Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12441 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14727-2016 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO DA

CELANO, 110, presso lo studio dell’avvocato DARIA DELL’AQUILA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO D’OLINO;

– ricorrente –

contro

M.P., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GROENLANDIA, 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

A.A.M., S.P., S.L., ST.TI.;

avverso l’ordinanza n. 58116/15 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/05/2016;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale PRATIS Pierfelice, che ha chiesto che

la Corte di Cassazione accolga il ricorso nei limiti di cui in

motivazione;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma S.A. e altri chiedendo l’accertamento del recesso ai sensi dell’art. 1385 c.c. per inadempimento dei promittenti venditori (stante, fra l’altro, la mancanza di proprietà del bene per la nullità dei contratti di acquisto) dai contratti preliminari di vendita di data (OMISSIS) e la condanna alla restituzione del doppio della caparra versata. Chiese altresì la riunione del processo a quello pendente presso il medesimo Tribunale nel quale il F. aveva chiesto l’accertamento della nullità dei contratti di acquisto risalenti al (OMISSIS) in favore dei promittenti venditori per omessa menzione delle istanze di condono non ancora definite, mentre la parte convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione di diritto dei contratti preliminari e del diritto di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta. Con ordinanza del 9 maggio 2016 il giudice istruttore, ritenuta la pregiudizialità del previo giudizio, dispose la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Ha proposto ricorso per regolamento di competenza Domenico F.. Sono state presentate scritture difensive. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte ed il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte. Sono seguite le comunicazioni di rito.

Con l’istanza di regolamento si espone quanto segue. Premessa la mancanza della motivazione nell’ordinanza, in quanto meramente apparente, non ricorre fra i giudizi alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, ma il rapporto di connessione reciproca giustifica la rimessione del fascicolo al capo dell’ufficio per il provvedimento di riunione delle cause, ancora possibile in quanto nel processo pregiudicante era intervenuto il provvedimento di ammissione delle prove, mentre l’ordinanza di sospensione era stata adottata all’esito dell’udienza di prima comparizione.

L’istanza è fondata.

Va premesso che in tema di sospensione necessaria del processo, la mera circostanza che l’ordinanza sospensiva sia immotivata non integra una ragione per il suo annullamento da parte della Corte di cassazione, cui la censura sia stata dedotta nel ricorso per regolamento di competenza, dovendo la Corte accertare se sussistano i presupposti della sospensione (Cass. 21 dicembre 2011, n. 27932; 27 marzo 2007, n. 7410).

Conformemente al parere del pubblico ministero, va affermato che nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c. a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass. n. 13330/2012, n. 16381/2011, n. 15420/2011, n. 13194/2008).

Infine non vi è spazio per la sospensione facoltativa, evocata nella memoria difensiva. Nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. – come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 non vi è più spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo esercitata dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale (fra le tante da ultimo Cass. 26 giugno 2013, n. 16198).

Le spese del processo relativo al regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo, che dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Condanna S.A. e M.P. al pagamento delle spese processuali per il regolamento di competenza in favore del ricorrente, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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