Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12432 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, (ud. 21/12/2020, dep. 11/05/2021), n.12432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28616/2018 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati VALERIA VERDE, LUCIANA VERDE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI, 8, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI ABBRUZZESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO MARIO GAROFALO;

– contronicorrente –

avverso la sentenza n. 995/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 28.2.2018 n. 995 ha rigettato la impugnazione proposta da F.R. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11874/2013 che aveva ritenuto infondata la pretesa risarcitoria formulata dal F. nei confronti di General Motors Italia s.r.l. e di Officine P. s.p.a., rispettivamente indicati come produttore e rivenditore, dell’autovettura Opel Meriva che all’esito dell’ATP era risultata affetta da gravi vizi del motore.

Il Giudice di appello, dichiarata la contumacia del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., società succeduta ad Officine P. s.p.a. – costituita nel giudizio di appello e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 86/2016 -, nei confronti del quale il F. aveva riassunto ex art. 303 c.p.c., il giudizio interrotto, ha rilevato la infondatezza della domanda proposta contro General Motors Italia s.r.l., trattandosi di società importatrice, priva di legittimazione passiva, essendo invece individuato il produttore, nelle “Condizioni Generali di Vendita” del veicolo, nella diversa ditta ADAM Opel AG, società di diritto tedesco; mentre la pretesa risarcitoria ex contractu non poteva essere fatta valere nei confronti della società fallita, non avendo l’acquirente presentato la denuncia dei vizi nel termine bimestrale di decadenza, previsto dall’art. 132 Codice Consumo, tenuto conto che la certezza obiettiva della esistenza dei vizi era stata acquisita dal F., alla data (OMISSIS), quando presso la officina meccanica gli era stata resa nota la rottura del motore, ed essendo stati comunicati i vizi al rivenditore, successivamente alla data 3.1.2008 di deposito del decreto presidenziale ex art. 696 c.p.c., che il F. aveva poi notificato ad Officine P. s.p.a. unitamente al ricorso per ATP, non potendo essere acquisita la diversa prova documentale, attestante la trasmissione della denuncia ad Officine P. s.p.a. in data 30.11.2007, trattandosi di documento prodotto tardivamente, per la prima volta in grado di appello.

La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata da F.R. con tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..

Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., depositando memoria illustrativa ed eccependo la estinzione del giudizio ed in subordine improcedibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha eccepito la estinzione del giudizio per mancata riassunzione del processo interrotto nel termine perentorio stabilito dall’art. 305 c.p.c.. Deduce il controricorrente che il Tribunale di Napoli con sentenza pubblicata in data 1.4.2015 aveva dichiarato il fallimento di (OMISSIS) s.r.l., sicchè da tale data decorreva ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, il termine perentorio fissato dall’art. 305 c.p.c., in sei mesi per la riassunzione del processo (trovando applicazione la norma processuale nel testo antecedente la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 14, applicabile, ai sensi dell’art. 58 comma 1 della medesima Legge, ai giudizi iniziati dopo il 4.7.2009), termine inosservato dall’attore, che aveva depositato il ricorso in riassunzione soltanto in data 4.8.2016, con conseguente estinzione del giudizio, da pronunciare anche d’ufficio. In caso di estinzione del giudizio, doveva ritenersi, ex art. 2945 c.c., comma 3, interamente decorso anche il termine prescrizionale di cui all’art. 125 Codice Consumo, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria formulata dal F. nei confronti del Fallimento.

La eccezione è infondata per plurime ragioni.

