Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12439 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 24/06/2020), n.12439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6197/2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GENNARO MARINO;

– ricorrente –

contro

T.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 58,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO ROSSI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con mandato –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

MACERATA, G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 196/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/03/2013, R.G.N. 129/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 28.2/25.3.2013 n. 196 la Corte d’appello di Ancona riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Macerata e, per l’effetto, accoglieva la domanda proposta da T.T. – docente del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in proseguo: MIUR) – nei confronti della collega F.G. per il risarcimento del danno subito, nella qualità di contro-interessata, dalla esecuzione del provvedimento di urgenza con il quale si dichiarava il diritto della F. ad essere destinata nell’anno scolastico 2007/2008 all’Istituto Tecnico Commerciale di Macerata.

2. La Corte territoriale premetteva che su ricorso della F., con provvedimento ex art. 700 c.p.c., era stata assegnata d’ufficio alla ricorrente la cattedra di (OMISSIS), già assegnata a domanda al docente G.; per l’effetto, era stato annullato il trasferimento della T., a domanda, nel posto lasciato libero dal G. (in (OMISSIS)).

3. Gli effetti della mobilità dei docenti si erano esauriti e, come chiarito dalle parti, restava in questione soltanto la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla T. tanto nei confronti del MIUR che della F..

4. Il MIUR era esente da responsabilità, avendo eseguito un provvedimento giudiziario d’urgenza.

5. Sussisteva, invece, la responsabilità della F. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, per avere eseguito un provvedimento cautelare, senza la normale prudenza, a tutela di un diritto inesistente.

6. La F. non aveva diritto alla assegnazione della cattedra di (OMISSIS), perchè questa era stata richiesta anche dalla T., che la precedeva nella graduatoria e che pertanto sarebbe prevalsa.

7. Era dunque superfluo valutare se il trasferimento del G. fosse o meno illegittimo; era decisivo il fatto che in caso di illegittimità sarebbe comunque prevalsa sulla cattedra di (OMISSIS) la T..

8. La F. era responsabile per avere eseguito il provvedimento d’urgenza, in contrasto con la graduatoria, senza la normale prudenza.

9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza F.G., articolato in sei motivi; si è costituita T.T. con controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in un unico motivo; il MIUR ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla udienza di discussione. G.L., l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE delle Marche e l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di (OMISSIS) sono rimasti intimati.

10. La F. ha depositato memoria

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso principale F.G. ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c..

Ha esposto che la domanda della T., aveva ad oggetto:

– in via principale, l’accertamento del proprio diritto al trasferimento, a domanda, presso la cattedra di (OMISSIS);

– in subordine, il diritto ad essere trasferita, d’ufficio, presso la sede di (OMISSIS);

– la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno.

2. Ha dedotto che la Corte territoriale aveva sostituito la generica domanda risarcitoria proposta con una domanda ex art. 96 c.p.c., comma 2, fondata su fatti costitutivi diversi.

3. Il motivo è inammissibile.

4. Invero, anche in caso di denunzia di un vizio processuale il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte ricorrente di indicare gli atti posti a fondamento della censura.

5. Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la parte di rispettare il requisito della specificità dei motivi d’impugnazione sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. SU. 22/05/2012, n. 8077).

6. Nella fattispecie di causa la parte ricorrente, per sostanziare il vizio di ultrapetizione, avrebbe dovuto trascrivere il ricorso introduttivo e l’atto di appello della T. e non soltanto le conclusioni di quest’ultimo. Gli stralci trascritti non consentono a questa Corte di comprendere quali fatti fossero stati posti a fondamento della pretesa risarcitoria e di verificare se effettivamente fosse estranea alla causa petendi la esecuzione del provvedimento d’urgenza da parte della F. senza la normale prudenza. Ben avrebbe potuto, invece, il giudice dell’appello qualificare autonomamente la domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c., nell’ambito della causa petendi dedotta.

7. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 99 e 100 c.p.c..

8. La censura investe il capo della sentenza con il quale si dichiara la inesistenza del diritto della parte ricorrente ad essere assegnata alla sede di (OMISSIS) perchè preceduta in graduatoria dalla T..

9. La F. ha esposto che la domanda principale della T. era diretta alla assegnazione della cattedra di (OMISSIS), rispetto alla quale era contraddittore il professor G.; solo in subordine ella aveva chiesto la destinazione alla sede di (OMISSIS).

10. Ha impugnato la sentenza per avere preso immediatamente in esame la domanda subordinata, senza esaminare la domanda principale.

11. Il ricorso presenta le medesime lacune, in punto di specificità, rilevate in relazione al primo motivo.

12. La parte ricorrente trascrive le sole conclusioni dell’atto di appello, che non consentono la verifica dei vizi di ultrapetizione e di difetto di interesse alla pronuncia.

13. Sotto altro profilo la inammissibilità della censura deriva dalla sua estraneità alla ratio decidendi della sentenza impugnata; il giudice dell’appello si è infatti pronunciato sulla domanda principale, affermando essere pacifico tra le parti il venir meno dell’interesse ad agire.

14. Con il terzo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2.

15. Si assume che la Corte territoriale dopo avere dato atto del difetto di interesse sopravvenuto delle parti sulle domande di trasferimento (in quanto gli effetti della mobilità si erano esauriti) non avrebbe dovuto procedere all’esame della domanda risarcitoria ed inoltre che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale, ex art. 96 c.p.c., non può essere oggetto di statuizione in assenza di una pronuncia sul diritto in contestazione.

