Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12436 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 24/06/2020), n.12436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6613/2015 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

FAA’ DI BRUNO, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FIORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO DE SIMONI;

– ricorrente –

contro

DESIREE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENEZIA 15, presso lo studio

dell’avvocato CARLO GRILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIERANTONIO FADEL;

– controzicorrente –

avverso la sentenza n. 453/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/09/2014 R.G.N. 948/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato CARLO DE SIMONI;

udito l’Avvocato PIERANTONIO FADEL.

Fatto

FATTI di CAUSA

Con sentenza n. 1139 del 2010 il Tribunale di Padova rigettava le domande proposte dal sig. D.S.M. nei confronti di DESIREE S.p.A., dirette al pagamento delle vantate provvigioni maturate nel corso del rapporto instaurato con il contratto stipulato il 15 marzo 2003, per forniture concernenti la società statunitense DWR, nonchè al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella di clientela, oltre al risarcimento del danno per arbitrare cessazione del rapporto e all’immagine commerciale. Il giudice adito aveva qualificato l’anzidetto rapporto contrattuale come procacciamento d’affari, valorizzando la volontà delle parti espressa nel negozio, nel quale tra l’altro si escludeva la volontà di stipulare un contratto di agenzia, dandosi atto della natura occasionale della collaborazione.

La pronuncia di primo grado veniva impugnata come da ricorso depositato il 21 settembre 2011 dal sig. D.S., cui resisteva la società Desiree.

La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 453 in data 19 giugno – due settembre 2014 rigettava l’interposto gravame, condannando l’appellante al rimborso delle ulteriori spese di lite.

Avuto riguardo al testo del contratto in data 15 marzo 2003, per la durata di 12 mesi con possibilità di recesso mediante preavviso di 30 giorni, nonchè alla successiva scrittura in data 10 ottobre 2003 (integrazione alla lettera di incarico professionale, laddove il rimborso spese forfettario veniva rideterminato nella misura di Euro 1000 mensili da novembre 2003, con proroga dell’originario incarico fino al marzo 2004, aumentando altresì la provvigione al 10% e con l’indicazione della zona per il solo Stato della California in USA), la Corte territoriale evidenziava l’esclusione di qualsiasi rapporto di subordinazione e di agenzia, richiamando pure la clausola secondo cui “nello svolgimento dell’incarico, che avrà carattere occasionale, potrete contattare direttamente i clienti segnalandoci coloro che riterrete abbiano interesse alla conclusione di affari con la nostra società”, con l’ulteriore precisazione “Resta comunque a nostro insindacabile giudizio la facoltà di prendere in considerazione le proposte avanzateci, al fine di dar corso o meno alla trattativa”.

La Corte territoriale, inoltre, richiamava giurisprudenza di legittimità al fine di evidenziare la distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento d’affari, caratterizzato il primo essenzialmente dal requisito della stabilità, insussistente nel secondo. Osservava che il requisito della stabilità andava tuttavia rettamente inteso, in primo luogo esso dovendo sussistere nel momento genetico del rapporto, nonchè essere previsto dal contratto, indipendentemente dalla sua esecuzione. Tale requisito andava riferito essenzialmente alla previsione contrattuale di un obbligo di promozione di affari, sussistente per l’agente, ma non per il procacciatore, non avendo quest’ultimo un obbligo giuridico in tal senso e dipendendo la promozione degli affari esclusivamente dalla sua iniziativa. In applicazione dei menzionati principi, nel caso di specie andava condivisa la qualificazione del rapporto de quo operata dalla sentenza di primo grado. Infatti, l’esame della lettera di incarico poneva in evidenza che accanto all’individuazione dei compiti affidati all’appellante – indicati nella prima parte della scrittura e riferiti all’attività di consulenza e di informazioni doganali per le esportazioni, alla creazione di una rete di agenti e distributori e alla creazione di canali di vendita attraverso partnership con operatori americani interessati alla commercializzazione dei prodotti della società, compiti che non prevedevano l’espletamento di una diretta attività promozionale – era stato previsto anche il compito di diretta promozione, degli affari e solo per questa specifica attività era stata indicata la natura occasionale, con esclusione di un rapporto di agenzia. L’interpretazione complessiva del contratto, condotta alla luce dei criteri di cui all’art. 1362 c.c., secondo la Corte veneziana, portava quindi ad evidenziare che l’attività promozionale strettamente intesa non formava oggetto di un obbligo del collaboratore, ma risultava rimessa alla sua libera iniziativa, trattandosi di un compito previsto in modo autonomo da quelli costituenti oggetto dell’incarico professionale e riferiti essenzialmente ad attività di consulenza, nonchè di creazione di una rete commerciale. La qualificazione del contratto come procacciamento d’affari, per la parte inerente all’attività promozionale, portava quindi ad escludere la spettanza dei diritti patrimoniali, quali appunto quelli legati all’indennità sostitutiva del preavviso e di risoluzione del contratto, specificamente collegati al contratto di agenzia, e non applicabili analogicamente rapporto di procacciamento (all’uopo citandosi Cass. n. 19828 del 2013). Ad analoghe considerazioni doveva pervenirsi anche considerando la tesi esposta in via subordinata da parte appellante, di qualificazione del contratto come avente causa mista, comprendente cioè diversi rapporti contrattuali, tra i quali pure quello di agenzia. A tal proposito la Corte di merito osservava da un lato che l’appellante non aveva allegato elementi di fatto dai quali trarre un giudizio di prevalenza della parte riferibile al contratto di agenzia rispetto a quello di consulenza commerciale. D’altro canto, valeva il principio per cui il criterio della prevalenza, allo scopo di individuare la disciplina applicabile al contratto con causa mista, doveva aver riguardo non già alla prevalenza del valore economico, bensì alla comune volontà delle parti (richiamandosi sul punto il principio affermato da Cass. n. 5605 del 2014). In questo senso il riferimento alla comune volontà delle parti induceva ad escludere la prevalenza del contratto di agenzia, dal momento che i contraenti avevano espressamente escluso di volere gli effetti di questo rapporto e avevano ritenuto prevalente l’attività di consulenza per le ragioni in precedenza già evidenziate. Inoltre, in base ad ulteriori considerazioni in punto di fatto concernenti la conclusione dell’affare con la DWR, secondo la Corte d’Appello, tenuto conto di documenti attestanti l’inizio delle trattative al 20 febbraio 2003, quindi in epoca anteriore alla lettera di incarico datata 15 marzo, la suddetta conclusione non poteva essere riferita all’attività promozionale del D.S., neppure a titolo di provvigioni indirette, dal momento che l’esclusiva costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia e presuppone la stabilità dell’incarico, sicchè non può estendersi anche, a procacciamento di affari, privo di tale requisito (all’uopo citando Cass. n. 5569 del 1998). La Corte territoriale giudicava, altresì, infondato il motivo di impugnazione riferito al mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva di preavviso di risoluzione del contratto, nonchè analogamente la doglianza relativa al rigetto della pretesa risarcitoria, attesa la carenza di allegazioni riguardo all’an ed al quantum. Neppure sussistevano gli estremi di cui all’art. 96 c.p.c..

Pertanto, l’appello del D.S. veniva respinto con la sua condanna al rimborso delle spese relative al secondo grado del giudizio.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il sig. D.S.M., con atto notificato il 2 marzo 2015, affidato a cinque motivi, cui ha resistito la S.p.a. DESIREE mediante controricorso del 30 marzo 2015.

Memorie ex art. 378 c.p.c., sono state depositate per entrambe le parti.

Diritto

RAGIONI della DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1364 c.c., per avere la Corte di merito interpretato il contratto di cui è causa esclusivamente sulla base dei dati testuali, estrapolati dal contesto in maniera erronea e comunque frammentaria, nonchè senza tener conto di clausole e condizioni riconducenti anche la prestazione di promozione diretta delle vendite al rapporto di agenzia.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dei suddetti artt. 1362 e segg., per avere la corte di merito interpretato il contratto in questione esclusivamente sulla base dei dati testuali, estrapolati dal contesto in maniera erronea e comunque frammentaria, nonchè senza tener conto di clausole condizioni riconducenti anche la prestazione di promozione diretta delle vendite ad un rapporto con le caratteristiche prevalenti del contratto di agenzia. Di conseguenza, per il contratto intervenuto tra la società Desiree ed il D.S., ancorchè qualificabile come atipico ovvero misto, in ragione della più ampia gamma di prestazioni previste dalla lettera di incarico, in ogni caso l’attività di promozione costituiva quella prevalente ed assorbente, sicchè operava la disciplina del contratto di agenzia, in particolare il diritto di esclusiva di cui all’art. 1748 c.c., comma 2, quale elemento naturale di tale contratto.

