Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12437 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4640-2011 proposto da:

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,

12;

– ricorrente –

contro

G.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO PERRELLA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VINCENZO ANTONIO POSO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1274/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/10/2010 r.g.n. 1157/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato NOVIELLO GIUSTINA;

udito l’avvocato PERRELLA ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 22 ottobre 2010 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado, con cui il Tribunale di Pisa aveva dichiarato il diritto di G.C. all’inquadramento nella quinta qualifica funzionale e quindi nell’area B, posizione economica B2, con decorrenza 22.10.98 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive tra la posizione B2 riconosciuta e quella B1, attribuita dall’Amministrazione.

2. La Corte di appello premetteva che il G., già dipendente civile della NATO fino al 30.9.94, era transitato alle dipendenze del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 9 marzo 1971, n. 98, ed era stato destinato alla Pretura circondariale di Pisa dal 20.4.95 quale impiegato civile non di ruolo della quarta qualifica funzionale e poi, ai sensi della stessa legge, era stato collocato in ruolo nell’ottobre 1998, con inquadramento nella posizione B1.

3. Tanto premesso e ritenuta la propria giurisdizione, la Corte distrettuale riteneva che l’inquadramento in ruolo dovesse avvenire in applicazione dei criteri di corrispondenza fissati per l’attuazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, e dunque delle tabelle redatte dalla speciale Commissione paritetica di cui della stessa L., art. 10, pubblicate con circolare 14.10.1988 in GU 8.11.1988 n. 23900, e specificamente del quadro 12 riguardante i dipendenti del Ministero della Giustizia, per cui il coadiutore superiore dattilografo giudiziario, come pure il semplice dattilografo-

coadiutore, erano profili professionali confluiti nella figura di “operatore amministrativo” di quinta qualifica funzionale.

4. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero della Giustizia con due motivi.

Resiste il G. con controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministero denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 98 del 1971, art. 1, e della L. n. 312 del 1980, art. 4, comma 1 e artt. 3, 10 e 30. La Corte di appello aveva errato nel ritenere applicabili le determinazioni della Commissione paritetica di cui L. n. 312 del 1980, art. 10, e nel fare riferimento alla corrispondenza tra le attribuzioni dei profili professionali e le qualifiche del vecchio inquadramento, in quanto tale comparazione poteva riguardare soltanto il personale già assunto in ruolo alla data del 1.1.78 e quello assunto fino all’8.11.1988 (data di pubblicazione della delibera della Commissione paritetica) e non il personale non di ruolo che, come il G., in virtù di disposizioni speciali, era transitato successivamente a tali date nei ruoli dell’Amministrazione dello Stato.

2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza per motivazione carente ed illogica (art. 360 c.p.c., n. 5). La Corte distrettuale aveva male interpretato il tenore del ricorso in appello, avente ad oggetto la contestazione della riconducibilità delle mansioni svolte dal G. in quelle proprie dell’operatore amministrativo, ed aveva invece ritenuto che l’impugnazione avesse ad oggetto un ipotetico accoglimento della domanda di riconoscimento di mansioni superiori.

3. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 325 c.p.c., n.2 e art. 326 c.p.c., sollevata dalla parte resistente. In data 10 dicembre 2010 la sentenza impugnata venne notificata all’Avvocatura dello Stato e l’8 febbraio 2011 – ultimo giorno utile – venne avviato dall’Amministrazione il procedimento notificatorio mediante spedizione di copia del ricorso a mezzo posta. E’ invece irrilevante che il perfezionamento della notifica sia avvenuto il 14 febbraio 2011, non essendo questa la data di riferimento per la valutazione della tempestività dell’impugnazione, atteso che, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, occorre che la consegna della copia per la notifica venga effettuata entro il termine perentorio di legge, come è effettivamente avvenuto nel caso in esame.

4. Del pari irrilevante, ai fini della procedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., tabelle di corrispondenza elaborate dalla Commissione paritetica di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 10 atteso che le censure mosse alla sentenza impugnata attengono alla denunciata erronea applicazione di tali parametri e non invece all’interpretazione del contenuto delle tabelle; il ricorso verte sull’interpretazione della L. n. 312 del 1980 e non dall’interpretazione (dell’illegittimà) dell’atto amministrativo.

