Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12433 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/05/2017), n. 12433
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9669/2016 proposto da:
MARA COSTRUZIONI S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ARNO 6, presso lo studio dell’avvocato ORESTE MORCAVALLO che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ANAS S.P.A. – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
ATI VIDONI S.P.A., SCHIAVO S.P.A., VIDONI-SCHIAVO SOCIETA’ CONSORTILE
A R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 489/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso per cassazione, per violazione degli artt. 112 c.p.c. e segg., proposto da Mara Costruzioni srl avverso la determinazione dell’indennità di esproprio – da parte della Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza in data 9 aprile 2015, nei confronti dell’ANAS spa – è inammissibile.
Esso si risolve in una impropria richiesta di revisione del giudizio di fatto con cui il giudice di merito ha determinato il valore di mercato del bene espropriato cui è per legge ancorata l’indennità di esproprio (Cass. n. 18435/2013); inoltre, la concreta quantificazione dell’indennità di esproprio è censurabile con apposito mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5 e nei limiti in cui esso è oggi esperibile (v. S.U. n. 8053/2014); la doglianza di omessa considerazione della relazione del consulente tecnico di parte – che, riverberandosi sulla motivazione, avrebbe dovuto essere formulata con apposito mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5 – è generica e viola il principio di specificità del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6), non consentendo a questa Corte di comprendere sia i contenuti della suddetta relazione per poterli confrontare con quelli della relazione del consulente d’ufficio sia la loro rilevanza rispetto all’esito della decisione.
La censura circa la qualificazione urbanistica dell’area, assunta come inedificabile (zona di rispetto autostradale) anzichè come edificabile, è inammissibile, essendo stata introdotta solo nella memoria illustrativa, mentre in ricorso la doglianza riguardava la mancata valorizzazione dell’area, in considerazione della sua ubicazione di fatto.
Nella stessa memoria la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, per avere la “relazione” omesso di addurre le motivazioni, in fatto e diritto, idonee a legittimare la trattazione del ricorso in camera di consiglio, con lesione del diritto di difesa.
E’ sufficiente replicare che il citato art. 380 bis, comma 1 (nel testo sostituito dal D.L. n. 167 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016), prevede, nei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, che “su proposta del relatore” “il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso”. Nella specie, al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, comunicato alle parti, è stata allegata la proposta del relatore nel senso dell’inammissibilità del motivo di ricorso, con l’indicazione della ragione specifica (“censura di merito”). Nessun’altra indicazione era dovuta alle parti e, pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa è configurabile.
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1500,00, oltre SPAD.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017