Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12439 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5755-2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VTA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

GUARDAVACCARO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/02/2010 r.g.n. 792//2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato DI MATTEO FEDERICO;

udito l’Avvocato GUARDAVACCARO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per i rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 23/2/2010, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che aveva dichiarato valida anche ai fini pensionistici, oltre che a quelli riconosciuti dell’indennità di buonuscita, la domanda di riscatto degli anni di studio universitari presentata da S. G. il 3/8/1983. L’amministrazione scolastica aveva interpretato la domanda dell’interessata come rivolta ad ottenere il riscatto del solo periodo di servizio precedente all’immissione in ruolo e non anche quello del corso di studi universitari, talchè il riscatto relativo a questi ultimi era stato ricondotto a successiva domanda presentata dall’interessata nel 2001, con conseguente calcolo dell’importo dovuto ai fini del riscatto in Euro 32.638,00, in luogo della somma di Euro 2.350,91 dovuta ove fosse ritenuta idonea ai fini indicati l’istanza antecedente.

2. I giudici del merito, premesso che all’istanza presentata in data nel 1983 non poteva assegnarsi natura di negozio giuridico, trattandosi, piuttosto, di mero strumento per esercitare il diritto al riscatto, osservava che la stessa andava interpretata alla luce dell’intenzione manifestata dal dichiarante al di là di come potesse essere valutata dal ricevente, talchè solo un’interpretazione estremamente formale avrebbe condotto a negare alla duplice istanza presentata ai fini del riscatto in relazione alla pensione e al calcolo dell’indennità di buonuscita il riferimento non solo agli anni di servizio non di ruolo ma anche al quadriennio degli studi universitari, poichè la produzione del certificato di laurea era significativa in tal senso.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il MIUR sulla base di unico motivo. Resiste la S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Ministero articola come di seguito l’unico motivo di censura:

“art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 10, art. 13 e ss., del Capo 2 del titolo 2”. Osserva che nel proporre domanda rivolta a ottenere il riscatto a fini pensionistici del periodo di servizio precedente all’immissione in ruolo, pur allegando il certificato di laurea, la S. non aveva dichiarato nel corpo della domanda di volere ottenere il riscatto del periodo degli studi universitari.

Concordando con l’individuazione della natura della domanda da parte dei giudici del merito, ed esclusa, pertanto; la natura di negozio giuridico della medesima per accedere alla qualificazione come mero atto giuridico non negoziale, ne discende che gli effetti dell’atto sono quelli previsti dalla legge. Essendo gli atti giuridici tipici, rispetto ad essi possono verificarsi due situazioni: la conformità al modello previsto dalla legge e la difformità rispetto a tale modello. Di conseguenza gli effetti si verificheranno sulla condizione che la dichiarazione sia conforme alla previsione legale.

Ciò posto, doveva rilevarsi che dalla disciplina del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 10, art. 13 e ss., del Capo 2 del titolo 2, espressamente denominato “computo a domanda” si evince che gli effetti previsti dall’ordinamento si realizzano solo in presenza di una domanda, intendendosi per essa una dichiarazione con la quale si esprime una volontà in forma diretta. Ed allora in nessun modo poteva essere assimilata alla domanda normativamente prevista la presentazione di un certificato, dalla presenza del quale l’Amministrazione dovrebbe trarre, mediante ragionamento induttivo, la considerazione dell’esistenza della volontà, che poteva essere facilmente manifestata e che non lo è stata. Conclusivamente affermava che, rispetto alla volontà espressamente dichiarata, non poteva avere alcuna rilevanza la presentazione di un documento che, nelle intenzioni del dichiarante poteva acquisire un qualsiasi significato. Concorde con tale ricostruzione, poi, la formulazione della domanda all’amministrazione con la quale si prospettava “se fosse possibile” considerare la domanda precedente di riscatto del 1983 come rivolta anche al riscatto del periodo di studi universitari.

2. Il motivo è carente della necessaria specificità. Ed invero il ricorso difetta di adeguato supporto in termini di allegazione documentale a mente dell’art. 369 c.p.c., n. 4, e di specifica indicazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Manca, infatti, l’allegazione al ricorso dell’istanza presentata dall’interessata, la riproduzione della medesima nel testo del ricorso o la specificazione della sede in cui essa è rinvenibile nel fascicolo. Tali adempimenti sono indispensabili quando, come nel caso in esame, il motivo di ricorso per cassazione concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, sicchè, in mancanza, non consentendo l’esame delle critiche svolte in punto di interpretazione e qualificazione della suddetta istanza, il ricorso è inammissibile (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014, Rv. 633219).

3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della S., liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA