Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12439 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1334/2009 proposto da:

SOCIETA’ MARINI AGENCY SRL (già Marini Agency Sas di Muffa Annamaria

& C.) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

CIPRIETTI SABATINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FRANCESCO CAPACCHIETTI SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 967/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

20.2.07, depositata il 22/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- La s.r.l. Marini Agency ha convenuto davanti al Tribunale di Pescara la s.a.s. Francesco Capacchietti & C, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento ad un contratto di mediazione. Dopo avergli conferito l’incarico di vendere un immobile, infatti, la Capacchietti aveva locato l’immobile stesso, rendendone più difficoltosa la vendita, che non si è poi perfezionata.

Il convenuto ha resistito alla domanda, che il Tribunale ha respinto, condannando l’attore al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello dal soccombente, con sentenza n. 967/2007 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto alla mediatrice il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico, quantificate in Euro 5.000,00, oltre interessi dalla data della sentenza. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata ed posto a carico dell’appellante i due terzi delle spese di appello, compensando il terzo rimanente. La Marini Agency propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

L’intimata non ha presentato difese.

2.- I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili, per la totale mancanza dei quesiti, o per l’inadeguatezza della loro formulazione.

2.1.- Il primo motivo – che il ricorrente non specifica in relazione a quale norma dell’art. 360 cod. proc. civ., sia stato proposto, ma che appare prospettare vizi di illogica e contraddittoria motivazione – non contiene un momento di sintesi delle censure che ne circoscriva puntualmente i limiti, fecalizzando il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la soluzione adottata, tramite una proposizione analoga al quesito di diritto (cfr. per tutte Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2 008 n. 16258;

Cass. Civ. Sez. 3^, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 marzo 2009 n. 7197).

2.2.- Il secondo e il terzo motivo (quest’ultimo designato dal ricorrente 2 bis), che lamentano violazione, rispettivamente, dell’art. 1362 cod. civ., e segg., sull’interpretazione dei contratti, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che vizi di motivazione, si concludono con quesiti del tutto inammissibili, in quanto chiedono a questa Corte non di formulare la regola giuridica applicabile al caso, in sostituzione di quella enunciata nella sentenza impugnata, ma di procedere a valutazioni di merito e ad accertamenti in fatto, e cioè: se oggetto del contratto fosse l’immobile libero e non locato; se risultava provato che le parti avevano inteso stabilire il prezzo di vendita con riferimento all’immobile libero (secondo motivo), se… risultava provata la rilevanza del comportamento contestato alla Capacchietti, in quanto concretante inadempimento ai patti…. essendo indubbia l’incidenza sull’economia del contratto dello stato dell’immobile (terzo motivo, designato dal ricorrente 2 bis).

Trattasi di valutazioni ed accertamenti rigorosamente riservati al giudice di merito e preclusi in questa sede di legittimità, alla quale la ricorrente poteva sottoporre esclusivamente censure attinenti alla motivazione sui suddetti accertamenti.

Per quest’ultimo aspetto manca anche in relazione a questi motivi la sintesi delle censure, di cui si è detto sopra.

3.- Il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta che sulla somma attribuitagli in rimborso delle spese siano stati liquidati gli interessi a decorrere dalla sentenza, anzichè dalla data della domanda o del primo atto di costituzione in mora, è manifestamente fondato e deve essere accolto.

4.- Parimenti fondati sono il quinto ed il sesto motivo, con cui il ricorrente lamenta che la Corte di appello, pur avendo riformato la sentenza di primo grado e parzialmente accolto l’appello, abbia lasciato a suo carico le spese processuali di primo grado, nonostante la sua domanda di riforma della sentenza del Tribunale, e lo abbia condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, nella misura di due terzi, pur essendo egli risultato parzialmente vittorioso.

Nel riformare anche solo parzialmente la sentenza di primo grado il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi anche sul capo relativo alla condanna alle spese processuali di primo grado, tenendo conto dell’esito complessivo della controversia.

Quanto poi alle spese di appello costituisce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., la condanna della parte risultata anche solo parzialmente vittoriosa a pagare alla controparte le spese del giudizio che ha dovuto affrontare per ottenere la (sia pur parziale) vittoria.

La Corte di merito avrebbe potuto ravvisare giusti motivi -che avrebbero dovuto essere chiaramente esplicitati – per compensare le spese di appello, in tutto od anche solo in parte, ma nel secondo caso lasciando a carico dell’appellata e soccombente la parte non compensata. Non mai condannare la parte risultata vittoriosa in appello al pagamento anche parziale delle spese del giudizio.

5.- Propongo l’accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo (terzo, quarto e quinto, secondo la numerazione della ricorrente) e la dichiarazione di inammissibilità del primo, secondo e terzo motivo, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, che deciderà la vertenza uniformandosi ai seguenti principi di diritto: “La parte in cui favore sia emessa condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo contrattuale (nella specie, rimborso spese per attività di mediazione), con gli interessi di mora, ha diritto alla corresponsione degli interessi medesimi a decorrere dalla data del primo atto di costituzione in mora, cioè dalla data della domanda giudiziale (in mancanza atti anteriori); non dalla data della sentenza di condanna”.

“Il giudice che accolga in tutto o in parte l’appello contro la sentenza di primo grado è tenuto a provvedere, se richiesto, anche in ordine alle spese del giudizio di primo grado”.

“Il giudice che accolga anche solo parzialmente l’appello non può porre a carico dell’appellante, neppure in minima parte, le spese processuali del grado, trattandosi del soggetto che è risultato vittorioso. Può invece compensare le spese, in tutto o in parte – ove ravvisi giustificati motivi, che debbono essere specificati nella motivazione – lasciando a carico dell’appellato soccombente la parte eventualmente non compensata”.

3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso (terzo, quarto e quinto, secondo la numerazione della ricorrente) e dichiara inammissibili gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA