Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12434 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11921/2016 proposto da:

C.A., vedova di Co.Ga., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61/D, presso lo studio

dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dagli

avvocati BARBARA CIANNELLA, GIULIANA CIANNELLA, PAOLO CIANNELLA;

– ricorrente principale –

contro

N.E., N.M.T., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO

TUCCILLO, rappresentate e difese dagli avvocati RENATO GALLO,

ANTONIO TUNDO;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

e contro

N.G.E., in proprio e nella qualità di erede di

N.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3229/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/05/2015 R.G.N. 12112/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3229 del 14.5.2015, ha respinto la domanda di accertamento della natura subordinata dell’attività di lavoro prestata, in qualità di custode e portiere, da Co.Ga. nei confronti di N.E. e M.T. nonchè di N.G. (in qualità di erede di M.G.) ritenendo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva degli evocati in giudizio con riguardo alle prestazioni rese dal 1985 in poi, e, nel merito, insussistente la configurazione di un vincolo di soggezione tra le parti;

2. contro tale decisione C.A., vedova di Co.Ga., ha proposto ricorso, affidandolo a due motivi. N.E. e M.T. hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un motivo. N.G. è rimasto intimato. N.E. e M.T. hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con due motivi di ricorso il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 420 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, respinto la domanda avanzata dal Co. trascurando di applicare il principio di non contestazione a fronte della mancata contestazione dei fatti allegati in ricorso da parte di tutti i convenuti nelle rispettive memorie di costituzione;

2. con un motivo di ricorso incidentale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 c.p.c. e art. 24 Cost. (ex art. 360, comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, compensato le spese di lite del giudizio senza che ricorressero “altri giusti motivi” previsti dalla disposizione di rito nel testo ratione temporis applicabile;

3. il ricorso principale è inammissibile;

4. occorre ribadire che, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 3, incombe sul convenuto l’onere di “prendere posizione” “in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” riguardo ai fatti dedotti a fondamento della domanda (v. Cass. Sez. Un. n. 761 del 2002 e, fra le ultime, Cass. n. 28381 del 2005, Cass. n. 2832 del 2016, Cass. n. 20768 del 2017, Cass. n. 16960 del 2018). In proposito, è stato chiarito che il compito di contribuire alla fissazione del “thema decidendum” opera identicamente rispetto all’una e all’altra delle parti in causa, sicchè l’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e vale a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione e quelli per i quali sussiste una “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio (v. Cass. n. 21075 del 2016);

5. trattasi di regola di giudizio elaborata con riguardo ai “fatti” costitutivi o modificativi ed estintivi del diritto allegati negli atti di costituzione delle parti ed al relativo comportamento processuale (con conseguente irrilevanza di affermazioni e argomentazioni illustrate in atti stragiudiziali, come le lettere di diffida);

6. la censura è, dunque, prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto delle allegazioni in fatto (e non delle conclusioni in diritto) contenute nelle memorie di costituzione dei convenuti, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. n. 3224 del 2014; Cass. Sez. Un. 5698 del 2012; Cass. Sez. Un. 22726 del 2011);

7. il ricorso incidentale è inammissibile, posto che il giudizio sulla sussistenza di “giusti motivi” per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (cfr. da ultimo Cass., ord., 8421 del 2017; Cass. n. 17816 del 2019);

8. la Corte distrettuale ha fornito una motivazione adeguata alla statuizione di compensazione delle spese di lite ove, facendo riferimento alla “peculiarità della fattispecie”, ha rinviato alla complessa valutazione di individuazione dei legittimati passivi del diritto preteso dal Co.;

9. in conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili e le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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