Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12440 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3796-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,

12;

– ricorrente –

contro

S.S.L., C.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 165, presso lo studio

dell’avvocato SILVANA LOMBARDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato RENZO CASACCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

REGIONE TOSCANA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 700/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/05/2010 r.g.n. 1563/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso di S.S.L. e condannato il Ministero al pagamento della rivalutazione monetaria sulla indennità integrativa speciale prevista della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, quantificata in Euro 19.072,00 per la prima patologia ed Euro 9.253,00 per la seconda, oltre agli interessi legali.

2. La Corte territoriale, per quel che qui rileva, ha evidenziato che la rivalutazione monetaria assolve alla funzione di mantenere intatta nel tempo l’erogazione che lo Stato sociale ha ritenuto di dovere attribuire ai soggetti danneggiati dalle emotrasfusioni, sicchè non sussiste ragione alcuna che possa indurre a differenziare, quanto alla necessaria rivalutazione, le due componenti dell’indennizzo. Ha aggiunto che la quantificazione delle somme pretese dallo S. non era stata oggetto di specifica contestazione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Salute sulla base di tre motivi. S.S.L. ha resistito con tempestivo controricorso, mentre è rimasta intimata la Regione Toscana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo il Ministero della Salute denuncia “violazione di legge in relazione della L. del 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, commi 1 e 2, come sostituito dalla L. del 20 dicembre 1996, n. 641, e successivamente modificato dalla L. del 25 luglio 1997, n. 238, e dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11”.

Richiama il principio affermato da questa Corte con sentenza 19.10.2009 n. 22112 per sostenere che solo l’assegno reversibile previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. l, comma 1, è soggetto a rivalutazione monetaria. Invoca, inoltre, l’applicazione dello ius superveniens rappresentato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 125, che, nel dettare l’interpretazione autentica del richiamato art. 2, ha escluso che possa essere rivalutata la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale.

2 Il motivo è infondato, per le ragioni già espresse da questa Corte in numerose pronunce (fra le più recenti Cass. 8.5.2015 n. 9387; Cass. 20.4.2015 n. 7982; Cass. 6.10.2014 n. 21053; Cass. 15.9.2014 n. 19445; Cass. 29.5.2014 n. 12129; Cass. 28.3.2014 n. 7395), con le quali sono stati respinti analoghi ricorsi proposti dal Ministero della Salute.

“La L. n. 210 del 1992, modificata dalla L. n. 238 del 1997, stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge (art. 1, comma 1). A sua volta il citato art. 1, comma 3, dispone che i benefici previsti dalla legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-

trasfusionali. Sempre la citata L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, (e successive modificazioni) aggiunge che l’indennizzo de quo consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dalla L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8.

L’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso d’inflazione programmato.

L’art. 2, comma 2 (primo periodo) cit. Legge prevede che l’indennizzo in questione sia integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), e successive modificazioni, contemplata per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.

La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d’inflazione programmato, dell’assegno disciplinato dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con la L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 1 e con i decreti legge non convertiti che l’avevano preceduta.

Invece, non fu disposto alcunchè circa la rivalutazione della seconda componente dell’indennizzo, cioè della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, ancorchè questa avesse funzione integrativa dell’indennizzo medesimo.

Sulla possibilità di rivalutare o meno detta somma la giurisprudenza di questa Corte si è espressa in modo contrastante: in senso favorevole alla rivalutazione, cfr. le sentenze del 27 agosto 2007, n. 18109 e del 28 luglio 2005, n. 15894, secondo cui l’importo bimestrale corrisposto agli aventi diritto all’indennizzo deve essere rivalutato secondo il tasso d’inflazione annualmente programmato, sia con riferimento all’assegno di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1, sia con riferimento alla somma prevista dall’art. 2, comma 2 cit. Legge; in senso contrario, cfr. le sentenze del 19 ottobre 2009, n. 22112 e del 13 ottobre 2009, n. 21703, secondo le quali la possibilità di rivalutare la somma de qua sarebbe esclusa sia dal dato testuale sia dal rilievo che l’indennità integrativa speciale avrebbe proprio la funzione di attenuare o impedire gli effetti della svalutazione monetaria, sicchè sarebbe ragionevole escluderne la rivalutabilità.

In questo quadro giurisprudenziale è intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, commi 13 e 14, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, disponendo che la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione. Il successivo comma 14 ha stabilito che, fermi restando gli effetti esplicali da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Con la pronuncia n. 293/2011 la Corte cost. ha ritenuto tale disciplina non conforme al parametro dettato dall’art. 3 Cost., comma 1, per violazione del principio di uguaglianza, ritenendo ingiustificata e, per ciò stesso, fonte di irragionevole disparità di trattamento la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa richiamata, per le persone affette da epatite post- trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide, per le quali, sulla base della normativa applicabile, l’intero importo dell’indennizzo, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, è soggetto a rivalutazione in base alle variazioni degli indici ISTAT, attesa l’identità di ratio posta a base del beneficio concesso ad entrambe le categorie di danneggiati. La Corte cost. ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 e 14, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede che la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, destinato ad integrare l’indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da trasfusioni ed emoderivati, non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione. Per effetto della citata sentenza della Corte cost. le ultime pronunce di questa S.C. hanno riconosciuto la rivalutazione monetaria sulle quote di indennizzo ex lege n. 210 del 1992 corrispondenti all’importo dell’indennità integrativa speciale (cfr.