16. Il motivo è infondato.

17. Nella fattispecie di causa la Corte territoriale ha rilevato il difetto di interesse delle parti alla pronuncia sulla legittimità dei trasferimenti, per l’esaurimento degli effetti della procedura di mobilità. Correttamente ha tuttavia ritenuto persistere l’interesse alla pronunzia risarcitoria, che assumeva, anzi, maggior rilievo proprio per la impossibilità della tutela specifica. Nè si comprende perchè la domanda ex art. 96 c.p.c., comma 2, non possa avere una propria autonomia.

18. Con il quarto motivo la ricorrente ha impugnato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 96 c.p.c., comma 2.

19. Ha premesso che nel procedimento cautelare la professoressa T. non aveva allegato di avere chiesto il trasferimento anche alla sede di (OMISSIS) e che la modifica delle sue difese nel giudizio di merito determinava la violazione dell’art. 112 c.p.c..

20. Ha altresì dedotto che la responsabilità ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto essere valutata in relazione al momento in cui la misura cautelare veniva richiesta ed applicata.

21. Il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.. La domanda rilevante ai fini del vizio di ultrapetizione è unicamente quella proposta in via ordinaria; non rileva, invece, la posizione difensiva assunta nel procedimento d’urgenza.

22. Nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c., la censura è invece inammissibile, in quanto non sono individuate le affermazioni della sentenza impugnata nelle quali si ravviserebbe l’errore di diritto nè sono esposte le ragioni della censura, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

23. con il quinto mezzo la parte ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e art. 96 c.p.c., comma 2, nonchè degli artt. 1226 e 2056 c.c..

24. Oggetto della critica è la liquidazione del danno risarcibile, effettuata con rinvio ai conteggi di parte.

25. La ricorrente ha esposto che tali conteggi erano stati elaborati dalla T. in relazione alla perdita della cattedra di (OMISSIS) ed alla necessità di raggiungere le località di (OMISSIS) e di (OMISSIS), in cui aveva insegnato negli anni scolastici successivi.

26. Ha dedotto che tale danno non era conseguenza diretta ed immediata della condotta addebitatale (esecuzione del provvedimento cautelare che le assegnava la cattedra di (OMISSIS)).

27. Si assume inoltre che la quantificazione era stata operata sulla base dei conteggi di parte in mancanza di prova della effettività del danno.

28. Il motivo è inammissibile. La parte ricorrente non trascrive i conteggi posti a fondamento della censura, in violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non consentendo a questa Corte di verificare la eventuale violazione delle regole che governano il rapporto di causalità nella responsabilità civile.

29. La critica, nella parte in cui assume il difetto di prova del danno, attiene all’accertamento del fatto storico ed avrebbe dovuto essere articolata sotto il profilo del vizio di motivazione, indicando un fatto decisivo, ed oggetto di discussione tra le parti, il cui esame avrebbe determinato un esito diverso del giudizio di danno.

30. con il sesto motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

31. La parte ricorrente allega, ancora con riferimento al danno liquidato in sentenza, l’omesso esame del fatto che il provvedimento d’urgenza eseguito riguardava l’anno scolastico 2007-2008; evidenzia che l’esame di tale circostanza avrebbe determinato la quantificazione in misura minore del danno risarcibile, in quanto nei conteggi posti a base della decisione erano considerati i costi di viaggio ed i pregiudizi non-patrimoniali in relazione a quattro anni scolastici, compresi tra il 2007/2008 ed il 2010/2011.

32. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La mancata trascrizione del provvedimento d’urgenza e dei conteggi a fondamento della domanda e la parziale riproduzione delle allegazioni sul danno non consentono a questa Corte di verificare la decisività della censura.

33. Il ricorso principale deve essere pertanto respinto.

34. Con l’unico motivo del ricorso incidentale T.T. ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – l’omessa pronuncia sulla domanda principale, relativa alla dichiarazione di legittimità del proprio trasferimento a domanda per l’anno scolastico 2007/2008 sulla cattedra di (OMISSIS).

35. Ha dedotto di avere interesse alla pronuncia, in quanto in caso di accoglimento della domanda principale ella avrebbe assunto la titolarità della cattedra di (OMISSIS) fin dall’anno scolastico 2007/2008 (e non in seguito, come invece accaduto) consolidando la sua posizione nella graduatoria di Istituto.

36. Ha indicato le ragioni a sostegno della domanda principale.

37. Il ricorso incidentale è inammissibile.

38. La sentenza impugnata ha preliminarmente accertato il difetto di interesse delle parti alla pronuncia sui trasferimenti, anche rispetto alla cattedra di (OMISSIS) richiesta in via principale.

39. Pertanto la denuncia del vizio di omessa pronuncia non è conferente alla decisione assunta: la Corre territoriale, rilevando il sopravvenuto difetto dell’interesse ad agire ha comunque reso una pronuncia sulla domanda, pur se non riportata nel dispositivo della sentenza.

40. Per contrastare specificaMente tale pronuncia la parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere le allegazioni svolte nel grado di appello circa la attualità del proprio interesse alla decisione sulla domanda principale.

41. Invero nella sentenza impugnata si legge che le parti avevano chiarito alla udienza di discussione di avere interesse soltanto alla pronuncia risarcitoria. A tale accertamento non viene opposta una specifica censura.

42. Conclusivamente deve essere respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

43. Le spese si compensano per la reciproca soccombenza.

44. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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