Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12434 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, (ud. 19/02/2021, dep. 11/05/2021), n.12434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 17478 del ruolo generale dell’anno

2018 proposto da:

E.M., (C.F.: (OMISSIS)), avvocato difensore di sè stesso

ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

nei confronti di:

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE – I.V.G. NAPOLI S.p.A.. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

L.G., rappresentato e difeso, giusta procura allegata al

controricorso, dall’avvocato Sergio Clemente, (C.F.:

CLMSRG67A22A783Y);

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. in data 21 aprile

2018, nel procedimento iscritto al n. 10217 dell’anno 2017 del R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta all’udienza del 19 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avvocato E.M. ha proceduto al pignoramento di una imbarcazione in danno della (OMISSIS) S.r.l. (società successivamente dichiarata fallita, nel corso del processo esecutivo). La procedura esecutiva è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 631 c.p.c., con ordinanza in data 20 ottobre 2017 del giudice dell’esecuzione che, con distinto e successivo decreto emesso in pari data, ha provveduto alla liquidazione dei compensi spettanti al locale I.V.G., quale custode del bene pignorato (per Euro 13.725,00).

L’ E. ha impugnato entrambi i provvedimenti con il procedimento di cui all’art. 702 bis c.p.c., sulla base del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U.S.G.) e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuto il ricorso inammissibile in relazione all’ordinanza di estinzione del processo esecutivo, lo ha rigettato per il resto.

Ricorre l’ E., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’I.V.G. Napoli S.p.A..

La trattazione ha avuto luogo con le modalità della pubblica udienza cd. cameralizzata, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Entrambe le parti hanno fatto pervenire memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 617,629,630 e 631 c.p.c., in relazione alla L. Fall., artt. 51 e 107 – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 95,306,310 e 631 c.p.c., D.P.R. n. 112 del 2002, art. 8, in relazione alla L. Fall., artt. 51 e 107, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″.

Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631 c.p.c., da parte del giudice dell’esecuzione avrebbe in realtà dovuto essere interpretata come dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione individuale ai sensi della L. Fall., art. 51 (essendo sopravvenuta in corso di esecuzione la dichiarazione di fallimento della società debitrice esecutata); di conseguenza, a seguito di tale pronuncia, non sarebbe stato più possibile emettere il provvedimento di liquidazione delle spese di custodia.

Contesta inoltre il provvedimento del giudice dell’esecuzione (confermato in parte qua dal tribunale con il provvedimento impugnato nella presente sede) nella parte in cui ha individuato esso creditore procedente come soggetto tenuto al pagamento delle spettanze liquidate in favore del custode.

1.1 I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto presentano analoga problematica.

Con riguardo agli stessi, infatti, poichè l’opposizione non poteva essere proposta, la decisione impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

1.2 Si premette che è manifestamente infondato, in quanto contrastante con l’inequivocabile oggetto e con lo stesso evidente senso, anche letterale, del provvedimento, l’assunto del ricorrente per cui l’ordinanza di estinzione del processo espressamente pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 631 c.p.c. (e la cui contestazione è stata correttamente ritenuta dal tribunale inammissibile, essendo i provvedimenti in tema di estinzione del processo esecutivo impugnabili solo con il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c.) in realtà dovrebbe interpretarsi come una dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione individuale ai sensi della L. Fall., art. 51.

La questione non ha peraltro rilievo concreto ai fini della decisione, in quanto è infondato in diritto anche l’assunto per cui il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al custode dei beni pignorati non avrebbe più potuto essere emesso dopo la dichiarazione di estinzione o di improseguibilità dell’esecuzione.

In proposito è da ritenere decisivo l’espresso disposto dell’art. 632 c.p.c., comma 3, il quale prevede che il custode debba presentare il conto della sua gestione dopo la dichiarazione di estinzione del processo affinchè venga discusso e approvato davanti al giudice dell’esecuzione.

Da tale disposizione si desume infatti che, poichè l’attività del custode si chiude solo dopo la definizione anticipata del processo esecutivo (che avvenga per estinzione dovuta a causa tipica o per altra causa di improcedibilità), le spettanze dello stesso vanno ordinariamente liquidate dal giudice dell’esecuzione successivamente alla dichiarazione di estinzione o comunque alla dichiarazione di anticipata chiusura in rito del processo (in tal senso, cioè per l’ordinaria ammissibilità del provvedimento di liquidazione degli ausiliari del giudice dell’esecuzione dopo l’estinzione o la chiusura anticipata dello stesso, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., si vedano ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 29/01/2007, Rv. 595498-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878-01, in cui si richiamano Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9377 del 11/06/2003, Rv. 564170-01, nonchè Sez. 3, Sentenza n. 8747 del 15/04/2011, Rv. 618050-01, relative alla più generale questione della sopravvivenza dei poteri del giudice dell’esecuzione di regolare le questioni consequenziali alla definizione anticipata del processo esecutivo, anche con riguardo alle eventuali opposizioni delle parti; secondo Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5205 del 28/02/2017, poi, sebbene in un’ottica parzialmente diversa, mutuata dal processo di cognizione, la questione della sopravvivenza dei poteri del giudice dell’esecuzione non potrebbe neanche porsi, laddove la liquidazione avvenga prima della definitiva inoppugnabilità del provvedimento di definizione anticipata del processo esecutivo).

1.3 In ogni caso, con riguardo alle questioni poste con i motivi di ricorso in esame, risulta assorbente la considerazione che tutte le contestazioni relative all’estinzione ed alla chiusura anticipata del processo esecutivo, nonchè ai provvedimenti consequenziali in tema di spese del processo estinto o improseguibile, che siano diverse dalla contestazione della liquidazione del compenso spettante agli ausiliari per l’attività svolta (ed in particolare di quello spettante al custode dei beni pignorati), cioè le questioni attinenti alla determinazione del quantum di detto compenso, non possono essere fatte valere con l’opposizione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U.S.G.)” per la quale del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15 prevede l’applicazione del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c., ma vanno invece fatte valere con i rimedi tipici del processo esecutivo.

In base ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte (che il ricorso non offre motivi sufficienti a indurre e rivedere), infatti, l’ambito applicativo del rimedio di cui all’art. 170 del T.U.S.G. è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione, con esclusione di quelle relative all’individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell’ausiliario (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del 08/09/2017, Rv. 645247-01: “in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, ha l’unica funzione di determinare le spettanze all’ausiliario e l’indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento”, per cui “è inammissibile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza sull’opposizione del D.P.R. n. 115 cit., ex art. 170, qualora i motivi d’impugnazione attengano all’individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice”; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 6766 del 04/05/2012, Rv. 622156-01).

Applicando (e adattando) i suddetti principi (enunciati in tema di processo di cognizione) al processo di esecuzione, deve affermarsi che, laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell’esecuzione nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso (e quindi anche laddove si intenda contestare la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi per questioni attinenti allo svolgimento e/o all’esito del processo e/o alle relative conseguenze), devono essere utilizzati gli indicati strumenti oppositivi/impugnatori tipici del processo esecutivo.

Più precisamente:

a) va proposto il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., per contestare i provvedimenti in tema di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16711 del 17/07/2009, Rv. 609145-01; Sez. 3, Sentenza n. 22509 del 28/10/2011, Rv. 619576-01; Sez. 3, Sentenza n. 19540 del 26/08/2013, Rv. 627753-01; Sez. 3, Sentenza n. 10836 del 16/05/2014, Rv. 631002-01; Sez. 3, Sentenza n. 19638 del 18/09/2014, Rv. 633073-01);

b) va proposta l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., per contestare i provvedimenti di improcedibilità e/o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonchè tutti gli ulteriori provvedimenti del giudice dell’esecuzione, consequenziali sia all’estinzione per causa tipica che alla dichiarazione di improcedibilità o chiusura anticipata della procedura, emessi (contestualmente o successivamente) ai sensi dell’art. 632 c.p.c., diversi dalla regolamentazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo definito con provvedimento di estinzione cd. tipica (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878-01, in cui è espressamente precisato, in motivazione, che i provvedimenti consequenziali all’estinzione, anche per causa tipica, pronunciati ai sensi dell’art. 632 c.p.c., tra i quali rientrano certamente quelli di liquidazione dei compensi agli ausiliari, sono soggetti ad impugnazione con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. e non con quello del reclamo di cui all’art. 630 c.p.c.; conf.: Sez. 6-3, Ordinanza n. 9837 del 13/05/2015, Rv. 635267-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 27614 del 03/12/2020, Rv. 660055-01).

In definitiva, con riguardo a tutte le contestazioni oggetto dei motivi di ricorso in esame, va rilevato e dichiarato, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3″ che l’opposizione del ricorrente non poteva essere proposta, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione impugnata in proposito.

