Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12440 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2257-2016 proposto da:

D.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI STUDIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFONSO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

CO.BE.T. S.R.L., C.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 971/2014 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.A.G. propose opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. innanzi al Tribunale di L’Aquila avverso il decreto ingiuntivo emanato in favore di Co. Be. T. s.r.l. con richiesta di chiamata in causa di C.N.. Il Tribunale adito, previa autorizzazione della chiamata, dichiarò inammissibile l’opposizione. Osservò il tribunale che sulla base della visura camerale la sede dell’impresa individuale risultava essere in (OMISSIS) e che l’incaricato per il recapito, dopo avere rilevato l’assenza e non l’irreperibilità del destinatario, aveva provveduto agli adempimenti di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8. Aggiunse che se l’opponente avesse voluto contestare l’operato del postino avrebbe dovuto impugnare con querela di falso quanto risultante dall’avviso di ricevimento. Avverso detta sentenza propose appello D.A.G.. Con ordinanza di data 18 novembre 2015 la Corte d’appello di L’Aquila dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.. Osservò la corte territoriale che la notifica era stata correttamente eseguita nel rispetto dell’art. 139 c.p.c. presso la sede dell’impresa individuale esercitata dall’opponente, come da iscrizione presso il registro delle imprese e che la notificazione del decreto ingiuntivo, tardivamente opposto, si era perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo D.A.G.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con l’unico motivo si denuncia violazione e errata applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il decreto ingiuntivo è stato notificato in luogo estraneo al destinatario, risiedendo quest’ultimo in via Tempa di Lepre n. 43 come da certificato di residenza storica (trattandosi di ditta individuale l’iscrizione alla sezione speciale aveva solo funzione di pubblicità notizia), sicchè la notifica doveva reputarsi inesistente, e che le lettere raccomandate si riferivano ad un periodo diverso (mentre gli atti di precetto sono stati notificati al civico (OMISSIS)).

Il motivo è inammissibile. Come si evince dalla parte conclusiva del motivo, il ricorrente impugna congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza della Corte d’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.. Il punto è che però all’impugnazione congiunta si accompagna la trattazione congiunta delle censure indirizzate ai due provvedimenti impugnati sicchè non è distinguibile quale sia la critica da riferire all’uno e quella riferibile all’altra. Tanto determina l’inidoneità del ricorso al raggiungimento del suo scopo che è quello della critica del provvedimento impugnato. Stante la distinzione dei provvedimenti la critica doveva essere rivolta specificatamente a ciascuno di essi e, ove ritenuta l’esistenza di un identico errore, tale identità doveva essere individuata ed illustrata. In ogni caso, con riferimento all’impugnazione indirizzata nei confronti dell’ordinanza, la censura non rispetta i limiti dell’impugnabilità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. così come fissati da Cass. Se. U. n. 1914 del 2016, in quanto non resta sul piano della violazione della legge processuale ma censura la decisione della Corte d’appello sul piano del merito del motivo di appello. Infine, sia con riferimento all’ordinanza che con riferimento alla sentenza di primo grado, la censura non rispetta il canone previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Peraltro restando sul piano della sola prospettazione del ricorso, ove mai si accedesse allo scrutinio del motivo, si dovrebbe rammentare che la denuncia di notificazione inesistente, e non meramente nulla, del decreto ingiuntivo va proposta in sede di opposizione all’esecuzione e non di opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. (da ultimo fra le tante Cass. 31 agosto 2015, n. 17308), e che ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, prevista dall’art. 650 c.p.c., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (da ultimo fra le tante Cass. 4 aprile 2016, n. 6518).

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata partecipazione al giudizio della controparte. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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