Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12435 del 16/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 12435 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15312-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

1069

BIANCHETTI ROBERTO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 8298/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 16/06/2015

di ROMA, depositata il 27/06/2008 r.g.n. 81/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

FIORILLO LUIGI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato in data 5 gennaio 2005, la s.p.a. Poste Italiane
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice del
lavoro, depositata in data 30 gennaio 2004 ed emessa tra tale appellata, già resistente,
e Roberto Bianchetti, ricorrente, con la quale il tribunale adito dichiarava la nullità
del termine apposto al contratto decorrente dal 6 ottobre 1998; dichiara la
sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente (commisurato
alla retribuzione mensile ‘pari a E 1.392,65) per *il periodo dal 19 luglio 2002 e fino
alla data di effettivo ripristino, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
maturazione al saldo, detratte le somme percepite dallo stesso in costanza di rapporto
di lavoro; rigettava, per il resto, la domanda, e condannava la s.p.a. Poste Italiane a
rimborsare in favore del ricorrente le spese del giudizio che, si liquidano in
complessivi C 798,44, di cui C 338,28 per onorari e € 387,34 per diritti.
Si costituiva Roberto Bianchetti, contestando il fondamento del gravame.
La Corte d’appello di Roma con sentenza del 5 dicembre 2007-27 giugno
2008, respingeva l’appello compensando le spese del grado.
2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società Poste Italiane.
Non ha svolto difesa alcuna la parte intimata.
3. Nella camera di consiglio all’esito dell’odierna udienza il collegio ha deciso
la causa ed ha autorizzato la motivazione semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso articolato in due motivi la società ricorrente censura la
sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato la data del 30 aprile 1998 come
preteso termine ultimo di validità ed efficacia dell’accordo integrativo del 25
settembre 1998. In particolare la società ricorrente contesta la sentenza impugnata
nella parte in cui ha ritenuto di individuare nella data del 30 aprile 1998 il termine
ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25 settembre
1997.
2. Il ricorso — i cui primi motivi possono essere esaminati congiuntamente — è
infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., ex
plurimis, Cass. 24 settembre 2007 n. 19696), deve ritenersi legittima la proroga al 30
maggio 1998 di un contratto a termine analogo a quello in esame con scadenza 30
15312_ 09 r.g.n.

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ud. 5 marzo 2015

con decorrenza 6 ottobre 1998 ed ordina il ripristino del rapporto; condannava la

aprile 1998 (e pertanto legittimo); con la citata decisione la S.C. ha osservato in
particolare che con l’accordo del 27 aprile 1998 le parti, dopo aver concordato (al
comma 1) un certo assetto relativo allo smaltimento delle ferie (che non interessa in
questa sede) hanno stabilito quanto segue: Le parti prendono atto, inoltre, che
l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in s.p.a. si trova a dover fronteggiare
esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e

fronteggiare le esigenze di cui al comma 2 del presente accordo l’azienda disporrà la
g…2.4.)
proroga 030 gg. dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.98 così come
previsto dalla normativa vigente in materia (comma 3); ha affermato quindi che
l’accordo sopra citato, lungi dal prevedere una nuova e diversa disciplina della
proroga, contiene una mera presa d’atto delle parti sociali relativamente all’esistenza
delle condizioni (esigenze contingenti ed imprevedibili) previste dalla legge (L. n.
230 del 1962, art. 2) per legittimare la proroga; una presa d’atto che rileva
unicamente sotto il profilo probatorio esentando il datare di lavoro dall’onere di
provare ulteriormente la sussistenza delle suddette circostanze; ciò trova conferma
nelle espressioni contenute nel citato accordo con le quali le parti contrattuali si sono
date atto dell’esistenza di esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi
processi di ristrutturazione e riorganizzazione sopravvenute dopo l’avvenuta
trasformazione in s.p.a. ed hanno concordato, per far fronte alle stesse, la proroga di
trenta giorni per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998. Cfr. da ultimo Cass., sez.
lav., 2 aprile 2014, n. 7673 che ha affermato che in materia di assunzioni a termine di
dipendenti postali, disposte in forza della contrattazione collettiva, l’accordo del
27 aprile 1998, tra Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni sindacali, contiene una
presa d’atto delle parti sociali, relativamente all’esistenza delle esigenze contingenti
ed imprevedibili previste dall’art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (“ratione
temporis” applicabile), per legittimare, da parte del datore di lavoro, la proroga di
trenta giorni dei contratti in scadenza al 30 aprile 1998, senza dettare una nuova e
diversa disciplina della proroga, sicché l’accordo rileva unicamente sotto il profilo
dell’onere probatorio, esonerando Poste italiane s.p.a. dalla prova delle suddette
circostanze.
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione non
avendo la parte intimata svolto difesa alcuna.
PER QUESTI MOTIVI
15312_ 09 r.g.n.

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ud. 5 marzo 2015

riorganizzazione (comma 2); pertanto, le stesse parti convengono che, per

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2015
Il Presidente

Il Consigliere

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