Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12438 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 11/05/2021), n.12438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5763/2018 proposto da:

B.V.F., in proprio e quale successore universale della

Etablissement Pineta s.a.s., già in liquidazione, elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Conte Rosso n. 5, presso lo studio

dell’avvocato Vitale Salvatore che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Be.Ri.;

– intimata –

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del

04/03/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Pineta Etablissement società in accomandita semplice chiese, nelle forme del rito locatizio, ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c., al Tribunale di Roma, il rilascio in suo favore di un appartamento sito in (OMISSIS), di sua proprietà e asseritamente occupato, senza titolo, da Be.Ri..

2. La domanda della società, nel contraddittorio con Be.Ri., venne rigettata dal Tribunale di Roma, e la società ricorrente venne condannata al pagamento delle spese di lite.

3. In grado di appello, proposto dalla Pineta Etablissement s.a.s.r e con l’intervento ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3, di B.V.F., socia ed amministratrice della società, la domanda di rilascio è stata accolta dalla Corte territoriale.

4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso, con atto affidato a quattro motivi, B.V.F..

5. Be.Ri. è rimasta intimata.

6. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

7. Non sono state depositate memorie per l’adunanza camerate del 4 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. In via preliminare, e al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio, sebbene non vi sia alcun motivo di impugnazione che si incentri sulla valida costituzione del giudice, rileva il Collegio che la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4509/2017, impugnata in questa sede di legittimità, è stata resa con la partecipazione di un giudice aggregato, che ha redatto la motivazione e ha, in veste di estensore, sottoscritto la sentenza unitamente al presidente del Collegio, senza che ciò comporti nullità della sentenza per illegittima costituzione dell’organo giudicante. Il ricorso relativo alla controversia in oggetto è stato, infatti, trattenuto in decisione da questa Corte all’adunanza del 04/03/2021, alla quale non era ancora stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021, pubblicata in G. U. del 17/03/2021 n. 11, che ha ritenuto, tuttora, legittima la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di Appello (sulla base del principio di cd. “tollerabilità costituzionale”), e ciò fino al 31 ottobre 2025 e, pertanto, a tenore della detta pronuncia del Giudice costituzionale, il Collegio decidente della Corte d’Appello di Roma doveva, al momento del passaggio della causa in decisione, ritenersi validamente costituito, con conseguente piena scrutinabilità della decisione della Corte territoriale.

9. Parimenti in via preliminare deve rilevarsi che Be.Ri., costituita in appello con difensore che, dalla sentenza d’appello, risulta avere dismesso il mandato – ma che deve ritenersi ancora officiato ai sensi dell’art. 85 c.p.c. – è rimasta intimata in questa fase, nonostante la rituale notifica del ricorso effettuata presso il proprio difensore nella fase d’appello.

La notificazione dell’impugnazione è stata, invero, tempestivamente perfezionata: la sentenza d’appello è stata pubblicata il 14/07/2017, ed essa non risulta essere stata notificata, mentre la notifica telematica del ricorso per cassazione si è perfezionata il 08/02/2018 e, pertanto, nel termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, (applicabile nella specie, trattandosi di causa instaurata in primo grado nel 2013 e quindi dopo il 04/07/2009, data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69), da computarsi con l’inclusione della sospensione per il periodo feriale, pur trattandosi di controversia locatizia, ossia trattata con il rito di cui agli artt. 413 c.p.c. e segg., in forza dell’art. 447 bis c.p.c., come ritenuto da giurisprudenza di questa Corte oramai risalente e del quale non constano mutamenti (Cass. n. 9022 del 30/04/2005 Rv. 581444 – 01: “La sospensione dei termini processuali di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 trova applicazione anche nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani, atteso che l’estensione ad esse delle disposizioni sul processo del lavoro disposta dall’art. 447 bis c.p.c. non comporta, di per sè, l’attrazione della disciplina dei termini processuali prevista per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., essendo l’esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura delle controversie.”).

10. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

10.1. Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto, come già prospettato, nonostante l’intervento in giudizio di B.V.F., la sentenza della Corte d’Appello di Roma non ha reso alcuna statuizione sulla domanda della B., che era intervenuta in giudizio, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3, quale acquirente a titolo particolare del bene immobile di cui era chiesto il rilascio nei confronti della Be..

10.2. Il secondo motivo denuncia violazione, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 112 e 91 codice di rito, per non avere la sentenza della Corte di Appello, dopo avere riportato nell’intestazione la B., quale interveniente, nulla provveduto in ordine alle spese di lite in favore della B. stessa, pur avendo provveduto sulle spese in favore della Pineta Etablissement S.a.s.

10.3. Il terzo motivo censura la sentenza d’appello per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione della somma di Euro tremiladuecentodieci, versata a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado. Il motivo afferma che la decisione della Corte territoriale è di rigetto nel merito e che il giudice dell’appello avrebbe potuto agevolmente accertare, facendo uso del ragionamento presuntivo, che la somma suddetta era quella relativa alle spese legali del giudizio di primo grado e era stata corrisposta dal coniuge, V.E., di B.V.F..

10.4. Il quarto, e ultimo, motivo deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 dell’art. 115 c.p.c., comma 1, per non essere stato in alcun modo contestato, dalla difesa della Be., quanto dedotto in appello in ordine al pagamento delle spese processuali.

11. B.V.F. ricorre, pertanto, con quattro motivi, di cui due concernenti la mancanza di qualsivoglia statuizione nella sentenza impugnata nei suoi confronti e proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e due ulteriori motivi, il terzo e il quarto, ancora formulati secondo il parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 concernenti la somma di Euro tremila duecento dieci, che sarebbe stata corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado da parte di V.E., in favore dell’avvocato Edoardo D’Elia, a titolo di parcella professionale.

In punto di legittimazione ad agire deve ritenersi che la stessa sia sussistente in capo alla B., in quanto, l’orientamento di questa Corte è nel senso di ritenere legittimato il successore ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3, ad impugnare la sentenza di merito (Cass. n. 05987 del 04/03/2021 Rv. 660761 – 01): “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito.”. L’incontroversa esibizione dell’originaria attrice ne legittima l’estromissione.

11.1. Il primo e il secondo motivo possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

11.2. Essi sono entrambi fondati.

La sentenza della Corte di Appello di Roma reca, nell’intestazione, quale parte processuale, definita espressamente “Intervenuta ex art. 111 c.p.c., comma 3” il nome di B.V.F., e nello svolgimento del processo, all’inizio della pag. 3, afferma testualmente quanto segue: “Proponeva atto di intervento ex art. 111 c.p.c., comma 3 B.V.F., deducendo di aver ricevuto in assegnazione dalla Etablissement Pineta s.a.s. in liquidazione, in persona del liquidatore, l’appartamento oggetto del presente giudizio e produceva relativa documentazione probante”.

A fronte di ciò, tuttavia, la sentenza della Corte di Appello di Roma, nella motivazione, e nel dispositivo, non contiene più alcuna statuizione, o finanche riferimento, alla B..

Nel ricorso in questa sede di legittimità risultano riprodotti (alla pag. 6) i passi salienti dell’atto di intervento e segnatamente della precisazione delle conclusioni, in cui la B. chiedeva, dopo avere esposto che l’immobile sito in (OMISSIS), le era pervenuto in proprietà in sede di liquidazione della Pineta Etablissement S.a.s., che l’ordine di rilascio dell’appartamento occupato da Be.Ri. fosse emanato in suo favore.

A ciò consegue la concretizzazione del vizio di nullità, di cui agli artt. 112 e 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 codice di rito, non potendosi in alcun modo integrare, se non con una nuova statuizione, l’omissione decisoria e decisiva della Corte territoriale sia in punto di individuazione effettiva della beneficiaria del comando giudiziale di rilascio, che della regolazione di spese di lite in relazione alla posizione dell’intervenuta, in quanto la sentenza regola le spese nei soli confronti della Pineta Etablissement S.a.s., ponendole a carico della Be., senza alcuna statuizione relativa alla B. e non si comprende in alcun modo, per quale ragione, dopo che l’intervento della B. era stato ritenuto ammissibile, non sia stata adottata alcuna statuizione in suo favore, avendo comunque la Corte di Appello dato atto che la B. aveva dichiarato di avere ricevuto in assegnazione l’appartamento di (OMISSIS) all’atto della liquidazione della Pineta Etablissement s.a.s.

In ordine alla qualità di parte in senso sostanziale della B.V., pur non risultando formalmente estromessa la sua dante causa, non paiono poter sussistere dubbi, anche in considerazione dell’allegata estinzione dell’originaria titolare del diritto controverso (cenni in tema sono contenuti in Cass. n. 20533 del 30/08/2017 Rv. 645106 – 01).

Il vizio di omessa pronuncia è, pertanto, sussistente con riferimento sia alla domanda principale di rilascio (Cass. n. 10765 del 24/04/2008 Rv. 602784 – 01) che di quella accessoria relativa alle spese (Cass. n. 3968 del 18/02/2020 Rv. 656991 – 01), in quanto, con riferimento a detto secondo profilo, non può trovare applicazione il procedimento di correzione degli errori materiali, proprio in considerazione della radicalità dell’omissione da parte dei giudici di appello, in quanto sulle spese non vi è stata alcuna statuizione, neppure in motivazione.

12. Il terzo e il quarto motivo di ricorso vertono sul mancato riconoscimento della somma di oltre tremila e duecento Euro versata, asseritamente, in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di spese legali.

12.1. La Corte territoriale si è sul punto pronunciata, affermando che non poteva ritenersi provato che il bonifico effettuato da V.E. (terzo rispetto alla causa) in favore di Edoardo D’Elia, con descrizione causale “pagamento parcella”, potesse riferirsi, con adeguata certezza, alle spese e competenze del primo grado di giudizio.

1.2.2. Pur potendosi concordare con l’affermazione della difesa della B., dell’essere in presenza di un capo della sentenza d’appello di rigetto nel merito della domanda, e non di una statuizione di inammissibilità, deve rilevarsi, in via preliminare, che la domanda di restituzione l’avrebbe dovuta proporre il soggetto che aveva effettuato il pagamento, il quale, invece, non è in alcun modo parte in causa.

Con riferimento specifico ai motivi di ricorso ritiene il Collegio che il ragionamento presuntivo, sul quale fa perno il terzo motivo, non può trovare utile addentellato, sia in quanto è soltanto asserito e non dimostrato, e non sembra che si tratti di nozione rientrante nel cd. notorio giudiziale, che il noto regista cinematografico e televisivo V.E. sia il coniuge di B.V.F. e, peraltro, la causa del bonifico è così generica da potere essere riferita a una serie indeterminata di cause giudiziali, nè il principio di non contestazione, evocato nel quarto e ultimo motivo, appare richiamato a proposito, in quanto potrebbe, se del caso, giocare un ruolo soltanto nel senso di fare ritenere incontestato che il bonifico sia stato effettuato, per detto importo, dal V. in favore del D’Elia, ma non anche che fosse, specificamente, riferibile all’esecuzione della sentenza di primo grado.

12.3. Il terzo e il quarto motivo sono, pertanto, rigettati.

13. In accoglimento dei primi due motivi la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità.

PQM

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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