Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12437 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 25/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. n. 01, n. 447/01/04, dell’8 novembre 2004,

depositata il 29 novembre 2004, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

25 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza;

Letto il ricorso dell’amministrazione che concerne una controversia

nella quale è stato dichiarato dal giudice di merito

l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancata produzione

dell’avviso di ricevimento della raccomandata mediante la quale era

stato notificato l’atto di impugnazione;

Preso atto che il contribuente non si è costituito;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del

Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al

giudizio d’appello svoltosi interamente in epoca successiva

all’avvenuta successione dell’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si lamenta la mancata comunicazione dell’avviso d’udienza all’Ufficio periferico competente, senza svolgere alcuna censura in ordine alle ragioni della dichiarata inammissibilità dell’impugnazione;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato dato che il mutamento, con atto amministrativo di organizzazione, della ripartizione di competenza territoriale degli uffici di un’Agenzia fiscale è un atto interno privo di rilevanza giuridica esterna processuale (v, Cass. nn. 2740 e 20085 del 2009), tanto più nel caso di specie ove è l’amministrazione ad essere l’appellante e a non aver ottemperato al proprio onere di dimostrare l’avvenuta effettiva notificazione dell’ impugnazione;

Ritenuto che non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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