Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12437 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. III, 20/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1492/2009 proposto da:

PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del suo Presidente pro tempore, (a

ciò autorizzato giusta determinazione n. 4136 del 24 novembre 2008),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso lo

studio degli avvocati CARBONI SANDRO E CARBONI GIORGIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato AMERINI Francesco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.S.;

– intimato –

nonchè da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORINI ANTONIO, giusta

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del suo Presidente pro tempore, (a

ciò autorizzato giusta determinazione n. 413 6 del 24 novembre

2008), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso

lo studio degli avvocati CARBONI SANDRO E CARBONI GIORGIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMERINI FRANCESCO, giusta

procura in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 653/2008 del TRIBUNALE di GROSSETO del

27/05/08, depositata il 02/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Amerini Francesco, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato Carlo Abini, (delega avvocato Manzi Luigi),

difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si

riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento dell’incidentale;

è presente il P.G. in persona del Dr. ANTONIETTA CARESTIA, che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso principale ed

incidentale.

 

Fatto

1.- Con sentenza n. 653/2008, notificata il 13.11.2008, il Tribunale di Grosseto – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – ha condannato la Provincia di Grosseto a pagare L. 4.268.432 a N.S., in risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di lui, lungo la strada statale n. (OMISSIS), a causa dell’attraversamento improvviso di un capriolo.

La Provincia di Grosseto aveva resistito alla domanda, affermando che non essa, ma l’ANAS, è proprietaria della strada sulla quale si è verificato l’incidente, e che solo l’Anas doveva essere ritenuto responsabile, per non avere apposto apposite segnalazioni del pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici.

Con atto notificato il 12 gennaio 2009 la Provincia ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, a cui ha resistito il N. con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.

Ha replicato la Provincia con controricorso.

Rimessa la causa alla decisione in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 cod. proc., all’esito dell’udienza del 3 dicembre 2009 il Collegio ha rimesso la causa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- E’ logicamente preliminare l’esame dei due motivi del ricorso incidentale, con cui il N. censura la sentenza impugnata per non avere fatto applicazione degli artt. 2050 e 2052 cod. civ., attribuendo la responsabilità alla Provincia sulla base della presunzione di colpa inerente all’esercizio di attività pericolosa, od a titolo oggettivo, per effetto della custodia degli animali, ad essa affidata.

3. I motivi non sono fondati.

E’ da escludere che l’attività di gestione di una riserva naturale costituisca attività pericolosa, considerata la natura della fauna selvatica che abita il territorio italiano, ed in particolare quella insediata nei parchi naturali della Toscana.

Quanto alla responsabilità per custodia, la presunzione di colpa di cui all’art. 2 052 cod. civ., è da ritenere inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile la possibilità di custodia da parte della P.A..

Quest’ultima può essere ritenuta responsabile dei danni arrecati dagli animali solo in base ai principi generali di cui all’art. 2043 cod. civ., previa dimostrazione da parte del danneggiato di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico (Cass. civ. Sez. 3^, 24 giugno 2003 n. 10008; 21 novembre 2008 n. 27673 e 20 novembre 2009 n. 24547, fra le altre).

Correttamente, quindi, il Tribunale ha fatto applicazione dell’art. 2043 cod. civ..

4.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, sul rilievo che il Tribunale ha confermato la condanna al risarcimento dei danni sulla base di un titolo diverso da quello fatto valere dall’attore in primo grado (responsabilità ai sensi degli artt. 2052 e 2043 cod. civ., per l’omessa predisposizione di cartelli o recinzioni) ed introdotto per la prima volta in appello (omessa segnalazione all’Anas della presenza di fauna selvatica).

4.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

La domanda di condanna ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., include qualunque comportamento negligente della Provincia, che abbia avuto rilevanza causale in ordine al verificarsi del sinistro.

Non è stata proposta, cioè, una domanda nuova, ma solo sono state prospettate diverse argomentazioni difensive attinenti alle modalità con cui si è manifestata la negligenza della Provincia, dovendosi ritenere incluso nell’obbligo di predisporre direttamente misure di salvaguardia quello di chiedere che altri lo faccia, ove appaia specificamente legittimato allo scopo.

