Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1244 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1244 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 16612-2007 proposto da:
ALMA SERVIZI IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA RE DI ROMA 21, presso lo studio
dell’avvocato FIUMARA ANGELO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013
2771

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 22/01/2014

- =esistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 34/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 06/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

MELONI;

..,

..

Svolgimento del processo

A seguito di processo verbale di constatazione

con il quale comunicava alla Alma Servizi srl di
aver rettificato la dichiarazione annuale del 1991,
ai sensi dell’art. 54 5 0 comma DPR 633/72, e di non
aver riconosciuto l’IVA per un importo di lire
9.881.000 in quanto non spettante sugli acquisti ed
importazioni per la presenza dell’opzione prevista
dall’art. 36 bis stesso decreto.
Avverso

l’avviso

di

rettifica

la

società

contribuente presentava il ricorso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
In particolare la società dichiarava che aveva
comunicato all’Amministrazione finanziaria la
volontà di aderire alla contabilità IVA esente,
esprimendo l’opzione prevista dall’art. 36 bis DPR
633/1972 ma che, successivamente, iniziando ad
effettuare anche prestazioni soggette ad IVA, aveva
emesso fatture e detratto l’IVA sulle fatture
d’acquisto, applicando l’ordinaria contabilità, pur

L’Ufficio IVA di Roma emetteva avviso di rettifica

senza

revocare

formalmente

l’opzione ex art. 36(R 633/72.
La CTP rigettava l’impugnazione con sentenza
successivamente appellata e confermata dalla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio con

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione la Alma Servizi srl con quattro motivi.
La Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente Alma
Servizi srl

lamenta violazione dell’art. 36 bis

DPR 633/72

ex art. 360 nr. 3 cpc nonché

insufficiente e contraddittoria motivazione su
fatto controverso e decisivo per il giudizio in
relazione all’art. 360 comma l nr.5 cpc perché i

sentenza nr.34/14/06.

giudici di appello hanno ritenuto che la società
contribuente non avesse provato che l’opzione di
cui all’art. 36 bis DPR 633/72, mai formalmente
revocata, non era più applicabile in ragione dei
comportamenti concludenti della società.

2

01-

In particolare secondo

la

ricorrente

l’art. l DPR 442/97 prevede che l’opzione o la
revoca di regimi contabili si desumono da
comportamenti concludenti del contribuente o delle
modalità di tenuta delle scritture contabili.

Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n. 7011 del
08/05/2003 “In virtù dell’art. 4 della legge 21
novembre 2000, n. 342, l’art. 1 del d.P.R. 10
novembre 1997, n. 442, che ha radicalmente innovato
la disciplina delle opzioni, dando esclusiva
rilevanza al comportamento “concreto” del
contribuente, è applicabile anche ai comportamenti
concludenti tenuti dal contribuente stesso
anteriormente all’entrata in vigore di detto
decreto. Pertanto, nell’ipotesi che questo assuma
di aver diritto alla detrazione dell’imposta
assolta sugli acquisti, avendo barrato per errore,
nella dichiarazione a fini IVA, la casella relativa

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

all’opzione per il regime semplificato previsto
dall’art. 36 bis del d.P.R. n. 633/72 per le
imprese che effettuano operazioni esenti, la
Commissione Tributaria è tenuta ad accertare, anche
con riferimento ad annualità d’imposta precedenti
l’entrata in vigore del citato d.P.R. n. 442/97, se
il contribuente ha osservato tutti gli adempimenti
3

n

prescritti

dall’applicazione

del regime ordinario dell’IVA, non avvalendosi in
concreto della dispensa accordata dall’art. 36
bis”.
Nella fattispecie i giudici di merito hanno escluso

adeguatamente motivato l’esistenza di prove offerte
dalla contribuente in ordine alla volontà di
revocare l’opzione a suo tempo comunicata nonché il
ripristino degli obblighi contabili.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente
Alma Servizi srl lamenta insufficiente e
contraddittoria motivazione su fatto controverso e
decisivo per il giudizio, perché i giudici di
appello non hanno indicato le ragioni per cui hanno
ritenuto di non tener conto delle scritture
contabili prodotte.
Il motivo è inammissibile.

con accertamento insindacabile in questa sede ed

Infatti questa Corte ha più volte chiarito che:
(Sez.

5,

Ordinanza

n.