1.4 Per completezza espositiva, è opportuno osservare che non è ipotizzabile una conversione dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perchè non risulta che essa sia stata proposta tempestivamente, nei venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., ciò che preclude anche in astratto ogni indagine volta a valutare l’eventuale utilità a quei fini dell’atto introduttivo, che comunque non è stato proposto nella forma del ricorso al giudice dell’esecuzione ai fini dello svolgimento della insopprimibile fase sommaria, con la conseguenza che non avrebbe comunque potuto essere esaminato nel merito (cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505-01).

2. Con il terzo motivo si denunzia “violazione degli artt. 136, 643, 653, 654 c.n., in relazione del D.M. n. 109 del 2007, art. 33, come modificato dal D.M. n. 80 del 2009, D.P.R. n. 15 del 2002, art. 170 e dell’ordinanza di vendita 3.5.17 – vizio di omessa pronunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il quarto motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c. – motivazione inesistente o apparente per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che ha costituito oggetto di discussione – art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il terzo ed il quarto motivo sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorrente deduce che sarebbe stata omessa la pronuncia e, comunque, non vi sarebbe alcuna motivazione, sulla questione, da lui posta nell’opposizione, della corretta quantificazione del compenso liquidato in favore dell’I.V.G. per la custodia del bene pignorato; sostiene altresì che la stima del predetto bene sarebbe stata effettuata direttamente dell’I.V.G. e non da un esperto, come a suo avviso sarebbe in ogni caso necessario, anche ai sensi delle disposizioni del codice della navigazione.

Effettivamente il tribunale non pare avere in alcun modo esaminato la questione della contestazione del quantum del compenso liquidato al custode, cioè l’unica questione effettivamente deducibile (e nella specie certamente dedotta) con l’impugnazione di cui all’art. 170 del T.U.S.G..

D’altra parte, ai fini di tale pronuncia sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio con il debitore esecutato, litisconsorte necessario, dal momento che la contestazione dei provvedimenti di liquidazione degli ausiliari del giudice comporta il necessario contraddittorio di tutte le parti processuali, quali potenziali interessati ai relativi riflessi patrimoniali (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11795 del 18/06/2020, Rv. 658449-01, Sez. 2, Sentenza n. 28711 del 30/12/2013, Rv. 628737-01, Sez. 2, Sentenza n. 24786 del 07/12/2010, Rv. 615858-01, con riguardo alla liquidazione del custode dei beni sequestrati dal giudice penale; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23192 del 17/12/2012, Rv. 624489-01, Sez. 2, Sentenza n. 17146 del 26/08/2015, Rv. 636134-01, Sez. 2, Ordinanza n. 29721 del 12/12/2017, Rv. 646600-01, Sez. 6-2, Ordinanza n. 31072 del 30/11/2018, Rv. 651907-01, Sez. 6-2, Ordinanza n. 19694 del 22/07/2019, Rv. 654986-01, con riguardo al giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio; cfr., inoltre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6242 del 04/03/2019, Rv. 652774-01, con riguardo al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita, emesso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, nella cui motivazione è precisato espressamente che “è principio affermato da questa Suprema Corte, con specifico riguardo al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico ma di afflato generale in tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari del Giudice…… che sono litisconsorti necessari tutte le parti del procedimento, nel cui ambito fu espletata la consulenza”, richiamandosi altresì in proposito Sez. 2, Sentenza n. 7528 del 30/03/2006, Rv. 589005-01, oltre alle già citate Cass. n. 24786/2010 e n. 29721/2017).

Poichè il contraddittorio non risulta esteso alla parte debitrice esecutata nè nell’unico grado di merito, nè nella presente sede, la decisione impugnata, con riguardo alle questioni oggetto dei motivi di ricorso in esame, deve essere cassata, con rimessione delle parti davanti al tribunale, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, perchè si svolga il giudizio sul merito a contraddittorio integro.

3. Ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in relazione alle questioni oggetto dei primi due motivi del ricorso, la decisione impugnata è cassata senza rinvio, perchè l’opposizione non poteva essere proposta.

In relazione agli ulteriori motivi del ricorso, la sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, nei sensi di cui in motivazione, con rimessione del giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

cassa senza rinvio la decisione impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè l’opposizione non poteva essere proposta, in relazione alle questioni di cui ai primi due motivi del ricorso;

cassa la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, con rimessione del giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità, in relazione agli ulteriori morivi del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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