– Il Fallimento controricorrente omette di considerare che il giudizio in primo grado è stato instaurato con atto di citazione notificato in data 22.10.2008, dunque anteriormente alla data 4.7.2009 di entrata in vigore delle modifiche apportate alle norme processuali dalla Legge di Riforma n. 69 del 2009, tra cui anche all’art. 307 c.p.c., comma 4, disponente la rilevabilità “ex officio” della estinzione del giudizio. Pertanto, al presente giudizio trova applicazione la norma previgente che, al comma 4, disponeva “L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita”. La eccezione di estinzione doveva, dunque, essere formulata ad istanza della parte che tale effetto intendeva conseguire, e se detta parte era stata posta in grado di contraddire nel grado di giudizio in cui l’evento interruttivo si era prodotto, la eccezione avrebbe dovuto allora essere proposta in quel grado, “prima di ogni altra difesa”. Diversamente, la proposizione di detta eccezione rimaneva preclusa, tanto nel caso in cui la parte si fosse costituita in quel grado di giudizio – dopo aver ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione, o, spontaneamente, depositando comparsa di prosecuzione del giudizio interrotto – svolgendo difese nel merito od altre eccezioni pregiudiziali, quanto nel caso in cui la parte, per libera scelta di strategia processuale, fosse rimasta contumace, in quest’ultimo caso venendo in rilievo la disciplina normativa del processo contumaciale.

Orbene, ricevuta la valida notifica del ricorso ex art. 303 c.p.c., in data 22.11.2016, il Fallimento è rimasto contumace in grado di appello, con la conseguenza che, in difetto di allegazione dei presupposti legali indicati dall’art. 294 c.p.c., per essere rimesso in termini – non avendo dedotto il controricorrente di non essersi potuto costituire nel secondo grado, per non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio, a causa di vizi attinenti l’atto di riassunzione, ovvero per altro impedimento determinato da causa ad esso non imputabile – rimane preclusa la formulazione della eccezione di estinzione, per la prima volta in sede di legittimità, con il controricorso. Dovendo, altresì, aggiungersi, che l’errore asseritamente commesso dal Giudice di appello in ordine alla mancata rilevazione del decorso del termine perentorio ex art. 305 c.p.c., avrebbe dovuto – in ipotesi – essere fatto valere, dalla parte vittoriosa nel merito, con specifico motivo di ricorso incidentale condizionato: non rientrando, infatti, l’indicato vizio della sentenza di appello tra quelli rilevabili “ex officio” anche in sede di legittimità, essendo rimessa dall’art. 307 c.p.c., comma 4 (testo antevigente), in via esclusiva, alla parte la facoltà della proposizione della eccezione di estinzione del giudizio.

In conclusione, qualora la parte colpita dall’evento interruttivo nel corso del giudizio di appello e posta in grado di partecipare in riassunzione o prosecuzione a tale giudizio, abbia omesso di costituirsi e proporre la eccezione di estinzione ex art. 307 c.p.c., comma 4 (nel testo previgente alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009), preferendo rimanere contumace, deve confermarsi, anche per il giudizio di legittimità, il medesimo principio di diritto affermato da questa Corte (con riferimento alla analoga preclusione, rilevabile in grado di appello, in caso di omessa proposizione della detta eccezione, ad istanza della parte, colpita dall’evento interruttivo nel corso del giudizio di primo grado e posta in condizione di riassumere o proseguire il giudizio) secondo cui “L’estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d’impugnazione” (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6136 del 06/12/1985; id. Sez. 3, Sentenza n. 5029 del 20/05/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 1185 del 19/01/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 10876 del 11/05/2007).

La eccezione di estinzione del giudizio deve ritenersi, altresì, infondata anche in reazione alla individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine (nella specie semestrale) ex art. 305 c.p.c. per la riassunzione del giudizio interrotto.

L’assunto del controricorrente, secondo cui la modifica normativa della L. Fall., art. 43, disposta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, avrebbe introdotto al comma 3 una ipotesi di interruzione “automatica” ex lege (prevedendo che “l’apertura del fallimento determina la interruzione del processo”), con la conseguenza che il deposito in Cancelleria del ricorso ex art. 303 c.p.c., in data 4.8.2016, risulterebbe effettuato oltre il termine perentorio, decorrente dalla data 1.4.2015 di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, non tiene conto della interpretazione che di tale norma ha fornito la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in caso d’interruzione del processo determinata, ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell’evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento stesso, assistita da fede privilegiata (cfr. Corte Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 8640 del 09/04/2018; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 17944 del 27/08/2020). In tal senso si era già espressa, peraltro, la Corte costituzionale con ordinanza 21.1.2010 n. 17 (che afferma un principio esattamente contrario a quello per cui è stata invocata dal controricorrente nella memoria illustrativa) che aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., impugnato, in riferimento agli artt. 3,24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui fa decorrere dalla data dell’interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento L. Fall., ex art. 43, comma 3, rilevando che non erano ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica, attesa l’identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate che le accomuna, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve ritenersi da tempo acquisito, nel vigente sistema di diritto processuale civile, il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima: con la conseguenza che la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell’ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo.

Orbene dalla sentenza di appello (cfr. svolgimento del processo, pag. 4) emerge che il giudizio è stato dichiarato interrotto, per il sopravvenuto fallimento di (OMISSIS) s.r.l., alla udienza 10.5.2016, e dunque in difetto di contrarie allegazioni del controricorrente (volte a dimostrare una anticipata conoscenza legale dell’evento interruttivo: si veda Corte Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 15996 del 14/06/2019), deve ritenersi che a tale udienza il procuratore della società già “in bonis” abbia dichiarato l’intervenuto fallimento, e che dunque in tale momento si sia realizzata per le altre parti del processo la “conoscenza legale” dell’evento che aveva colpito la parte costituita a mezzo di procuratore, iniziando quindi a decorrere dalla data della indicata udienza anche il termine perentorio ex art. 305 c.p.c..

Pertanto, il ricorso per riassunzione, depositato dall’appellante in data 4.8.2016, doveva ritenersi, in ogni caso, tempestivo.

La eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio nei confronti della società dichiarata fallita, stante il divieto della proposizione o prosecuzione di azioni individuali di condanna stabilita dalla L. Fall., art. 51, dovendo ogni credito essere accertato mediante la procedura concorsuale previa ammissione al passivo (L. Fall., art. 52, comma 2, art. 93, comma 1), è anch’essa infondata.

Errato è l’assunto difensivo del ricorrente che, nella memoria illustrativa, eccepisce l’intervenuto giudicato in punto di affermata procedibilità dell’azione di condanna risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti del Fallimento, sul presupposto della mancata proposizione delle relativa eccezione da parte del Curatore, che aveva omesso di costituirsi in giudizio dopo la riassunzione, ed avendo la Corte territoriale pronunciato nel merito sul diritto controverso e, quindi, implicitamente avendo ritenuto passivamente legittimato il Fallimento.

E’ appena il caso di osservare al proposito come sia ormai consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’accertamento di un credito nei confronti del Fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato L. Fall., ex artt. 52 e 93, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes”, siccome l’azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, con l’unico limite preclusivo dell’intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l’eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda: ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1115 del 21/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018; id. Sez. 1, Sentenza n. 9461 del 22/05/2020).

Orbene alcun effetto di giudicato è suscettibile di spiegare la sentenza di appello in ordine alla titolarità passiva del rapporto in capo al Fallimento, essendosi limitata la Corte territoriale esclusivamente a verificare la regolarità della notifica del ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c., dichiarando in conseguenza contumace il Fallimento in grado di appello: alcuna pronuncia espressa, integrante autonomo capo di sentenza, è stata adottata dal Giudice del gravame in ordine alla questione della procedibilità della domanda, tale da onerare il Fallimento, intimato con ricorso per cassazione, della impugnazione incidentale condizionata in sede di legittimità (vedi Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 11799 del 12/05/2017, con riferimento all’onere di impugnazione incidentale in grado di appello), sicchè trattandosi di eccezione rilevabile anche d’ufficio, la stessa deve ritenersi ritualmente proposta, con il controricorso, dalla parte resistente.

La eccezione pregiudiziale è tuttavia infondata.

Soccorre al riguardo la costante interpretazione che la giurisprudenza della Corte ha fornito della norma di cui la norma di cui alla L. Fall., art. 95, comma 3, che, a seguito delle modificazioni recate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è attualmente contenuta del medesimo R.D. n. 267 del 1942, art. 96, comma 2, n. 3, la quale, sia nella formulazione originaria, che in quella novellati, prevede che, per i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, il Curatore (o il Commissario liquidatore) possa (o meglio, debba) proporre o proseguire il giudizio di impugnazione, ove non intenda subire gli effetti del giudicato nella procedura concorsuale. E’ stato infatti affermato che “la norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 95, comma 3, va interpretata estensivamente e deve, pertanto, trovare applicazione anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda del creditore, con la conseguenza che, intervenuto il fallimento successivamente a tale decisione, il creditore per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento, che è legittimato non solo a proporre l’impugnazione ma anche passivamente a subirla”, atteso che non può essere legittimamente negato al creditore soccombente di far ricorso alla impugnazione per rimuovere gli effetti sfavorevoli della sentenza, evitandone il consolidamento con il passaggio in giudicato, risultando tale soluzione coerente con il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 928 del 16/02/1989; id. Sez. L, Sentenza n. 10265 del 02/10/1991; id. Sez. L, Sentenza n. 3528 del 06/04/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 16758 del 27/11/2002; id. Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005; id. Sez. L, Sentenza n. 18088 del 27/08/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 5113 del 27/02/2008; id. Sez. U., Sentenza n. 5454 del 06/03/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 26/02/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 3338 del 19/02/2015).

La norma fallimentare opera, quindi, in deroga al principio della “vis actractiva” del procedimento concorsuale e della inammissibilità di azioni individuali esecutive e di condanna nei confronti del fallito, in relazione all’intero sistema delle impugnazioni, con la conseguenza che, sopraggiunto il fallimento del ricorrente in pendenza del ricorso per cassazione, ove la sentenza sia cassata in sede di giudizio rescindente, la controversia, ai fini di cui alla succitata norma, deve essere decisa non dal tribunale fallimentare, bensì nel successivo giudizio di rinvio, costituente la fase rescissoria (cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 5709 del 12/06/1990; id. Sez. L, Sentenza n. 12606 del 23/11/1991).

Nella specie la dichiarazione di fallimento è intervenuta dopo che era stata pronunciata sentenza di rigetto della pretesa creditoria, non passata in giudicato, e dunque il creditore era certamente legittimato ed anzi obbligato a riassumere il giudizio di impugnazione, interrotto, nei confronti del Curatore fallimentare, onde impedire il passaggio in giudicato dell’accertamento negativo del credito.

Venendo a trattare del merito del ricorso per cassazione, il Collegio osserva quanto segue.

Primo motivo: violazione degli artt. 99,112,345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe pronunciato in ultrapetizione avendo preso in esame e statuito su di una eccezione di merito, diversa da quella effettivamente formulata da (OMISSIS) s.r.l., atteso che nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello della società – integralmente trascritta alla nota 1 della pag. 6 e 7 del ricorso per cassazione – si faceva solo generico riferimento alla decadenza ed alla prescrizione dell’azione ex artt. 1495 e 1497 c.c., mentre veniva eccepita la nullità od inammissibilità dell’atto di citazione in quanto il danneggiato non aveva specificato se intendesse agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

E’ inammissibile risultando incompleta la esposizione del fatto processuale: nella comparsa di risposta in grado di appello, la società faceva espresso richiamo alla riproposizione ex art. 346 c.p.c., di tutte le eccezioni proposte nel giudizio di primo grado, sicchè il ricorrente era onerato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, della indicazione delle eccezioni di merito formulate dalla società nella comparsa di costituzione in primo grado e della dimostrazione che tra di esse non fosse stata svolta anche la eccezione di decadenza per omessa denuncia dei vizi della cosa.

E’ manifestamente infondato, in quanto dalla piana lettura della comparsa di risposta in secondo grado, risulta – indipendentemente dalla non sempre coerente consequenzialità logica dello sviluppo argomentativo – che, all’iniziale generico richiamo alle eccezioni proposte in primo grado ed “in particolare….la decadenza e la prescrizione dell’azione esperita ex artt. 1495 e 14967 c.c., in quanto il sig. F. non ha denunciato i vizi e(/o la mancanza di qualità del bene al venditore nei termini prescritti…. “, la società ha poi fatto seguire un’ampia esposizione della eccezione di decadenza richiamando espressamente “i termini dettati in materia dal del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 132 (Codice del consumo)” e deducendo la “improponibilità della correlata azione di risarcimento del danno, che necessita della tempestiva denuncia dei vizi del bene”, specificando che l’attore non aveva mai fatto presente che la vettura presentasse difetti al momento della consegna.

