Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12432 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8468/2016 proposto da:

GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 211, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO LONGO;

– ricorrente –

contro

C.P. in qualità di Curatore del FALLIMENTO (OMISSIS)

S.R.L. – C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA CHIESA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Cron. 467/2016 del TRIBUNALE di AOSTA,

depositato il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso per cassazione proposto dalla Gugliotta Trivellazioni srl, per omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile: esso si limita ad indicare un documento (che dimostrerebbe l’esistenza del credito non ammesso allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl) senza trascriverne il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura e senza evidenziare in che modo sarebbe idoneo a sorreggerla, in tal modo pretendendosi di delegare alla Corte di desumere da sè che cosa potrebbe giustificare l’assunto della ricorrente e venendo meno il ricorso alla propria funzione che è quella di criticare la decisione impugnata.

Il secondo motivo, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è inammissibile: la violazione dell’art. 115 c.p.c., non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto quando (e non è questo il caso) il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n. 16598/2016, n. 11892/2016); la violazione dell’art. 116 c.p.c., è configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 11892/2016, n. 13960/2014, n. 20119/2009).

Il terzo motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2059 c.c. e art. 185 c.p., è inammissibile: non coglie la ratio decidendi costituita dall’affermazione della mancata prova (non producibile nel giudizio di legittimità) del danno non patrimoniale lamentato.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2150,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico della ricorrente come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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