. 21226/2010).

10. Il ricorso deve essere rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13. comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 9.000.00 per compensi professionali, Euro 200.00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA