Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12434 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.17/05/2017), n. 12434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24795/2016 proposto da:
LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA ASSICURATRICE ROMANA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GRANDONI,
che la rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio
G.F. di Roma del 20/03/2014, rep. n. (OMISSIS) allegata in
atti;
– ricorrente –
contro
C.M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 20006/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA dell’8/06/2016, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana con ricorso ex artt. 287 e 391 bis c.p.c., chiedono la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 20006/2016 di questa Corte in quanto nell’epigrafe della sentenza risulta indicato quale procuratore della predetta società l’avv. Giorgio Gallone anzichè l’avv. Angelo Grandoni.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. La Corte accoglie il ricorso e corregge l’errore materiale della sentenza n. 20006/2016 di questa Corte indicando quale procuratore e difensore de Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana l’avv. Angelo Grandoni anzichè l’avv. Giorgio Gallone.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e corregge l’errore materiale della sentenza n. 20006/2016 di questa Corte indicando, quale procuratore e difensore de Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana l’avv. Angelo Grandoni anzichè l’avv. Giorgio Gallone. Visto l’art. 288 c.p.c., comma 2, ordina l’annotazione del presente provvedimento sull’originale della sentenza n. 20006 del 2016.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017