Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12440 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6057/2009 proposto da:
S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. GREGOROVIUS
20, presso lo studio dell’avvocato RICCOBELLI SANDRO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SENESE Francesco, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ MILANO ASSICURAZIONI SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato CORAPI DIEGO,
rappresentata e difesa dall’avvocato TORTORANO Franco, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.M.S., V.A., VI.AN.,
V.C., D.R.C., I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 575/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
28.12.07, depositata il 14/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- S.T. propone quattro motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 575/2008, depositata il 14.2.2008, che – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli – gli ha addebitato il concorso di colpa per un incidente stradale occorso il (OMISSIS) sulla Via (OMISSIS).
Resiste con controricorso la s.p.a. Milano Assicurazioni.
2.- Il ricorso è inammissibile per la mancata o inidonea formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..
In relazione ai quattro motivi – tutti contenenti diverse censure di violazione di legge – il ricorrente ha formulato solo due quesiti di diritto, per di più del tutto generici. Si richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui – anche quando le diverse censure di violazione di legge siano contenute in un unico motivo – debbono essere formulati tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in cui si concretizzano le censure, restando altrimenti eluso il disposto dell’art. 366 bis c.p.c..
A maggior ragione ciò vale con riguardo a motivi anche formalmente differenziati, quali quelli proposti nel caso in esame.
I due quesiti effettivamente proposti risultano poi inammissibili, perchè formulati in termini generici e astratti. Essi chiedono la conferma di un astratto principio di diritto – di per sè teoricamente condivisibile – senza alcun riferimento alla fattispecie oggetto di decisione, ai termini in cui il principio enunciato sarebbe stato disatteso dalla sentenza impugnata, e alla diversa regola che si vorrebbe enunciata in sua vece, sì che l’eventuale risposta affermativa della Corte di legittimità risulterebbe inidonea ad orientare concretamente l’interprete e ad esprimere un principio applicabile ai casi simili, in armonia con le finalità perseguite dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759; Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463, fra le tante). Nè è consentito desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del richiamato art. 366 bis cod. proc. civ. (Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420, cit.).
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
– Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della resistente, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari di avvocato; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010