Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12437 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 11/05/2021), n.12437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9444/18 proposto da:

-) Avv. C.P., elettivamente domiciliata a Roma, via Cola di

Rienzo n. 28, difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

-) N.D., N.L., N.F.M.,

elettivamente domiciliati a Roma, via Luigi Settembrini n. 30,

difesi dall’avvocato Paolo De Matteis, in virtù di procura speciale

apposta in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 29 novembre 2017,

n. 7517;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Cardino Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.P. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice P.V..

L’opposizione proposta dalla debitrice venne rigettata con sentenza passata in giudicato.

Venuta a mancare, nel frattempo, P.V., C.P. iniziò l’esecuzione forzata nei confronti dei tre eredi di quest’ultima, e cioè N.D., N.L. e N.F.M..

2. Questi ultimi nel 2015 proposero opposizione al precetto, deducendo che, con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale di Roma il 31 ottobre 2014 avevano rinunciato all’eredità.

Il Tribunale di Roma con sentenza 10.3.2016, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza fissata per l’esame delle richieste istruttorie, accolse l’opposizione, sul presupposto che il titolo esecutivo era successivo alla rinuncia all’eredità.

3. La sentenza venne appellata da C.P..

La Corte d’appello di Roma con sentenza 29 novembre 2017 n. 7517 rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

-) l’appello era inammissibile ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità, nella parte in cui lamentava che il giudice di primo grado avesse deciso la causa “a sorpresa” senza annunciare previamente la propria intenzione di provvedere ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. e senza di conseguenza consentire alle parti di chiedere un termine a difesa;

-) nella parte restante l’appello era infondato. Infatti la circostanza che i chiamati all’eredità, entro tre mesi dall’apertura della successione, non avessero provveduto alla redazione dell’inventario ai sensi dell’art. 485 c.c., non aveva reso invalida la loro rinuncia all’eredità.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da C.P. con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con controricorso unitario D., L. e N.F.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 342 c.p.c.

Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto generico un motivo di gravame (il primo motivo d’appello) che in realtà non era affatto tale.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c..

La ricorrente lamenta infatti che la Corte d’appello ha ritenuto “generico”, e quindi inammissibile, un motivo d’appello in realtà ben chiaro.

Con tale motivo si invocava la nullità della sentenza di primo grado, per avere deciso la causa “a sorpresa”, senza consentire alle parti di preparare convenientemente le proprie difese.

Quel motivo d’appello, pertanto, denunziava una nullità processuale non rientrante fra quelle elencate dall’art. 354 c.p.c..

Pertanto, quand’anche la Corte d’appello l’avesse ritenuto ammissibile, avrebbe dovuto comunque esaminare l’impugnazione nel merito – come ha poi fatto.

Qualsiasi eventuale errore compiuto dal giudice di secondo grado su questo punto, pertanto, non ha riverberato alcun effetto sull’esito della lite.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame d’un fatto decisivo.

Nonostante questa intitolazione, nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto valida ed efficace la rinuncia all’eredità compiuta dai tre eredi della debitrice originaria.

Deduce l’odierna ricorrente che colui il quale si trovi nel possesso dei beni ereditari non può più rinunciare all’eredità una volta spirato il termine di tre mesi dall’apertura della successione.

Nel caso di specie la propria debitrice P.V. era deceduta il (OMISSIS), mentre la rinuncia all’eredità era stata compiuta il 31 ottobre 2014, e cioè in un momento in cui, una volta spirato il termine semestrale di cui all’art. 485 c.c., i tre chiamati all’eredità dovevano ormai considerarsi ope legis avere tacitamente accettato puramente e semplicemente l’eredità stessa.

2.1. Prima di esaminare il motivo nel merito, v’è da rilevare come il suo contenuto non sia affatto coerente con la sua intitolazione.

La ricorrente infatti, pur prospettando formalmente un vizio di “omesso esame del fatto decisivo”, nella sostanza lamenta la violazione delle regole sulla rinuncia all’eredità e sulla decadenza cala tale facoltà, così prospettando il differente vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Questo errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all’esame del secondo motivo di ricorso.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c..), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 1446 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 485 c.c.: e dunque il motivo è ammissibile.

2.2. Nel merito, il motivo è fondato.

Le regole cui la legge subordina la facoltà, per l’erede che si trovi nel possesso dei beni ereditari, di accettare l’eredità con beneficio d’inventario sono stabilire – per i fini che qui interessano – art. 485 c.c..

Questa norma distingue tre ipotesi:

-) il chiamato all’eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari deve ultimare l’inventario entro tre mesi dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (comma 1);

-) se fa l’inventario tempestivamente, potrà poi rinunciare all’eredità anche dopo la scadenza dei tre mesi, purchè entro quaranta giorni dall’ultimazione dell’inventario (comma 3; così Sez. 2, Sentenza n. 2067 del 27/07/1964, Rv. 303006 – 01);

-) se, invece, il chiamato all’eredità non compie l’inventario nel termine stabilito dalla legge, è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare all’eredità (comma 2).

2.3. In applicazione di queste chiare disposizioni normative, questa Corte ha già stabilito:

a) sul piano sostanziale, che quando il chiamato all’eredità si trovi, al momento dell’apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, l’onere del compimento dell’inventario nel termine di legge “condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d’inventario, ma anche quella di rinunciare all’eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius” (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020, Rv. 658781 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4845 del 29/03/2003, Rv. 561608 – 01);

b) sul piano processuale, che quando l’erede del debitore eccepisca di avere rinunciato all’eredità, la prova del mero decorso del termine previsto dall’art. 485 c.c. senza che l’inventario sia stato redatto “implica che il chiamato all’eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sè, l’inefficacia della rinuncia” (Sez. 2 -, Sentenza n. 6275 del 10/03/2017, Rv. 643370 – 01).

2.4. Pertanto, quando sorga controversia circa l’acquisto della qualità di erede in capo all’avente causa del debitore defunto, innanzitutto occorrerà accertare se questi, al momento della morte del de cuius, si trovasse o meno nel possesso dei beni ereditari; in caso affermativo, occorrerà accertare se abbia o non abbia ultimato tempestivamente l’inventario.

Nel caso di specie, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto:

a) in primo luogo esaminare i motivi con i quali era stata impugnata l’affermazione del Tribunale secondo cui i chiamati all’eredità non si trovavano nel possesso dei beni ereditari (motivi che invece sono stati ritenuti erroneamente assorbiti);

b) fatto ciò, la Corte d’appello avrebbe dovuto poi, in applicazione dei suddetti principi, accertare se i chiamati all’eredità avessero ultimato l’inventario nel termine di legge;

c) infine, in caso di positivo accertamento della condizione sub (b), la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare se la rinuncia all’eredità degli odierni controricorrenti fosse tempestiva.

La Corte d’appello, invece:

-) ha omesso del tutto l’accertamento sub (a);

-) ha, falsamente applicando l’art. 458 c.c., negato di dovere compiere l’accertamento sub (b), sul presupposto che tale norma non preveda affatto il compimento dell’inventario quale condizione di validità della rinuncia all’eredità da parte del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari;

-) ha, di conseguenza, trascurato di compiere anche l’accertamento sub (c).

2.5. Per completezza ritiene opportuno il collegio aggiungere come l’eccezione sollevata dai controricorrenti, secondo cui la rinuncia all’eredità dovrebbe ritenersi compiuta nel momento in cui essi hanno inviato una PEC al Tribunale di Roma, manifestando la volontà di rinunciare, è infondata in punto di diritto. Stabilisce infatti l’art. 519 c.c. che la rinunzia da compiersi con “dichiarazione ricevuta dal cancelliere”: si tratta, dunque, di una dichiarazione ricettizia, con la conseguenza che, in caso di iato fra l’invio della richiesta e l’attestazione del cancelliere, è la data di quest’ultima che rappresenta la data della rinunzia.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA