Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12434 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. II, 20/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5365/2005 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. RIBOTI 23, presso lo studio dell’avvocato CECCHI CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUALTIERI Cesidio;

– ricorrente –

contro

S.M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio

dell’avvocato CARLO MACCALLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

LOPARDI Riccardo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia del contendere.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto da S.A. (rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Cecchi e Cesidio Gualtieri del Foro dell’Aquila) nei confronti di S.M.C. (rapp.ta e difesa dall’Avv. Riccardo Lopardi del Foro di Roma);

Letto il controricorso di S.M.C.;

Rilevato che la parte ricorrente con dichiarazione depositata in Cancelleria in data 19.4 2010 ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del ricorso e di volere rinunziare allo stesso e che la parte resistente ha dichiarato di accettare la rinunzia al ricorso senza avanzare pretesa in ordine alle spese di lite;

Rilevato che il P.G. di udienza ha aderito alla richiesta delle parti di estinzione del giudizio per la relativa causa con compensazione totale delle relative spese giudiziali.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per rinunzia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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