2805

del

05/02/2011)

Presidente: Nerone A. Estensore: Di Iasi C. “Il
motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360,
n. 5 cod. proc. civ. così come modificato dall’art.
2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – si denuncia
omessa, insufficiente o contraddittoria
4

()A

motivazione,

deve

specificamente

indicare il “fatto” controverso o decisivo in
relazione al quale la motivazione si assume
carente, dovendosi intendere per “fatto” non una
“questione” o un “punto” della sentenza, ma un

principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto
costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo)
od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto
in funzione di prova di un fatto principale),
purché controverso e decisivo. (In applicazione del
principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il
ricorso con cui ci si era limitati a denunciare la
mancata motivazione da parte del giudice in ordine
alle argomentazioni esposte dal ricorrente nel
giudizio di appello, senza, però, individuare i
fatti specifici, controversi o decisivi in
relazione ai quali si assumeva fosse carente la
motivazione medesima).

fatto vero e proprio e, quindi, un fatto

Inoltre (Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006)
in relazione al principio di autosufficienza del
ricorso è stato chiarito che:”Per soddisfare il
requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n.
3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve
contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia
pure non analitica o particolareggiata, dei fatti
5

[9/\

di causa, dalla quale

devono

risultare

le reciproche pretese delle parti, con i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le
giustificano, le eccezioni, le difese e le
deduzioni di ciascuna parte in relazione alla

processuale nelle sue articolazioni, le
argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto,
su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali
si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti
del giudizio di legittimità, una valutazione
giuridica diversa da quella asseritamene erronea,
compiuta dal giudice di merito. Il principio di
autosufficienza del ricorso impone che esso
contenga tutti gli elementi necessari a porre il
giudice di legittimità in grado di avere la
completa cognizione della controversia e del suo
oggetto, di cogliere il significato e la portata
delle censure rivolte alle specifiche
argomentazioni della sentenza impugnata, senza la
necessità di accedere ad altre fonti ed atti del
processo, ivi compresa la sentenza stessa.
Nella fattispecie la ricorrente non ha indicato con
sufficiente chiarezza il fatto controverso del
quale intende dolersi, non ha esplicitato il
quesito di diritto né concluso l’esposizione con un
6

posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda

momento di sintesi dal

quale

evincere

l’esatta censura mossa alla CTR, lamentando invece
in modo del tutto generico un difetto di
motivazione in ordine alla documentazione prodotta.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente Alma
servizi srl lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.7 D.L.gs 546/92 ed art. 2697 cc in
relazione all’art. 360 comma l nr.3 cpc in quanto
la CTR ha ritenuto che la società nel 1991 stesse
operando nel regime di attività IVA esente per cui
non poteva detrarre l’IVA sugli acquisti in quanto
non chiedeva l’IVA sulle vendite. Tuttavia
l’Ufficio non aveva adempiuto all’onere probatorio
a suo carico di provare l’esistenza di operazioni
esenti da parte della Alma Servizi nell’anno 1991.
Rileva la Corte che l’onere della prova non grava
sull’Ufficio ma sulla contribuente che, come già
detto, non ha dimostrato in alcun modo la volontà
di revocare l’opzione a suo tempo comunicata,
usandola piuttosto, secondo i giudici di merito,
“come comodo paravento da variare a seconda degli
umori del fisco”.
Con il quarto

motivo di ricorso, la ricorrente

Alma servizi srl lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.2909 cc e 324 cpc in
7

relazione all’art. 360

comma l nr.3 cpc

in quanto la CTR ha pronunciato la sentenza
impugnata in contrasto con altre sentenze già
emesse e passate in giudicato che accertavano che
dopo il 1987 la Alma Servizi srl era di fatto

prestazioni soggette ad iva e tenendo i relativi
registri, con violazione del giudicato implicito.
Il motivo è infondato e deve essere respinto anche
perché generico ed inammissibile perchè la
ricorrente non allega le sentenze citate relative
ad altre fattispecie presumibilmente diverse da
quella in esame r a ro.›.-t ,
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Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto in relazione ai quattro motivi proposti
con condanna alle spese della soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna Alma Servizi srl al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità
a favore dell’Agenzia delle Entrate che si
liquidano in 5.000,00 complessivamente oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 8/10/2013
Il consigliere estensore

P7′

passata al regime commerciale ordinario effettuando

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