Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12437 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.17/05/2017), n. 12437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24327/2016 proposto da:
L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,
presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA FIORETTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO ANTONINO MAGRO, giusta
procura in calce al controricorso;
– ricorrente –
e contro
B.G.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 20951/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, emessa il 12/07/2016 e depositata il 17/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che:
l’Avv. Rosario Antonino Magro, quale procuratore e difensore di L.C., ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 20951/16, depositata il 17 ottobre 2016, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da B.G. nei confronti del L. e avverso la sentenza della Corte di appello di Catania depositata il 18 novembre 2014, ha condannato la B. alle spese in favore del controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore del L., che ne aveva fatto istanza;
B.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
non sono state depositate memorie;
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
l’Avv. Rosario Antonino Magro, difensore del controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali, dichiarando “di avere anticipato le spese e non riscosso onorari”;
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578),
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 20951/16, depositata il 17 ottobre 2016, sia corretto aggiungendo “, da distrarsi in favore dell’Avv. Rosario Antonino Magro ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “come per legge”;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
PQM
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 20951/16, depositata il 17 ottobre 2016, sia corretto aggiungendo “, da distrarsi in favore dell’Avv. Rosario Antonino Magro ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “come per legge”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017