Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12436 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza 11517/2016 proposto da:

E.G., nella qualità di procuratore speciale di

A.D. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA SALUSTRI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AU.AU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 21,

presso lo studio dell’avvocato CARLO DI DOMENICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO MONACO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controrícorrente –

e contro

AU. SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA LAZIO 9 presso lo studio dell’Avvocato PAOLO

BALLA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MONACO ROBERTO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del PG in persona del Dott. Mario Fresa che

conclude chiedendo di disporre la prosecuzione del giudizio e,

previa caducazione dell’ordinanza impugnata, di disporre che il

Tribunale di Velletri provveda ai sensi dell’ari 274 c.p.c.;

avverso l’ordinanza 6100/2015 del TRIBUNALE di VELLETRI, emessa

l’8/04/2016 e depositata il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVIERI.

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– A.D. – rappresentato per procura speciale da E.G. – premesso di aver acquistato l’immobile già condotto in locazione da Au.Au., subentrando nel rapporto locativo, conveniva in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Velletri il conduttore con citazione per convalida della intimazione di sfratto per morosità (giudizio iscritto al RG 6100/2015). Nel giudizio interveniva AU. s.r.l. allegando di essere succeduta all’ Au. nel rapporto locativo della L. n. 392 del 1978, ex art. 36 e che era pendente presso il medesimo Ufficio giudiziario la causa (iscritta a RG n. 5657/2015) da essa intentata nei confronti dell’ A. avente ad oggetto l’esercizio del diritto di riscatto della proprietà dell’immobile ai sensi dell’art. 39 Legge Equo Canone, avendo omesso gli originari proprietari-alienanti dell’immobile di notificare alla parte conduttrice il previo invito ad esercitare il diritto di prelazione ex art. 38 della stessa Legge.

Il Giudice della causa di opposizione alla intimazione di sfratto, con ordinanza in data 8.4.2016 ritenuta pregiudiziale la decisione sulla domanda di riscatto proposta dalla società ha disposto la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c..

Ha proposto regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., E.G. n.q. allegando che le parti avevano concluso un accordo transattivo in data 30.10.2015 con il quale le liti sarebbero state definite ove la società avesse corrisposto il prezzo di acquisto direttamente all’ A., entro il termine stabilito, in difetto la società avrebbe “perso” il diritto al riscatto.

Hanno depositato memorie difensive Au.Au. ed AU. s.r.l. insistendo per il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando per l’annullamento del provvedimento di sospensione impugnato in quanto, pendendo le cause connesse per pregiudizialità avanti il medesimo Ufficio, il Giudice avrebbe dovuto disporre la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., non ostandovi al diversità del rito essendo regolata tale ipotesi dall’art. 40 c.p.c., comma 3.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che il ricorso deve essere accolto. Assume rilievo preliminare l’argomento processuale fondato sul difetto dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 295 c.p.c..

Orbene, in materia di procedimento civile, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7195 del 12/05/2003; id. Sez. 6-2, Ordinanza n. 170 del 11/01/2012).

Questa Corte ha affermato che se davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 c.p.c., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 274 c.p.c., perchè questi valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo in tal caso la regola dettata dall’art. 40 c.p.c. (Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17468 del 23/07/2010; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12741 del 20/07/2012; id. Sez. 6-1, Ordinanza n. 13330 del 26/07/2012; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20149 del 24/09/2014; id. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18286 del 17/09/2015; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22292 del 30/10/2015).

Ne segue che indipendentemente dalla verifica dell’affermazione del ricorrente, contestata dalla società, secondo cui il mancato pagamento del prezzo avrebbe comportato la rinuncia della società alla azione di riscatto, il Giudice della causa di merito ritenuta pregiudicata dalla decisione sulla causa avente ad oggetto la domanda di riscatto, non avrebbe in alcun caso potuto adottare il provvedimento di sospensione impugnato, in quanto, attesa la pendenza in fase istruttoria di entrambe le cause avanti il medesimo Ufficio giudiziario (cfr. ricorso pag. 3), avrebbe dovuto soddisfare alla esigenza di evitare il pericolo di un conflitto logico tra giudicati attraverso lo strumento della riunione delle cause offerto dall’art. 274 c.p.c..

Il ricorso va pertanto accolto, dovendo disporsi la prosecuzione del processo iscritto al RG 6100/2015 avanti il Giudice del Tribunale Ordinario di Velletri che provvederà a verificare le condizioni per la riunione delle cause ai sensi degli artt. 40 e 274 c.p.c., liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, disponendo la prosecuzione del processo iscritto al RG 6100/2015 avanti il Giudice del Tribunale Ordinario di Velletri che provvederà a verificare le condizioni per la riunione delle cause ai sensi degli artt. 40 e 274 c.p.c., liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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