5. Tanto premesso, il ricorso è infondato per i motivi che seguono.

6. L’attuale resistente prestò servizio dal 18 gennaio 1985 al 30 settembre 1994 in qualità di dipendente civile delle Forze Armate degli Stati Uniti, con qualifica – da ultimo – di impiegato di concetto di 5 livello e in data 30 settembre 1994, a seguito di alcuni processi di ristrutturazione che interessarono gli organismi NATO, al pari di altri dipendenti italiani in servizio presso comandi ex SETAF, venne licenziato in conseguenza della soppressione del suo organismo di appartenenza. Venne quindi assunto in servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 9 marzo 1971, n. 98, art. 1, e del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, art. 2, comma 14, convertito con L. 1 giugno 1991, n. 169. Questa norma, testualmente, estese le disposizioni previste dalla L. 9 marzo 1971, n. 98, a tutti i cittadini italiani che, come civili, avessero prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell’ambito della Comunità atlantica e che fossero stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. In applicazione della L. 9 marzo 1971, n. 98, art. 1, il ricorrente venne inquadrato nella terza categoria degli impiegati civili non di ruolo, ai sensi della tabella 1 allegata al R.D.L. n. 100 del 1937.

La questione controversa attiene al successivo inquadramento in ruolo per avere l’Amministrazione collocato in via definitiva il G. nella quarta qualifica funzionale a decorrere dal 22.5.1998, in applicazione, L. n. 312 del 1980, art. 30, comma 6, mentre l’attuale resistente ha rivendicato il diritto all’inquadramento nel profilo professionale di operatore amministrativo, corrispondente alla ex quinta qualifica funzionale, attuale Area 6, posizione economica 62 del CCNL del comparto Ministeri.

7. La possibilità di impiego del personale NATO è contemplata, dalla L. n. 98 del 1971, art. 1, comma 1, in forza del quale i cittadini italiani dipendenti di organismi militari della comunità atlantica, licenziati a causa di provvedimenti di ristrutturazione, in possesso dei requisiti prescritti, sono assunti a domanda nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella 1^ annessa al R.D. 4 febbraio 1937, n. 100, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla L. n. 90 del 1961, in relazione a titolo di studio e dalla diversa natura delle mansioni nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minor periodo di servizio prestato anteriormente. Nel comma 2, si stabilisce che al personale assunto nelle categorie impiegatizie si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 32 del 1966, art. 2.

Quest’ultima disposizione a sua volta prevede che gli impiegati non di ruolo assunti in conformità a specifiche disposizioni di legge con l’osservanza delle norme di cui al D.L. n. 262 del 1948, (sei anni di lodevole ed ininterrotto servizio in posizione non di ruolo) debbano essere collocati nella “qualifica iniziale della carriera di ruolo dell’amministrazione di appartenenza corrispondente alla categoria dell’impiego non di ruolo cui appartengono”. Tale disciplina regola, dunque, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la NATO, la possibilità dell’assorbimento progressivo nell’amministrazione statale di una particolare categoria di soggetti in deroga al principio dell’assunzione del concorso.

8. A norma della L. n. 32 del 1966, art. 2, richiamata ai fini dell’inquadramento del suddetto personale, gli impiegati non di ruolo sono collocati in ruolo nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico dell’amministrazione di appartenenza (“Con l’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformità a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dal citato D.Lgs., art. 1, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico dell’amministrazione d’appartenenza, corrispondente alla categoria dell’impiego non di ruolo cui appartengono”).

9. Con l’entrata in vigore del sistema delle qualifiche funzionali, che ha sostituito quello previgente delle carriere, si è posta la necessità di un coordinamento alla luce dei mutamenti legislativi nelle more intervenuti, come già affermato da questa Corte con le sentenze nn. 18427, 18428, 18429, 18430 del 2006, emesse proprio in fattispecie riguardanti l’assunzione degli ex impiegati civili della N.A.T.O. alle dipendenze dell’Amministrazione statale a norma del D.L. n. 108 del 1991, art. 2, comma 14, convertito con L. n. 169 del 1991. E’ stata così evidenziata la necessità di un coordinamento tra la richiamata legislazione speciale e quella generale di cui alla L. n. 312 del 1980, relativa al riassetto fondamentale del pubblico impiego, sulla cui scorta deve essere perciò operato l’inquadramento dei predetti dipendenti nella qualifica corrispondente secondo i nuovi profili individuati per le singole pubbliche amministrazioni (sent. cit.).

10. Giova richiamare di seguito il sistema delineato dalla L. n. 312 del 1980.

10.1. L’art. 3 (profili professionali) prevede, al comma 1, in via generale, che “ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali:questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa,considerata per il suo contenuto,in relazione ai requisiti culturali,al grado di responsabilità,alla sfera di autonomia che comporta,al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica”; al comma 2, che, “dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4, si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall’inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali”; al comma 3, che “I profili professionali saranno identificati dalla Commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui alla L. 22 luglio 1975, n. 382, art. 9”.

10.2. L’art. 4 (primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1 gennaio 1978) stabilisce, al comma 1, che il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 era inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le corrispondenze indicate nel medesimo articolo. Segnatamente, nella quarta qualifica funzionale era inserito (provvisoriamente) il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale (e qualifiche equiparate) e nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore (o qualifica equiparata).

10.3. Dunque, per il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978, era previsto un inquadramento provvisorio, quello dettato dall’art. 4, espressamente qualificato “primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1 gennaio 1978″, cui avrebbe fatto seguito un inquadramento definitivo, quello che sarebbe stato successivamente disposto dalle Amministrazioni statali, ai sensi dell’art. 3, comma 3, secondo le corrispondenze fissate e prestabilite dalla tabella redatta dalla Commissione paritetica di cui all’art. 10 cit.. Nel contesto del primo inquadramento erano tenute distinte le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale, inquadrate nella quarta qualifica, da quella di coadiutore superiore, inquadrata nella quinta qualifica funzionale.

10.4. L’art. 30 dettava le regole per il trattamento economico e per l’inquadramento in ruolo del personale non di ruolo. I commi 3, 4 e 5 regolavano il trattamento economico spettante al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella 1 allegata al R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla L. 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni. In tale contesto era – tra l’altro –

stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 1978, veniva attribuito lo stipendio iniziale previsto stessa L., art. 24, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda. Il comma 6, prevedeva che l’inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo dovesse avvenire ai sensi della L. 4 febbraio 1966, n. 32, art. 2, riducendo a metà l’anzianità di servizio richiesta e confermando lo stipendio iniziale livello di riferimento”, con la precisazione che tuttavia, applicata tale riduzione, non sarebbe stato possibile “retrodatare l’inquadramento in ruolo a data anteriore al 1 gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1 luglio 1978 agli effetti economici”.

10.5. Dunque, l’art. 30, comma 6, rinviava alla L. n. 32 del 1966, art. 2, per l’inquadramento del personale non di ruolo, riducendone il termine occorrente per ottenere il passaggio in ruolo e stabilendo un limite alla retrodatazione dell’inquadramento, dello stesso art. 30, commi precedenti, regolavano il trattamento economico a decorrere dal 1 luglio 1978. Veniva così previsto che al personale non di ruolo già classificato nella categoria terza fosse corrisposto il trattamento economico della quarta qualifica funzionale.

10.6. L’intera disciplina dettata della L. n. 312 del 1980, art. 30, delineava un sistema riguardante coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, già si trovassero a lavorare alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni in posizione non di ruolo. I riferimenti contenuti nell’art. 30 alla data del 1 gennaio 1978 come limite alla retrodatazione degli effetti giuridici degli inquadramenti in ruolo e alla data del 1 luglio 1978 quale decorrenza degli effetti economici rendono evidente l’esigenza di definire le posizioni dei lavoratori in posizione non di ruolo che avrebbero dovuto essere (re)inquadrati nel nuovo assetto organizzativo delle qualifiche funzionali una volta maturato il periodo occorrente a tal fine e verificatesi le altre condizioni previste dalle leggi speciali per ottenere il passaggio nei ruoli dell’Amministrazione.

11. Come osservato da Cass. n. 16410 del 2005, la normativa per l’inquadramento aveva natura transitoria per il passaggio dal sistema delle carriere a quello delle qualifiche funzionali ed ha operato nel periodo tra il 1980 ed il 1988; il principio informatore era quello di superare il sistema delle carriere ed attribuire qualifiche e retribuzioni in base alle funzioni svolte, cioè alla professionalità.