Cass. 23 marzo 2012, n. 4705; Cass. 21 marzo 2012 n. 4467, cui adde Cass. n. 14918/2013). E’ stato altresì precisato che non può essere condivisa la tesi del Ministero secondo cui la decorrenza dell’adeguamento rivalutativo dovrebbe fissarsi dalla data di entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, in materia di indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, non avendo la Corte costituzionale fissato limiti temporali alla pronuncia di incostituzionalità ed avendo, al contrario, dichiarato l’illegittimità costituzionale anche della L. n. 122 del 2010, art. 11, comma 14, che disponeva la cessazione degli effetti di tutti i provvedimenti emanati al fine di rivalutare l’indennità integrativa speciale (cfr. sul punto Cass. n. 12590/2012)” (Cass. 28.3.2014 n. 7395).

2 – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “motivazione insufficiente su un fatto controverso determinante per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” e con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per “violazione di legge in relazione all’art. 116 c.p.c. ed all’art. 416 c.p.c.”. Rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, la quantificazione degli importi pretesi dall’originario ricorrente era stata oggetto di specifica contestazione, giacchè il Ministero, nella memoria difensiva depositata il 18 maggio 2007, aveva replicato alle richieste della controparte, anche sviluppando propri conteggi, dai quali risultava che l’ammontare della rivalutazione era pari ad Euro 7.469,76 per la prima patologia e ad Euro 3.671,87 per la seconda. Aggiunge che, in ogni caso, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare la correttezza dei conteggi depositati dal ricorrente in quanto le somme dovute a titolo di rivalutazione della indennità integrativa speciale derivano da criteri legali, non rispettati nella fattispecie.

3 – I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

Deve essere ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “per quel che riguarda il valore probatorio dei conteggi, occorre distinguere La componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione e agli effetti della mancata contestazione, dalla componente giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri (Cass. 17 aprile 2002, n. 5526; Cass. SU 23 gennaio 2002, n. 761; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28381), in applicazione della regola generale secondo cui il principio di non contestazione determina l’ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2” (Cass. 29.1.2015 n. 1695).

Nel caso di specie la difesa del Ministero, nel costituirsi nuovamente in giudizio dopo la riassunzione della causa, aveva dedotto che la rivalutazione non poteva essere pretesa per il periodo antecedente al 1995, in quanto solo con i D.L. n. 344 del 1996, D.L. n. 450 del 1996 e D.L. n. 548 del 1996, quest’ultimo convertito in legge, era stata prevista la rivalutazione dell’assegno. Aveva, inoltre, aggiunto che gli indici da applicare erano quelli indicati nella tabella trascritta in memoria.

Dette deduzioni, integralmente riprodotte nel ricorso nel rispetto dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, prospettano questioni giuridiche e non di mero fatto, sulle quali la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare, perchè riproposte tutte in sede di appello.

3.1. – Dal contenuto del controricorso si desume che la quantificazione delle somme pretese era stata effettuata applicando gli indici FOI, e non i tassi di inflazione programmata, all’ammontare dell’indennità integrativa speciale a partire dall’anno 1992.

Detti criteri non possono essere ritenuti corretti perchè, come già detto, il testo originario della L. n. 210 del 1992, art. 2 nulla disponeva in merito alla rivalutazione dell’indennizzo (la norma era, infatti, formulata nei seguenti termini: L’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dalla L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8.

2. L’indennizzo di cui al comma 1, integrato dall’indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), prevista solo dai D.L. non convertiti n. 344 del 1996, art. 6, comma 1, e D.L. n. 450 del 1996, art. 7, comma 1, ai quali ha fatto seguito il D.L. n. 548 del 1996, convertito dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641, il cui art. 7 ha aggiunto al 1 comma del richiamato art. 2 il periodo “L’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato”.

Ne discende che la pretesa di vedere rivalutato anche l’importo della indennità integrativa speciale ha giuridico fondamento solo a partire dall’anno 1995 (il D.L. n. 344 del 1996, art. 6, comma 2 i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 641 del 1996, stabilisce, infatti, che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996”) e che la rivalutazione deve essere effettuata nei termini previsti dalla legge, ossia “sulla base del tasso di inflazione programmato”.

4 – La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che nella quantificazione delle somme spettanti a Sandro Luciano S. si atterrà ai principi di diritto enunciati al punto 3, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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