Come terzo motivo è stata ancora denunciata la violazione falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1364 c.c., per aver la Corte di merito erroneamente interpretato il contratto in questione esclusivamente sulla base dei dati testuali, comunque senza tener conto di clausole condizioni che riconducevano la prestazione di promozione diretta delle vendite ad un contratto di agenzia o comunque con le caratteristiche prevalenti del contratto di agenzia, sicchè risultava disapplicato l’art. 1748 c.c., comma 2.

Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’Appello del tutto obliterato elementi fondamentali e fatto riferimento ad argomenti insufficienti, nonchè contraddittori nella motivazione della decisione sul punto della qualificazione della prestazione di promozione diretta di vendite come occasionale procacciamento d’affari.

Con il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è stata ulteriormente denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte distrettuale del tutto pretermesso elementi fondamèntali, nonchè fatto riferimento ad argomenti insufficienti e contraddittori nella motivazione della decisione sul punto delle attività ed iniziative promosse da esso D.S. nell’affare DWR.

Tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese, dovendosi in primo luogo osservare come nel caso di specie non risulti, neppure formalmente, nè altrimenti ritualmente, denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie secondo il testo attualmente vigente, in relazione all’impugnata sentenza del 19 giugno – due settembre 2014), alcun omesso esame di fatti storici, rilevanti ai fini della decisione. Di conseguenza, devono comunque ritenersi definitivamente accertate le circostanze secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di merito, di guisa che il conseguente controllo di legittimità consentito in questa sede è limitato alla verifica di eventuali errori di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, nell’interpretazione del rapporto contrattuale in esame. Nè, alla stregua delle surriferite argomentazioni svolte con l’impugnata sentenza, si ravvisano gli estremi di una motivazione inferiore al c.d. minimo costituzionale, secondo quanto ipotizzato in proposito con il quarto ed il quinto motivo di ricorso.

Ed invero, come già sopra anticipato, nella specie, in relazione alla sentenza de qua, pubblicata nell’anno 2014, opera il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; pertanto, anche l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. in tal sensi, tra le altre, Cass. II civ. n. 27415 del 29/10/2018. V. parimenti Cass. II civ. n. 20721 del 13/08/2018: il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Analogamente, Cass. III civ. n. 23940 del 12/10/2017: in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. Id. n. 23940 del 12/10/2017: in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 7/4/2014: la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

Va ancora ricordato (cfr. tra le altre Cass. I civ. n. 16526 del 5/8/2016) che in tema di ricorso per cassazione in ordine ai dedotti vizi della motivazione della sentenza impugnata, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (cfr. inoltre Cass. II civ. n. 24434 del 30/11/2016: in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Id. n. 11176 – 8/5/2017: nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove -salvo che non abbiano natura di prova legale-, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. V. altresì Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016).

Ciò posto, con riferimento alle censure di natura motivazionale, e confermata l’esattezza in punto di diritto delle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello, in aderenza ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. lav. n. 13629/2005 e n. 19828/2013, nonchè Cass. II civ. nn. 5605/2014 e 9088/2007), si deve rilevare – per ciò che attiene ai primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione – che all’enunciazione delle norme di cui agli artt. 1362,1363 e 1364 c.c., non fa seguito la precisa indicazione delle ragioni per cui le stesse norme sarebbero state violate o falsamente applicate.

I motivi in esame devono, pertanto, essere respinti alla luce del consolidato orientamento (cfr. altresì Cass. III civ. n. 28319 del 28/11/2017), in virtù del quale la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (conforme Cass. I civ. n. 16987 del 27/06/2018. V. parimenti Cass. III civ. n. 24539 del 20/11/2009, secondo cui per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra. In senso analogo, tra le altre, anche Cass. lav. n. 25728 del 15/11/2013).

Con il rigetto del ricorso il soccombente va condannato al rimborso delle relative spese in favore della controparte.

Visto, infine, l’esito negativo dell’impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore della società controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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