Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12441 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 09/05/2019), n.12441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Pane Tiziana che chiede di

ricevere le comunicazioni relative al processo al fax 081/7321684 e

alla p.e.c. avv.tizianapane.pec.giuffre.it;

– ricorrente –

nei confronti di

(OMISSIS) s.r.l. (iscritto al n. (OMISSIS) R.G. Tribunale di Napoli);

– intimato –

avverso il decreto n. 920/2016 del Tribunale di Napoli emesso il

12.5.2016 e depositato il 23.5.2016 R.G. n. 1714/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Equitalia Sud s.p.a. ricorre per cassazione avverso il decreto menzionato in epigrafe del Tribunale di Napoli che ha respinto l’opposizione allo stato passivo della società (insinuatasi al passivo fallimentare di (OMISSIS) s.r.l. per un credito complessivo di Euro 129.805,99, ò non ammesso dal Giudice delegato su conforme parere del curatore) rilevando la mancanza della prova della notifica di alcun atto impugnabile ovverosia del ruolo la cui notificazione coincide con la notificazione della cartella esattoriale da effettuarsi al fallito in bonis o al curatore fallimentare e non potendosi considerare tale la produzione in giudizio dell’estratto di ruolo.

2. La ricorrente deduce: a) violazione (art. 360 c.p.c., n. 3), del R.D. n. 267 del 1942, art. 93, del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18. Ritiene la ricorrente che, alla luce delle norme indicate, ai fini dell’ammissione al passivo è necessario produrre il ruolo – che alla stregua della sentenza n. 19704/2015 delle S.U. della Corte di Cassazione è atto autonomamente impugnabile – e non anche notificare preventivamente cartella di pagamento al debitore o al curatore; b) violazione del combinato disposto di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 93,D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33,D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, per non aver comunque ammesso gli importi di cui agli avvisi di addebito per i quali l’agente della riscossione in sede di opposizione ha esibito copia della notifica.

3. Non svolge difese la curatela fallimentare.

Diritto

RITENUTO

Che:

4. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto rimanendo assorbito il secondo motivo. Come è stato chiarito dalla citata sentenza n. 19704 delle Sezioni Unite del 2 ottobre 2015 l’estratto del ruolo è atto autonomamente impugnabile e consente l’ammissione al passivo fallimentare se non è contestato dal curatore fallimentare ovvero giustifica la sua ammissione con riserva nel caso in cui si riferisca a un credito tributario, stante la riserva di giurisdizione che concerne tali crediti (Cass. civ. sez. I n. 29806 del 12 dicembre 2017; Cass. sez. lavoro n. 27005 del 24 ottobre 2018).

5. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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