Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12436 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 25/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso R.G. 16500/10 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria – Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. n. 29, n. 70/29/09, del 7 aprile 2009,

depositata il 5 maggio 2009, non notificata;

e sul ricorso R.G. 16502/10 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

C.A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. n. 29, n. 71/29/09, del 7 aprile 2009,

depositata il 5 maggio 2009, non notificata;

e sul ricorso R.G. 17081/10 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Athena S.r.l., già Nuova Immobiliare il Rossellino di Amarilidi

Marcella & C S.a.s., in liquidazione, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, C.Z., A.M.,

C.L., C.A.R.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. n. 29, n. 69/29/09, del 7 aprile 2009,

depositata il 5 maggio 2009, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 25 marzo 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una verifica a carattere generale ai fini IRPEF ed IVA eseguita da parte della Guardia di Finanza nei confronti della società Nuova Immobi-liare il Rossellino di Amarilidi Marcella & C. s.a.s. relativamente agli anni d’imposta dal 1 gennaio 1994 al 3 maggio 1999, venivano emessi avvisi di accertamento tanto nei confronti della società per maggiori ricavi, quanto nei confronti dei soci per maggior reddito di partecipazione. La presente controversia riguarda l’accertamento ILOR 1996 nei confronti della società, impugnato dalla società medesima e da tutti i soci, e risoltasi positivamente a loro favore tanto in primo, quanto in secondo grado, con la sentenza in e-pigrafe, avverso la quale l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi. La società ed i soci intimati non si sono costituiti. A tale controversia sono collegate quelle concernenti gli accertamenti IRPEF per maggior reddito di partecipazione, relativamente alla medesima annualità d’imposta, nei confronti dei soci C.L., C.A.R.: anche tali controversie si sono risolte, in primo e in secondo grado, a favore dei contribuenti, con le sentenze in epigrafe, avverso le quali l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi, nei confronti della socia C. L., e di sei motivi, nei confronti della socia C.A. R., mentre i contribuenti intimati non si sono costituiti.

Relativamente all’anno 1996 la sostanza della controversia sta nel contestato recupero a tassazione, quale sopravvenienza attiva, di una posta passiva iscritta in bilancio nell’anno precedente ed accertata come inesistente.

Diritto

MOTIVAZIONE

Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso R.G. 17081/10, che oppone l’amministrazione alla società e ai soci relativamente all’accertamento ILOR, con i ricorsi 16500/10, 16502/10, che oppone 1″amministrazione ai soci C.L. e C.A.R. relativamente all’accertamento del maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF, stante il nesso di pregiudizialità che lega la definizione delle controversia relativa all’accertamento nei confronti della società alla definizione conseguente delle controversi relative all’accertamento nei confronti dei soci. In ragione della richiamata pregiudizialità, deve essere esaminato dapprima il ricorso dell’amministrazione relativo all’accertamento nei confronti della società.

Con i primi due motivi di tale ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, l’aver il giudice ritenuto che non potesse “trasformarsi” in sopravvenienza attiva la “soppressione” di una posta passiva iscritta in bilancio e peraltro riferita all’anno precedente a quello oggetto dell’accertamento.

La censura è fondata. L’Ufficio aveva posto, come il ricorso nel pieno rispetto del principio di autosufficienza evidenzia, la questione relativa alla legittimità del recupero a tassazione, come sopravvenienza attiva nell’anno oggetto dell’accertamento, della posta passiva, iscritta nel bilancio dell’anno precedente, e considerata inesistente per il carattere fittizio sia del “Conto Riserva Facoltative per Contributi in Conto Capitale e Investimento” nel quale era indimostrato fossero confluiti, e per quale ammontare, supposti finanziamenti dei soci, sia delle operazioni attive e passive delle quali era risultato impossibile ricostruire le registrazioni contabili. Orbene, questa Corte ha affermato che: “In tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 1, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza” (Cass. n. 20543 del 2006).

Nè, nel caso di specie, poteva aver valore riferirsi alla circostanza che la medesima norma, al comma 4, escluda dalla categoria delle sopravvenienze attive i versamenti a fondo perduto operati dai soci nei confronti della società: perchè si discuteva dalla stessa esistenza di questi versamenti e, quindi, del carattere meramente fittizio dell’operazione e dalla mancata documentazione della riserva iscritta a bilancio, tanto più in presenza di una contabilità rivelatasi inattendibile. Si tratta di questioni che questa Corte ha già affrontato ritenendo, con orientamento costante, sia la legittimità dell’accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), a fronte di una contabilità inattendibile (v. Cass. nn. 6337 del 2002, 1711 del 2007), sia l’obbligo del contribuente, il quale in relazione ad un determinato periodo d’imposta abbia dichiarato una passività inesistente, a pagare, per la corrispondente posta, nel successivo periodo di imposta, su un reddito imponibile maggiorato della medesima somma come sopravvenienza attiva onde consentire all’Ufficio il recupero a tassazione” (Cass. n. 20710 del 2007).

In questa prospettiva la sentenza impugnata ha fatto malgoverno delle richiamate disposizioni legislative, risolvendo la propria motivazione in un’apodittica affermazione, peraltro di incerto significato – “depennare una posta passiva, iscritta nel passivo dello stato patrimoniale perchè ritenuta inesistente, non può generare certamente una sopravvenienza attiva” perchè essa “determina soltanto una diminuzione del valore del cespite iscritto nell’attivo patrimoniale” senza dare compiute e sufficienti ragioni delle conclusioni raggiunte e senza valutare la decisiva questione della fittizietà delle operazioni posta a base dell’accertamento.

Con il terzo motivo l’amministrazione denuncia la violazione dell’art. 654 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe dato automatica, e decisiva, rilevanza all’esisto del processo penale a carico degli amministratori della società.

La censura è fondata. Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui: “Ai sensi dell’art. 654 c.p.p., che ha implicitamente abrogato il D.L. n. 429 del 1982, art. 12, (convertito nella L. n. 516 del 1982), poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 25, l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.

Nessuna automatica autorità di cosa giudicata può quindi attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. Ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare” (Cass. n. 3724 del 2010).

La sentenza impugnata non si è conformata all’enunciato principio, sicchè il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio. Ad analoga conclusione deve giungersi relativamente ai ricorsi proposti nei confronti dei soci C.A.R. e C.L., dei quali in questa sede è stata disposta la riunione, stante la stretta correlazione tra la soluzione della questione relativa all’accertamento nei confronti della società e la soluzione della questione relativa all’accertamento conseguente nei confronti dei soci. Pertanto, vanno accolti anche il ricorso proposto nei confronti di C.L. e il ricorso proposto nei confronti di C.A.R., quest’ultimo sulla base dei primi tre motivi di impugnazione, assorbita ogni altra questione, con la conseguente cassazione con rinvio delle sentenze con detti ricorsi impugnate.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi R.G. nn. 16500/10, 16502/10 e 17081/10, e li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, cassando le sentenze impugnate con rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA