Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12433 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. II, 20/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Sindaco pro tempore Avv.

C.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G G

PORRO 8, presso lo studio ZIMATORE ABBAMONTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FREGA DAVIDE;

– ricorrente –

e contro

R.C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 209/2005 del GIUDICE DI PACE di CASTELLAMMARE

DI STABIA, depositata il 17/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con citazione 16.10.04 R.C.A., proprietaria dell’autovettura Fiat Uno tg. (OMISSIS), assumendo che in data 30.3.04 la propria autovettura, condotta dal marito C. A., giunta all’intersezione tra la via (OMISSIS), non si era fermata al semaforo rosso e aveva proseguito oltre, incorrendo nella violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3; che a seguito della notificazione del verbale di contestazione, avvenuta in data 30.3.04, aveva provveduto a pagare la sanzione amministrativa con bollettino postale n. (OMISSIS) sul c/c n. (OMISSIS) intestato al Comune di Torre Annunziata, Comando di Polizia Municipale; conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Castellammare di Stabia, il Comune di Torre Annunziata chiedendo la restituzione della somma esborsata, oltre interessi e spese di lite, sostenendo che una successiva nota del Viminale aveva asserito che i verbali notificati prima dell’accertamento dei requisiti di omologazione delle apparecchiature elettroniche da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, se impugnati dagli interessati, potevano essere annullati.

Il giudice di pace di Castellammare di Stabia, in contumacia del Comune di Torre Annunziata, accoglieva la domanda, previa disapplicazione del verbale di contestazione, e condannava il convenuto alla restituzione dell’importo versato dall’attrice (Euro 150,23), oltre interessi dalla domanda e spese di lite.

Per la cassazione della decisione ricorre il Comune di Torre Annunziata esponendo tre motivi:

1) violazione dell’art. 171 c.p.c. e dell’art. 59 disp. att. c.p.c., per avere chiuso il procedimento senza osservare il termine di un’ora prima della dichiarazione di contumacia;

2) incompetenza territoriale del giudice adito, per essere stato evocato in giudizio davanti al g.d.p. di Castellammare di Stabia, anziche’ di Torre Annunziata;

3) inammissibilita’ e improponibililita’ della domanda, avendo la resistente provveduto al pagamento in misura ridotta a sensi dell’art. 203 C.d.S., comma 1, e dell’art. 204 bis C.d.S., comma 1;

4) valenza pregiudiziale della declaratoria di annullamento della sanzione amministrativa rispetto alla richiesta di restituzione della somma versata;

5) Arbitraria disapplicazione dell’atto amministrativo;

6) effetto preclusivo del pagamento della sanzione rispetto alla domanda di restituzione della somma esborsata.

Nessuna difesa e’ stata svolta dall’intimata.

Infondati sono i primi due motivi di ricorso. Ben vero, non c’e’ prova che il giudice di pace non abbia rispettato il termine di un’ora dall’apertura dell’udienza, come prescritto dall’art. 59 disp. att. c.p.c. prima della dichiarazione di contumacia del convenuto.

In grado di appello il contumace accetta il processo in “statu et termine” e gli sono, pertanto, precluse tutte le eccezioni che avrebbe potuto avanzate nella prima fase del procedimento.

Fondati sono, invece, i restanti motivi di ricorso, giacche’ l’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore della violazione al C.d.S., per la quale si era proceduto al c.d.

“pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202 C.d.S. stesso;

codice, preclude al contravventore l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la “conditio indebiti” e la “actio damni”, impedendo, nel contempo, la disapplicazione dell’atto amministrativo.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice di pace di Castellammare di Stabia.

PQM

rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie nel resto;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Castellammare di Stabia.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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