5.- Con il secondo motivo, deducendo violazione degli art. 2043, 2697 e 2729 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente assume che il Tribunale – avendole addebitato la responsabilità in base all’art. 2043 cod. civ. – avrebbe dovuto previamente richiedere la prova della colpa, che avrebbe dovuto avere ad oggetto l’accertamento che la fauna selvatica in luogo rappresentava un insidia ed un pericolo (perchè particolarmente numerosa, molesta, od altro) e che essa Provincia era a conoscenza di tale pericolo.

La prova, che gravava a carico del danneggiato, non è stata fornita.

Nè la situazione di pericolo poteva essere desunta a posteriori, dal solo fatto che l’evento si era verificato. Inoltre, la sentenza impugnata ha dato arbitrariamente per ammesso che l’Anas – ente effettivamente tenuto alla manutenzione della strada e responsabile dei pericoli per la circolazione – non avesse alcuna colpa:

circostanza tutt’altro che scontata, ove si consideri che l’ente ben poteva essere stato a conoscenza del pericolo.

6. – Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora la violazione dell’art. 2043 cod. civ., nonchè la violazione dell’art. 40 cod. pen., della L.R. Toscana 12 gennaio 1994, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 95, rilevando che le è stata imputata una responsabilità per omissione, senza avere previamente dimostrato la sussistenza di un obbligo a suo carico di impedire l’evento dannoso.

In realtà, non vi è alcuna norma di legge che imponga all’ente su cui grava la gestione di parchi e riserve protette l’obbligo di attivarsi nel senso voluto dalla sentenza impugnata.

7.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi, sono fondati, sotto il profilo dell’insufficiente motivazione.

La sentenza impugnata ha imputato la responsabilità alla Provincia di Grosseto senza indicare le circostanze dalle quali si sarebbe dovuta desumere la colpa dell’ente, per non avere fatto apporre cartelli di segnalazione del pericolo dell’attraversamento di animali selvatici o per altri comportamenti, commissivi od omissivi.

Essendo la responsabilità per tali eventi imputabile solo ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per poter emettere condanna a carico dell’ente responsabile della custodia della fauna selvatica occorre fornire la specifica dimostrazione di tutti i presupposti di cui alla citata norma: in particolare, la dimostrazione di una colpa dell’ente, deducendo specificamente i fatti e le prove – anche per presunzioni, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. – da cui la si debba desumere.

La sentenza impugnata non ha affatto motivato sul punto, addebitando la responsabilità alla Provincia in termini apodittici.

Non è specificato quale fosse lo stato dei luoghi in cui l’incidente si è verificato: se fosse in corrispondenza del parco naturale ed in luogo intensamente frequentato da animali selvatici, sì che l’irruzione sulla strada fosse agevolmente prevedibile; o se invece ci si trovasse in prossimità dell’abitato, o in altro luogo ove il fatto fosse del tutto inconsueto; se il parco fosse in ipotesi sovrappopolato, o gestito con modalità tali da creare il pericolo dello sconfinamento degli animali dalla riserva, od in quale altra causa si debba ravvisare la colpa della Provincia.

Trattasi di circostanze che era onere del danneggiato dimostrare.

Il mero fatto che la Provincia non abbia sollecitato all’ANAS l’apposizione di cartelli di segnalazione è di per sè irrilevante, ove non sia previamente dimostrato che lo stato dei luoghi e la frequenza degli sconfinamenti di animali richiedevano un tale avvertimento.

La colpa è stata ritenuta in re ipsa, facendo così sostanziale applicazione della presunzione di colpa di cui all’art. 2052 cod. civ., che è stata invece formalmente inapplicabile, con soluzione intrinsecamente contraddittoria.

7.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Grosseto, in diversa composizione, affinchè decida la controversia con adeguata motivazione circa la sussistenza a carico della Provincia dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2043 cod. civ..

8.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.

Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il primo motivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Grosseto, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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