Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12441 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7027/2009 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE
BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GALLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAVALLONE Lucio, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CENTRO SERVIZI IMMOBILIARI DI MALORGIO ANTONIO, in persona del
titolare, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A. MANCINI 4,
presso lo studio dell’avvocato D’ONOFRIO Gian Franco, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DUGGENTO MICHELE,
giusta mandato alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 278/2008 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO del 16/07/08, depositata il 15/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 278/2008 la Corte di appello di Lecce – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Taranto – ha condannato M.L. a pagare al Centro Servizi Immobiliari di Antonio Malorgio Euro 2.850,84, oltre svalutazione ed interessi, a titolo di compenso per attività di mediazione.
Il M. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimato con controricorso.
2.- I due motivi, con cui si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente ed efficace il contratto di mediazione, qualificato come atipico, alla data della conclusione dell’affare (compravendita), disattendendo le testimonianze in contrario, ed ha trascurato di considerare che la vendita è stata conclusa con persona non presentata dal mediatore – sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 e dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.
2.1.- I quesiti non contengono la sintesi delle censure, mediante l’indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si ritiene insufficiente o contraddittoria – e le ragioni per cui lo sarebbe – ma si limitano a chiedere la conferma delle tesi apoditticamente formulate dal ricorrente; donde l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..
2.2.- Il ricorso richiama documenti (atto di vendita, lettere raccomandate, ecc.), senza specificare in quale sede processuale siano stati prodotti e come siano reperibili fra gli atti del processo, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3^, 12 dicembre 2008 n. 20279). Richiama altresì deposizioni testimoniali di cui non viene riprodotto il contenuto nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza (cfr., fra le altre, Cass. Civ. 14 aprile 2003 n. 5886; Cass. Civ. 3 marzo 2008 n. 5743).
2.3.- Le censure di difetto di motivazione investono il merito della sentenza impugnata; non i vizi interni al percorso argomentativo in base al quale la Corte è pervenuta alla sua decisione, che soli consentono il riesame della decisione in sede di legittimità (cfr.
fra le altre, Cass. Civ. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. Civ. 2 luglio 2008 n. 18119).
La sentenza impugnata appare, per contro, congruamente e logicamente motivata, con riferimento alle pattuizioni contenute nel contratto di mediazione.
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della resistente, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari di avvocato; oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010