Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1244 del 18/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1244 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 18550-2016 proposto da:

U

SOMMA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE ACACIE 13 C/0 CENTO CAF, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentata e difee
dall’avvocato FELICE AI\ IATO;

– ricorrentecontro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettiVamente
domiciliato in RON’IA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIUSEPPE 1\TATANO, ANTONINO SGROI,
EMANUELE DE ROSE, LELIO IARITATO, CARLA
D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

Data pubblicazione: 18/01/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 77/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, emessa il 28/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO

RILEVATO
che, con sentenza del 28 gennaio 2016, la Corte di Appello di
Salerno dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla
domanda proposta da Giovanna Somma nei confronti dell’INPS ed
intesa ad ottenere la declaratoria della sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda agricola “Orto di
\Titolo Piccola soc. coop.” nell’anno 2007 per n. 151 giornate
lavorative con conseguente condanna dell’istituto alla reiscrizione della
predetta nell’elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza per
la detta annualità e compensava tra le parti per intero le spese del
doppio grado di giudizio;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Somma
affidato ad un unico motivo cui resiste l’INPS con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ, ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui ribadisce le argomentazioni di cui al ricorso éd insiste per
l’accoglimento dello stesso;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO

Ric. 2016 n. 18550 sez. ML – ud. 21-11-2017
-2-

FERNANDES.

che, con l’unico motivo di ricorso, si deduce “violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ.
anche con riferimento all’art. 22 del D.L. 7/70 ( in relazione all’art.
360, primo comma, n.3, c.p.c.); erronea valutazione e travisamento dei
fatti di causa e degli e documenti depositati nel giudizio, in relazione

apparente motivazione per violazione dell’art. 132, quarto comma,
c.p.c., in relazione all’art. 360, numeri 3 c 4 , cpc” in quanto il capo
della sentenza con cui la Corte di Appello ha compensato tra le parti le
spese del doppio grado presenta profili di illogicità., contraddittorietà,
erroneità ed ingiustizia non potendo le ragioni indicate configurare le
,

`gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma per poter fondare,

in deroga al principio generale della soccombenza, la disposta
compensazione;
che, il motivo è infondato alla luce dei principi affermati da questa
Corte secondo cui le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate
esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione
totale o parziale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nella
formulazione applicabile

“ratione temporis”,

risultante dall’art. 45, comma

11, della 1. 18 giugno 2009 n. 69, non devono essere illogiche o
erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge,
denunciabile in sede di legittimità e devono riguardare specifiche
circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. del 5 luglio
2017 n. 16607; Cass. 14/07/2016, n. 14411; Cass. 16/03/2016, n.
5267; Cass. Sez. 10/02/2014, n. 2883); trattandosi di nozione
necessariamente elastica questa Corte ha precisato che nelle ipotesi di
cessata materia del contendere quelle ragioni, senza pretesa di
esaustività, possono essere rinvenute qualora l’illegittimità dell’atto che
è stato revocato sia emersa a seguito dell’esame della documentazione
Ric. 2016 n. 18550 sez. ML – ud. 21-11-2017
-3-

agli artt. 360 numeri 3,4 c.p.c.- Nullità della sentenza per mancata o

esibita e/o dalle argomentazioni- esposte soltanto in sede contenziosa,
oppure nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni
di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso, ovvero nella
mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento
univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità all’epoca della

della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’UE
eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno
indotto l’ufficio a rivedere la propria posizione ( Cass. 29 novembre
2016 n. 24234), mentre non possono individuarsi nella mancata
opposizione alla domanda da parte del convenuto né nella natura della
controversia O della pronuncia o nella struttura del tipo di
procedimento contenzioso applicato o nelle disposizioni processuali
che lo regolano;
che nel caso in esame la decisione impugnata risulta correttamente
basata sulla specialità della situazione processuale in quanto la Corte di
merito ha ritenuto di procedere alla compensazione delle spese del
doppio grado di giudizio sul rilievo che l’istituto aveva provveduto, “in
via di autotutela” alla reiscrizione della ricorrente pur in presenza di
una sentenza di primo grado di rigetto della domanda della Somma;
che tale argomentazione resiste alle censure mosse nel motivo
fondate, sostanzialmente, sul rilievo che l’INPS si era attivato solo
dopo la proposizione dell’appello e la prima udienza innanzi alla Corte
territoriale procedendo alla reiscrizione in sede di autotutela e con
l’unico scopo di evitare una condanna alle spese di un giudizio a cui
esso istituto, per un suo errore, aveva dato causa; ed infatti, tale
argomentare non considera il dato oggettivo, posto in evidenza nella
impugnata sentenza, che l’INPS aveva riconosciuto un proprio errore
pur in presenza di una decisione che lo aveva visto vittorioso non
Ric. 2016 n. 18550 sez. ML – ud. 21-11-2017
-4-

notifica dell’atto impugnato, o nelle modifiche normative, le pronunce

avendo il primo giudice ritenuto provata dalla Somma ( su cui
incombeva il relativo onere) la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato (alle dipendenze dell’azienda agricola “Orto di \Titolo
Piccola soc. coop.), ovvero il presupposto per la reiscrizione
nell’elenco dei lavoratori agricoli richiesta;

censure pure mosse nel motivo alle altre ragioni poste a fondamento
della disposta compensazione e ciò in applicazione del principio più
volte affermato da questa Corte secondo cui nel caso in cui venga
impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di
questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a
sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia,
non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica
censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza
con raccoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo
proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla
cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le
ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano, sicchè è
sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato
oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta,
perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di
essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo
inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni
poste a base della sentenza o del capo impugnato ( Cass. Sez. U, n.
16602 del 08/08/2005; successive conformi , ex multis: Cass. n. 21431
.

del 12/10/2007; Cass. Se .z• U, n. 10374 de/08/05/2007);
che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del
relatore, il ricorso va rigettato;

Ric. 2016 n. 18550 sez. ML – ud. 21-11-2017

che la correttezza di tale “rado decidendi” rende inammissibili le altre

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio
sussistendo le condizioni per l’esonero della soccombente dal rimborso

a norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo risultante a
seguito delle modifiche apportate dall’art. 42 u.c. del D.L. n. 269/2003,
conv. in legge n. 326/2003;

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma I quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2017

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA