Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12439 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 25/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

Fallimento Salus S.r.l., in persona del curatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

(Campobasso), Sez. n. 03, n. 92/03/04, del 25 ottobre 2004,

depositata il 30 dicembre 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza;

Letto il ricorso dell’amministrazione che concerne una controversia

relativa all’impugnazione di tre avvisi di accertamento ai fini IRPEG

e ILOR per gli anni 1991, 1992, e 1993;

Preso atto che la curatela fallimentare non si è costituita,

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del

Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al

giudizio d’appello svoltosi interamente in epoca successiva

all’avvenuta successione dell’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso si fonda su un unico motivo di ricorso con il quale si contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la dichiarata inammissibilità dell’appello perchè notificata direttamente alla curatela fallimentare e non nel domicilio eletto presso il difensore, ritenendo di conseguenza inesistente la notificazione;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “la notificazione dell’appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina non l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 cod. proc. civ., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario per effetto del rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2” (Cass. n. 12381 del 2009): nel caso di specie la notifica è stata eseguita in un luogo che non può dirsi privo di un astratto collegamento con il destinatario;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise per la valutazione del merito della controversia, pretermessa a seguito della dichiarata inammissibilità dell’appello: il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA