Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12440 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 25/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

D.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Largo

Beltramelli 36, scala F, int. 2, presso gli avv.ti Gerardy Bochiccio

e Rossana Tagliente, rappresentato e difeso dall’avv. Iannucci

Antonio, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. n. 32, n. 123/32/04, del 19 novembre 2004,

depositata il 21 gennaio 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio della causa al primo giudice per la integrazione del contraddittorio;

Letto il ricorso dell’amministrazione che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione conseguente all’accertamento di maggiori ricavi a carico della società Sabbia Edil di Auriemma G. & C. s.n.c;

Letto il controricorso del contribuente;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato successivamente all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

Considerata l’unitarietà dell’accertamento alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14815 del 2008: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda in- scindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del con-traddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

Rilevato che questa Corte con sentenza n. 15284 del 2009 ha deciso la controversia relativa all’accertamento nei confronti della società Sabbia Edil di Auriemma G. & C. s.n.c, in applicazione del suddetto principio, cassando la sentenza e rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria di Napoli;

Ritenuto che non diverso possa essere l’esito del presente giudizio per le ragioni di unitarietà dell’accertamento e in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite;

Ritenuto che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le spese. Pronunciando sul ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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