Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12441 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28215/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.S.M.M.,

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Bari – Sezione Staccata di (OMISSIS) il 28 maggio 2018 n.

1688/24/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 28 gennaio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari Sezione Staccata di Lecce il 28 maggio 2018 n. 1688/24/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF ed IVA relative all’anno 2006 (con i relativi accessori) in dipendenza di utili extra-bilancio percepiti per la partecipazione alla “LA PIRAMIDE S.r.l.”, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di D.S.M.M. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi il 15 gennaio 2013 n. 23/02/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto dell’inopponibilità al socio dell’avviso di accertamento notificato (sulla base di precedenti processi verbali di constatazione) alla società. D.S.M.M. è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, con riferimento agli artt. 2261, 2746, 2729, 2909 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento notificato al socio dovesse essere accompagnato dall’allegazione dei Processi verbali di constatazione nei confronti della società.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l’appello con motivazione soltanto apparente in relazione all’inidoneità dell’avviso di accertamento a garantire una sufficiente informazione del socio sulla pretesa fiscale.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.

1.1 Secondo l’insegnamento costante di questa Corte, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento consequenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (in termini: Cass., Sez. 6-5, 18 febbraio 2020, n. 3980; Cass., Sez. 5, 2 ottobre 2020, n. 21126).

1.2 Dunque, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno di tale principio, avendo ritenuto che anche l’allegazione all’avviso di accertamento notificato al socio dell’avviso di accertamento notificato alla società fosse insufficiente ad assicurare la conoscibilità dei fondi considerati alla stregua di utili extra-bilancio e, per conseguenza, dei maggiori redditi di capitale imputabili pro quota in assenza dell’ulteriore allegazione dei processi verbali di constatazione in sede di verifiche sulla contabilità sociale.

3. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso Può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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