12. Il caso in esame di colloca in un’epoca in cui il sistema delle qualifiche funzionali era da tempo “a regime” e trovavano ormai applicazione, per tutti i dipendenti pubblici, i criteri di corrispondenza fissati per l’attuazione della L. n. 312 del 1980, art. 3, comma 1 e art. 10, i quali hanno rappresentato, nel passaggio del personale statale dal sistema delle qualifiche gerarchiche a quello delle qualifiche funzionali, il momento di raccordo con il precedente ordinamento. La fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto del primo motivo di ricorso, non può ritenersi regolata dalla stessa L., art. 30, dovendo la posizione ricoperta dal dipendente non di ruolo essere verificata alla luce delle corrispondenze vigenti al momento dell’inquadramento in ruolo.

12.1. Deve infatti essere affermato il principio che l’inquadramento in ruolo del personale ex NATO deve essere effettuato secondo il sistema vigente al momento dell’assunzione.

13. In proposito, deve osservarsi che, secondo l’accertamento di fatto non specificamente censurato in sede di legittimità, i giudici di merito di primo e di secondo grado, esaminando la tabella di corrispondenza e specificamente il quadro 12, hanno riscontrato che nell’ambito del Ministero della Giustizia sia la figura del coadiutore superiore dattilografo, sia quella del semplice coadiutore dattilografo erano state ritenute, da parte della Commissione paritetica per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali, di contenuto professionale corrispondente a quello del profilo dell'”operatore amministrativo” e unitariamente ricondotte nell’alveo della quinta qualifica funzionale, corrispondente – nel sistema di cui al CCNL 16 febbraio 1999 e dell’Accordo integrativo del 5 aprile 2000 del CCNL 1998/2001 – alla posizione economica B2.

15. Esula dal devolutum ogni questione involgente, in via diretta o indiretta, il sindacato dell’operato della Commissione paritetica in ordine alla rispondenza delle scelte effettuate nel caso concreto rispetto ai principi complessivi del settore, come pure non è contestato che la posizione funzionale ricoperta dal G. rientrasse in una delle qualifiche del precedente ordinamento ricondotte nella quinta qualifica funzionale alla stregua della tabella di corrispondenza, nei termini esaminati e valutati dal giudice di merito.

16. Resta invece assorbito l’esame del secondo motivo, teso a contestare l’interpretazione dell’atto di appello svolta dalla Corte territoriale. E’ ben vero che la sentenza sembra avere frainteso il tenore dell’atto di gravame a suo tempo proposto dall’Amministrazione, interpretandolo come diretto a contestare lo svolgimento di mansioni superiori. Tale questione riguardava l’oggetto della domanda proposta in via subordinata dal G., la quale non era stata esaminata dal Tribunale in quanto rimasta assorbita nell’accoglimento di quella principale diretta al riconoscimento dell’inquadramento in posizione B2 dal 22 ottobre 1998. Tuttavia, il rigetto del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame delle mansioni in concreto svolte dall’attuale resistente, poichè una volta ritenuto, alla stregua del quadro 12 della tabella e dei successivi mutamenti contrattuali, che dovesse essere riconosciuto al G. l’inquadramento in ruolo nella posizione economica B2, resta irrilevante ogni ulteriore accertamento di fatto per essere l’equivalenza stata già valutata in sede di verifica delle corrispondenze tra le categorie della precedente classificazione e nuovi profili professionali di cui al D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219.

17. Vale altresì osservare che l’interpretazione seguita dai giudici di merito appare l’unica idonea a rendere il sistema coerente con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, si rivolge alle amministrazioni pubbliche imponendo loro di garantire (“garantiscono”) ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale. Quindi, il trattamento deve essere paritario se, e a condizione che, le posizioni lavorative siano paritarie. Le scelte in materia sono affidate in via esclusiva all’autonomia collettiva.

Questo assetto del sistema non può comportare, pertanto, che le amministrazioni, in presenza di una chiara regola dettata dal contratto collettivo, debbano o possano unilateralmente modificarla (cfr., Cass. 3034/2012, n. 5139/2011). L’opzione interpretativa proposta dall’Amministrazione ricorrente porterebbe, invece, a trattare in modo differente i lavoratori che, pur rivestendo una posizione astrattamente riconducibile a quella dell’operatore amministrativo, verrebbero collocati in posizione B1 (anzichè in B2) solo in ragione della loro provenienza da un precedente periodo di lavoro impiegatizio o salariato non di ruolo.

19. In conclusione, il ricorso va respinto. con condanna dell’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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