Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12436 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. II, 20/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12436
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI
TESTA EZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VOCCOLA LUIGI;
– ricorrente –
e contro
B.L. (OMISSIS) G.L.
(OMISSIS);
– intimati –
sul ricorso n. 8561/2005 proposto da:
B.L. (OMISSIS), G.L.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO
36-B, presso lo studio dell’avvocato SCARDIGLI MASSIMO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONINO CARLO;
– ricorrenti –
contro
C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI
TESTA EZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VOCCOLA LUIGI;
– controricorrenti –
e contro
PM PROC/GEN CASSAZIONE in persona del Procuratore Generale pro
tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1585/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 24/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
udito l’Avvocato BONINO Carlo, difensore dei resistenti che ha
chiesto di riportarsi agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO ROSARIO GIOVANNI previa riunione:
in gradato subordine: A) inammissibilita’ ricorso ex art. 365 c.p.c.
con assorbimento ricorso incidentale; spese a carico parte ricorrente
principale; B) rimessione alle S.U. nella questione
dell’inammissibilita’; C) rigetto ricorso principale con assorbimento
del ricorso incidentale; spese a carico parte ricorrente principale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3-10-1988 B.L. e G.L. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova C.F. e, premesso di aver commissionato a quest’ultimo in data 28-10-1982 l’esecuzione di un fabbricato ad uso abitazione per il corrispettivo di L. 75.000.000, assumevano che l’immobile era stato consegnato affetto da una serie di vizi; essi quindi chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della somma necessaria per l’eliminazione dei vizi, la riduzione del prezzo pattuito e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna dell’opera.
Si costituiva in giudizio il C. chiedendo il rigetto delle domande attrici e chiedendo in via riconvenzionale la condanna delle controparti al pagamento della somma ancora dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori svolti; egli, al fine di dimostrare l’infondatezza delle domande attrici e, contestualmente, il fondamento della propria riconvenzionale, produceva una scrittura denominata “convenzione esecutiva” redatta il (OMISSIS) (materialmente collocata sul frontespizio della tavola n. 5 del progetto dei lavori) dalla quale risultava che le parti avevano pattuito il corrispettivo di L. 150.000.000 ben piu’ elevato di quello previsto nel contratto del (OMISSIS), concluso con il solo scopo di poterlo allegare alla domanda di concessione edilizia per ottenere che gli oneri di urbanizzazione venissero calcolati sul piu’ basso importo ivi indicato; inoltre il C., al fine di provare il fondamento delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate, produceva il documento denominato “Verbale di consegna” (redatto sul frontespizio della tavola n. 6 del progetto dei lavori), sottoscritto anche questo (come il precedente) dagli attori, dal quale emergeva che l’immobile era stato consegnato in data 30-5-1985 e non nell’ottobre del 1986, come invece sostenuto dai committenti.
Gli attori disconoscevano tempestivamente l’autenticita’ delle sottoscrizioni dei due suddetti documenti, accertata peraltro dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice istruttore; il B. e la G. comunque dichiaravano a verbale che, qualora le sottoscrizioni fossero risultate autografe, si sarebbe trattato di riempimento di fogli firmati in bianco.
Il Tribunale di Padova con sentenza del 30-6-1992 rigettava le domande attrici ed accoglieva la domanda riconvenzionale.
Avverso tale sentenza il B. e la G. svolgevano impugnazione proponendo tra l’altro querela di falso in relazione ai due documenti suddetti, assumendo che gli stessi erano stati abusivamente riempiti in assenza di un accordo avente ad oggetto il contenuto degli scritti.
La Corte di Appello di Venezia con sentenza non definitiva del 24.1.1995 rigettava il motivo di gravame avente ad oggetto la questione relativa alla autenticita’ delle sottoscrizioni e con ordinanza in pari data, preso atto che gli appellanti avevano ritualmente proposto la querela di falso e che l’appellato aveva formalmente dichiarato di volersi avvalere dei documenti di cui le controparti avevano dedotto l’abusivo riempimento, sospendeva il giudizio di appello fissando il termine entro il quale la causa di falso avrebbe dovuto essere riassunta dinanzi al Tribunale.
Riassunto il giudizio, il Tribunale di Padova con sentenza del 10.5.2001 respingeva la querela.
Proposto gravame da parte del B. e della G. cui resisteva il C. la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 24-9-2004, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la falsita’ dei testi dattiloscritti del 5-5-1983 e del 30- 5-1983 apposti sulle tavole di progetto per cui e’ causa e ne ha ordinato la cancellazione a norma dell’art. 537 c.p.p..
Per la cassazione di questa sentenza il C. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui il B. e la G. hanno resistito con controricorso formulando altresi’ un ricorso incidentale condizionato basato su tre motivi cui il C. ha a sua volta resistito con controricorso; i ricorrenti incidentali hanno successivamente depositato una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Deve poi essere esaminata anzitutto l’eccezione sollevata in controricorso dal B. e dalla G. di inammissibilita’ del ricorso principale in quanto la copia di esso notificata agli esponenti e’ priva di alcuna sottoscrizione da parte sia degli indicati procuratori del C. sia del C. medesimo.
L’eccezione e’ fondata.
Premesso che effettivamente la copia del ricorso principale notificata al B. ed alla G. risulta priva della sottoscrizione dei difensori indicati nella intestazione del ricorso stesso (sottoscrizione invero sussistente solo sull’originale del ricorso), deve rilevarsi che tale copia neppure contiene elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dai suddetti difensori; in particolare in essa non si ravvisa alcuna menzione della sussistenza della sottoscrizione dei difensori sull’originale del ricorso principale, menzione che in effetti sarebbe risultata sufficiente ai fini della sua ammissibilita’ (vedi in tal senso Cass. 10-8-2002 n. 11478; Cass. S.U. 10-3-2005 n. 5207).
Deve quindi dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso principale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.. Conseguentemente deve dichiararsi assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010