L’ulteriore questione, concernente la prova della tempestiva comunicazione dei vizi del bene, prospettata in chiusura di esposizione del primo motivo di ricorso, va esaminata unitamente al secondo motivo.

Secondo motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura è volta a sostenere che la società venditrice non aveva contestato di avere ricevuto la comunicazione in data 30.11.2007, con la quale venivano rappresentati i difetti tecnici riscontrati nell’autovettura, e che tale documento era allegato al fascicolo ex art. 696 c.p.c., relativo all’accertamento tecnico preventivo.

Il motivo è inammissibile.

Il Giudice di appello ha, infatti, motivato in relazione ad un duplice rilievo argomentativo: da un lato ha statuito la inammissibilità della controeccezione volta a paralizzare la eccezione di decadenza dal termine per la denuncia dei vizi della cosa, ritenendo tardiva la allegazione dei fatti relativi (ossia della denuncia effettuata tramite la lettera trasmessa il 22.10.2007 alla General Motors Italia s.r.l. e la lettera inviata il 30.4.2007 ad Officine P. s.p.a.), in quanto effettuata per la prima volta soltanto con l’atto di appello; dall’altro lato, ha ritenuto che tale allegazione in fatto non trovava riscontro probatorio in prove documentali.

Orbene la statuizione della Corte d’appello, che ha ritenuto inammissibile la allegazione in fatto, in quanto formulata tardivamente soltanto con l’atto di appello, non è stata investita dalla censura.

Il ricorrente, infatti, nulla ha dedotto in ordine alla asserita erroneità della pronuncia di inammissibilità della tardiva allegazione con l’atto di appello di un fatto nuovo.

Debbono ritenersi, al proposito, prive di rilievo le deduzioni del motivo interamente volte a ribadire che la comunicazione del 30.11.2007 era stata depositata nel fascicolo di ATP acquisito nel giudizio di primo grado e quindi indicata tra gli allegati del fascicolo di parte all’atto di iscrizione della causa a ruolo in grado di appello. Ed infatti la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del Giudice di esaminarlo, in ossequio all’onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell’integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8599 del 29/05/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 8377 del 07/04/2009; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 2461 del 29/01/2019). Ma ancor prima il ricorrente omette del tutto di indicare, in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, se e dove il fatto indicato a supporto della controeccezione fosse stato allegato nel giudizio di primo grado, soltanto in tal caso, infatti, potrebbe essere ammesso al sindacato di legittimità il dedotto vizio di “error in procedendo” per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Terzo motivo: violazione artt. 1495,1512 c.c., art. 132 comma Codice consumo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente contestata l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello che ha individuato alla data 17.10.2007 il momento in cui il F. era venuto a conoscenza dei vizi costruttivi avendo accertato l’officina meccanica presso la quale era stato trasportato il veicolo la rottura del motore. Sostiene in contrario il ricorrente che tale conoscenza doveva essere riferita al momento in cui era stata depositata la relazione tecnica all’esito del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c., nel a quale venivano individuate le cause tecniche del danno.

Il motivo è inammissibile, venendo ad impingere su accertamenti di fatto in ordine ai quali è precluso il sindacato di legittimità, non essendo consentito alla Corte di sostituire le valutazioni di merito, concernenti le risultanze istruttorie, rimesse in via esclusiva alla Corte territoriale, che sono sindacabili in sede di legittimità nei limiti tassativamente predeterminati dal paradigma del vizio di “errore di fatto”, come delineato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”. Peraltro, parte ricorrente ammesso ha criticato l’affermazione in ordine alla decorrenza del termine dell’accertamento tecnico.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate i dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo e unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA