Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12438 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 25/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrenti –

contro

Associazione Amici della Lirica, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche (Ancona), Sez. n. 04, n. 93/04/04, del 14 dicembre 2004,

depositata il 20 dicembre 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza;

Letto il ricorso dell’amministrazione che concerne una controversia

relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento che

determinava un maggior reddito dell’associazione contribuente a

seguito del mancato riconoscimento della deduzione di un versamento

I1LOR;

Preso atto che l’associazione contribuente non si è costituita;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del

Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al

giudizio d’appello svoltosi interamente in epoca successiva

all’avvenuta successione dell’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso si fonda su due motivi di ricorso con i quali si contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarata inammissibilità dell’appello perchè notificata in un luogo diverso dalla sede dell’associazione e dal domicilio del difensore, ritenendo di conseguenza inesistente la notificazione nonostante la presenza in atti della ricevuta di ritorno postale nella quale il giudice di merito afferma fosse riportala la sola data di ricezione senza la sottoscrizione del ricevente; Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “la notificazione dell’appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina non l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 cod. proc. civ., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario per effetto del rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2” (Cass. n. 12381 del 2009): nel caso di specie la notifica è stata eseguita in un luogo che pur essendo diverso dalla sede indicata nel ricorso originario e dal domicilio del difensore, non è privo di un astratto collegamento con il destinatario, come prova l’esistenza dell’avviso di ricevimento postale in atti e l’assenza di una specifica contestazione (supportata da adeguata indagine) della estraneità del luogo di notificazione alla sfera del destinatario;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche per la valutazione del merito della controversia, pretermessa a seguito della dichiarata inammissibilità dell’appello: il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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