Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12441 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 25/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Approdo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 162, presso l’avv.

Meineri Giovanni, che, unitamente all’avv. Alberto Patrone, la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia (Trieste), Sez. n. 08, n. 76/08/05, del 9 giugno 2005,

depositata il 19 ottobre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

Letto il ricorso della società contribuente, che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di rettifica INVIM;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato dopo l’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;

Rilevato che il ricorso è fondato su due motivi di ricorso, con i quali si contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata notificazione dell’avviso di trattazione di udienza nel giudizio di primo grado, che aveva determinato la tardiva impugnazione della sentenza, con atto d’appello giudicato intempestivo in violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui il rispetto del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. per l’impugnazione della sentenza deve essere osservato anche nell’ipotesi in cui alla parte non sia stata comunicata la data dell’udienza di discussione, determinando la mancata comunicazione dell’udienza una nullità della sentenza che si converte in motivo di impugnazione (Cass. nn. 10497 del 2003, 11991 del 2006, 16004 del 2009) e non potendo tale vizio indurre ignoranza del giudizio in capo al ricorrente; Ritenuto che le spese seguano la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito e oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA