Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12439 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 857-2016 proposto da:

MARINA DI CERVIA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIAVE 15, presso lo studio dell’avvocato DONATO BARONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO CAPPARELLI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CERVIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

del Dr. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati GIACOMO GRAZIOSI, BENEDETTO GRAZIOSI e

CAMILLA MANCUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

osserva quanto segue.

Il Comune di Cervia conveniva davanti al Tribunale di Ravenna Marina di Cervia Srl – titolare della concessione demaniale marittima dell’approdo turistico per naviglio da diporto e infrastrutture/attrezzature per assistenza al naviglio in (OMISSIS) – perchè la riteneva, in relazione ad una convenzione-contratto per atto pubblico notarile da loro stipulata in data (OMISSIS), inadempiente dell’obbligo, ivi stabilito all’art. 1, di mantenere “costantemente navigabile il tratto di porto canale delimitato fra l’entrata al bacino (darsena vecchia) ed il mare” nonchè all’obbligo, ivi stabilito all’art. 4, di corrispondere al Comune la somma annua di Lire 4.000.000, oltre a rivalutazione, quale rimborso forfettario per le spese di manutenzione delle strade; chiedeva pertanto, per il periodo dal 1988 al 1996, la condanna di Marina di Cervia Srl a pagargli la somma di Euro 325.872,65, oltre a rivalutazione e interessi, quale rimborso delle spese da esso sostenute per effettuare, mediante un’altra ditta, i lavori di dragaggio necessari a mantenere la navigabilità del porto canale, nonchè la condanna di Marina di Cervia Srl a pagargli le somme forfettarie per la manutenzione delle strade.

La convenuta resisteva e domandava in via riconvenzionale la dichiarazione di nullità dell’art. 1 della convenzione-contratto per indeterminatezza dell’oggetto quanto alla nozione di “navigabilità”, nonchè il pagamento da parte del Comune delle spese che per suo conto essa aveva sostenuto dal 1976 al 1979 in relazione alla esecuzione di lavori di dragaggio su aree di pertinenza comunale; eccepiva altresì la sussistenza di giudicato in riferimento alla sentenza n. 214/1991 dello stesso Tribunale quanto alle somme richieste dal Comune per i lavori di dragaggio nell’anno 1988.

Con sentenza n. 1229/2012 il Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando la convenuta a pagare al Comune Euro 17.456,89 per i lavori di dragaggio e rigettava le domande riconvenzionali di Marina di Cervia Srl. Avendo quest’ultima proposto appello principale e il Comune proposto appello incidentale, con sentenza del 10 marzo-22 aprile 2015 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato entrambe le impugnazioni.

Ricorre Marina di Cervia Srl a mezzo di otto motivi avverso tale sentenza. Si difende con controricorso il Comune di Cervia; Marina di Cervia Srl ha altresì depositato memoria.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost. In realtà presenta come contenuto una diretta censura fattuale in quanto concerne la determinazione dei limiti del porto canale ai fini dell’obbligo stabilito dall’art. 1 della convenzione-contratto, proponendo una versione alternativa rispetto alla determinazione effettuatane dal giudice di prime cure e dal giudice d’appello, sulla base anche di argomentazioni relative agli esiti della c.t.u. e ai chiarimenti successivamente resi dal consulente, ampiamente trascritti. Il secondo motivo, poi – che denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione delle stesse norme -, ripropone sinteticamente quanto esposto nel primo motivo adducendo che la motivazione sarebbe “radicalmente assente o apparente o perplessa”: il che non corrisponde all’effettiva struttura motivativa mediante la quale giudice d’appello ha esternato il suo iter accertatorio.

Il terzo motivo lamenta ancora violazione delle stesse norme, nonchè falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma patisce anch’esso una sostanza fattuale (in ordine alla questione della non navigabilità del porto canale) che mescola inammissibilmente con l’asserto della assenza di motivazione, comunque non riscontrabile.

Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 1218 c.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: ripropone formalmente sotto il profilo motivazionale il contenuto del terzo – che deve ritenersi “qui integralmente trascritto” – in una modalità soltanto genericamente assertiva.

Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.: presenta ancora una sostanza fattuale in ordine ai fenomeni di affossamento e insabbiamento del porto canale, nuovamente argomentando sulla base della c.t.u. e dei relativi chiarimenti resi dal consulente. Veicola pertanto una valutazione alternativa che inammissibilmente chiede al giudice di legittimità di verificare.

Il sesto motivo aggiunge al richiamo dell’art. 1227 c.c. quello dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: trascritto il quinto motivo, si sostiene – sempre in un modo genericamente assertivo, prima ancora che infondato – l’assenza assoluta di motivazione al riguardo.

Il settimo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per non aver dato conto in motivazione della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente sull’art. 4 della convenzione-contratto relativo al calcolo degli interessi e della rivalutazione sul forfait dovuto per manutenzione delle strade; il giudice non avrebbe neppure statuito sulla domanda della ricorrente di dichiarazione della nullità di tale clausola, sulla richiesta di pronuncia di prescrizione relativa alle richieste di canone e sulla richiesta riguardante la non operatività degli aggiornamenti di canone per omessa richiesta degli aggiornamenti.

In realtà il giudice d’appello non ha omesso la motivazione sulla suddetta clausola, bensì ha ritenuto che sulla stessa si sia formato giudicato (motivazione, pagina 3). In ordine al residuo del motivo, non vi si rinviene la necessaria autosufficienza in ordine alla precedente riproposizione di tali doglianze (che non a caso il controricorso del Comune di Cervia eccepisce siano questioni nuove).

L’ottavo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per avere la corte territoriale omesso di considerare determinate fatture relative ad operazioni del 1998. Anche in questo caso non emerge la necessaria autosufficienza, a prescindere dal fatto, poi, che il giudice d’appello (pagina 5 della motivazione) tratta pure quell’annualità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione al controricorrente alle spese processuali, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 6100, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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