Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12432 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11553/2014 proposto da:

C.A., V.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

CASELLATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, quale successore ex lege dell’I.S.P.E.S.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli

avvocati MARIA LETIZIA NUNZI, DONATELLA MORAGGI, che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3809/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2013 R.G.N. 10276/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato estinto il giudizio di appello proposto da C.A. e V.R. nei confronti dell’I.N.A.I.L., quale ente succeduto ad I.S.P.E.S.L., rispetto alla sentenza del Tribunale della stessa città con cui era stata rigettata la domanda dispiegata dai predetti al fine di ottenere il risarcimento da perdita di chance per il tardivo riconoscimento della qualifica di primo ricercatore;

la Corte territoriale dava atto che, dopo il deposito dell’atto di appello proposto nei riguardi di I.S.P.E.S.L., avvenuto il 15.12.2009, l’ente era stato soppresso con D.L. n. 78 del 2010 e le relative funzioni erano state trasferite all’I.N.A.I.L.;

alla prima udienza del 28.9.2011 era stata quindi disposta l’interruzione del giudizio e i ricorrenti avevano proceduto alla riassunzione nei confronti dell’I.N.A.I.L. che, costituendosi, aveva eccepito in via preliminare l’estinzione, perchè l’appello non era stato riassunto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento di soppressione di I.S.P.E.S.L. e dunque entro il 30.11.2010;

avverso tale sentenza il C. ed il V. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, finalizzati a contestare la soluzione processuale adottata dalla Corte distrettuale, in quanto assunta in affermata violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 7 (primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3) e fondata sull’omesso esame di una circostanza decisiva (secondo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5), asseritamente costituito dal fatto che al momento della notifica della riassunzione all’I.N.A.I.L. non vi era ancora stato il trasferimento di funzioni, sicchè la successiva costituzione dello stesso I.N.A.I.L. doveva considerarsi quale costituzione volontaria per proseguire il processo ai sensi dell’art. 302 c.p.c.;

a fronte di una notifica della sentenza di appello avvenuta il 17.2.2014, il predetto ricorso per cassazione il 19.3.2014 è stato avviato per la notifica ai difensori di I.N.A.I.L. costituiti in appello, presso il domicilio elettivo indicato nella sentenza stessa, ma la notifica è risultata negativa e la raccomandata è stata restituita al mittente con la motivazione “civico inesistente”;

sul presupposto che l’errore della notificazione fosse stato determinato dall’errata indicazione – contenuta nella sentenza – del domicilio del difensore costituito per l’I.N.A.I.L. in appello, i ricorrenti hanno quindi chiesto che fosse disposta la rimessione in termini per rinnovare la notificazione del ricorso;

con decreto 10.6.2014 il Presidente ha quindi autorizzato la rinotifica, rimettendo tuttavia al collegio ogni valutazione sulla giustificazione o meno della originaria mancata notifica;

eseguita la nuova notifica, l’I.N.A.I.L. resisteva mediante controricorso, nel cui ambito eccepiva in via preliminare l’intervenuta decadenza delle controparti dall’impugnazione, in ragione della tardiva notificazione del ricorso per cassazione, insistendo peraltro anche per la reiezione nel merito del ricorso stesso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la sentenza di appello è stata notificata dall’I.N.A.I.L. agli attuali ricorrenti in data 17.2.2014;

il ricorso per cassazione doveva dunque essere posto in notifica nei sessanta giorni successivi e ciò è infatti avvenuto in data 19.3.2014, ma con invio della raccomandata postale ad un indirizzo ((OMISSIS)) che, pur essendo indicato nell’epigrafe della sentenza di appello come attinente ai difensori dell’ente (I.N.A.I.L.), è risultato riguardare un “civico inesistente”, sicchè la fase di consegna non ha potuto essere completata;

la predetta notifica non può quindi che considerarsi come mai avvenuta ed inesistente (Cass. 20 luglio 2016, n. 14916);

l’istanza di remissione in termini, pur datata 18.4.2014, è stata depositata presso questa Corte in data 23.5.2014 e dunque quando già i termini per l’introduzione, mediante la rituale notificazione, del ricorso per cassazione, erano ampiamente scaduti;

ciò posto, l’inidoneità del domicilio del difensore della controparte indicato nella sentenza impugnata non è ragione di incolpevolezza per la parte che doveva procedere alla notifica dell’impugnazione;

vale infatti il principio per cui chi voglia correttamente notificare un atto di impugnazione non può fare affidamento sui dati emergenti dalla sentenza impugnata, in quanto l’omessa o erronea indicazione del domicilio eletto dalla parte è irrilevante (Cass. 31 marzo 2006, n. 7646);

comunque i ricorrenti erano tenuti a verificare con diligenza quale fosse il domicilio dei procuratori della controparte, prima di procedere alla notificazione, come si desume dal fatto che non sarebbe stata neppure esimente, se avvenuta all’interno del circondario, anche l’eventuale modifica di esso (Cass. 17 dicembre 2015, n. 25339; Cass., S.U., 18 febbraio 2009, n. 3818);

del resto, nella memoria finale, i ricorrenti non contestano il fatto che la domiciliazione dell’I.N.A.I.L. in appello, come dedotto dall’ente con il controricorso, fosse avvenuta in (OMISSIS), dove poi è stata utilmente eseguita la rinnovazione della notifica;

ciò esclude che possa dirsi data prova di un comportamento diligente, perchè quella sull’effettivo domicilio eletto dai legali della controparte nel giudizio era la verifica primaria cui i ricorrenti erano tenuti;

essi, nella predetta memoria finale, sostengono peraltro che il domicilio dei legali dell’ente, quale risultante dall’Albo, fosse ancora altro ((OMISSIS)), ma si tratta di difesa inconferente, in quanto neppure risulta che sia stata tentata, nei termini, una notifica in quel domicilio e dunque non si può affermare che la difformità di esso rispetto a quello eletto in causa possa avere un qualche rilievo rispetto alla valutazione sulla diligenza dei comportamenti tenuti dai ricorrenti;

in definitiva, in presenza di comportamenti non incolpevoli della parte, da cui è scaturita l’inesistenza dell’unica notifica tentata entro i sessanta giorni disponibili, va da sè che l’istanza di remissione in termini non possa essere favorevolmente valutata;

non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini, il ricorso poi notificato nel settembre 2014 è dunque tardivo, ex art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., perchè effettuato oltre i sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di appello;

l’impugnazione è pertanto inammissibile;

le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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