Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12433 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5730/2016 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 181, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO INTILISANO;

– ricorrente –

contro

M.M., ME.CA., me.ca. quali eredi di

ME.NU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1861/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/02/2015 R.G.N. 1048/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.A. conveniva in giudizio Me.Nu. per chiederne la condanna al pagamento della somma di Lire 61.523.660 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 28.11.96 al 31.8.97, periodo nel quale il ricorrente aveva lavorato come autista alle dipendenze del convenuto.

2. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Patti, all’esito della prova testimoniale e della c.t.u. per la lettura dei dischi cronotachigrafi, in parziale accoglimento della domanda, condannava gli eredi di Me.Nu., intanto costituitisi a seguito del decesso del convenuto, a corrispondere al G. la somma di Euro 8.803,17, comprensiva delle somme dovute a titolo di TFR, e la somma di Euro 817,00, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.

3. Tale sentenza veniva impugnata in via principale dagli eredi Me. e in via incidentale dal G., il quale lamentava il mancato riconoscimento di ulteriori somme a titolo di compenso per il lavoro straordinario notturno e per l’attività di custodia.

3.1. Sull’appello principale la Corte di appello, premesso che l’appellato aveva rinunciato alla solidarietà, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava ciascun appellante tenuto al pagamento pro-quota ereditaria della somma di cui alla medesima sentenza. Dichiarava invece improcedibile il ricorso incidentale, osservando quanto segue:

– l’atto era stato notificato presso la Cancelleria della Corte di appello di Messina e, nonostante l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, il G. aveva insistito per la decisione senza chiedere il rinnovo della notifica presso la Cancelleria della Sezione lavoro “ubicata in un diverso indirizzo ed un diverso edificio rispetto a quello della Corte”;

– ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934,n. 37, art. 82, non avendo il procuratore degli eredi Me., appellanti principali, provveduto ad eleggere domicilio nel luogo della sede dell’autorità giudiziaria presso la quale era in corso il giudizio, doveva intendersi che lo steso avesse eletto domicilio presso la cancelleria dello “stesso giudice”;

– la locuzione “stesso giudice” era da riferire alla Sezione Lavoro della Corte di appello di Messina, per cui l’appello incidentale doveva essere notificato agli appellati incidentali “presso la cancelleria di questa Sezione che peraltro ha una propria sede ed uffici dislocati in edificio ((OMISSIS)) diverso da quello in cui ha sede la Corte locale ((OMISSIS))”.

4. Per la cassazione di tale sentenza G.A. ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Il ricorso è stato ritualmente notificato ai difensori costituiti degli eredi di Me.Nu., M.M. e me.ca., nonchè al Fallimento di Me.Ca., nella persona del Curatore fallimentare. Tali parti sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 e dell’art. 436 c.p.c.; violazione dell’art. 111 Cost., per c.d. overruling, in relazione agli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la Corte di appello fatto applicazione del principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza, per. cui la cancelleria è un ufficio unico, articolato in più sezioni a seconda delle dimensioni dell’ufficio, e che pertanto, ai fini della notifica di un atto ad un soggetto domiciliato presso la cancelleria, è sufficiente che la notifica sia fatta presso la cancelleria dell’ufficio.

1.1. Si deduce che, nella denegata ipotesi che dovesse essere mutato l’orientamento giurisprudenziale suddetto, si sarebbe in presenza di un’ipotesi di c.d. overruling, per cui avrebbe dovuto trovare applicazione il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e di effettività dei mezzi di impugnazione.

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

3. Innanzitutto, va ribadito il principio più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – non abrogato neanche per implicito dalla L. n. 27 del 1997, artt. 1 e 6, ed applicabile anche al rito del lavoro – il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonchè per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti (Cass. S.U. n. 20845 del 2007 e 6419 del 2008, Cass. n. 19440 del 2008, 8225 del 2011, 9298 del 2012).

3.1. Nella sentenza impugnata la Corte di appello, pur muovendo da tale principio, ha tuttavia ritenuto che la notifica dell’appello incidentale, eseguita dal G. presso la Cancelleria della Corte di appello di Messina, fosse viziata, dovendo la notifica essere eseguita presso la Cancelleria della Sezione Lavoro della stessa Corte, situata in un diverso edificio e topograficamente identificata con un diverso indirizzo.

4. Anche in ordine a tale questione processuale, ossia all’ipotesi della notifica eseguita non presso la cancelleria della sezione lavoro, ma presso altra sezione del medesimo ufficio giudiziario, questa Corte si è già pronunciata, affermando che il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 2, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria adita, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono legittimamente essere eseguite presso la cancelleria, “ufficio unico articolato in più sezioni a seconda delle dimensioni dell’ufficio” (Cass. n. 13615 del 2006). Tale principio è stato affermato proprio in una controversia in materia di lavoro nella quale si censurava la notifica della sentenza presso la cancelleria del Tribunale, e non già presso la cancelleria della sezione lavoro del medesimo Tribunale.

5. Con tale sentenza è stata disattesa la tesi, prospettata in giudizio, secondo cui esisterebbero distinte cancellerie per le sezioni civili e le sezioni lavoro e tale distinzione avrebbe rilevanza esterna ai fini della notifica.

5.1. Il principio – che anche questo Collegio condivide e ribadisce – è che la cancelleria è un ufficio unico, articolato in più sezioni a seconda delle dimensioni dell’ufficio, e pertanto ai fini della notifica di un atto ad un soggetto domiciliato presso la cancelleria è sufficiente che la notifica sia fatta presso la Cancelleria dell’Ufficio medesimo.

6. Vale pure richiamare il consolidato il principio secondo cui la ripartizione, all’interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talchè, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio giudiziario, non è configurabile rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 14137 del 2018, 13138 del 2017, 12326 del 2015, 21668 del 2013, 24656 del 2011).

7. Ne consegue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata. L’esame di ogni altra questione, già rimasta assorbita nella statuita nullità della notifica dell’appello incidentale, è rimessa, al giudice di rinvio, non avendo l’odierno ricorrente fornito indicazioni sufficienti in ordine all’iter processuale che consentano di ritenere insussistenti altri vizi dell’atto di impugnazione incidentale, nè disponendo questa Corte di tutti gli elementi per emettere ulteriori statuizioni.

8. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Messina in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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