Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12431 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13091/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 02/02/2010 R.G.N. 1103/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 2.2.2010, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava l’appello dell’INPS nei confronti della sentenza con cui il Tribunale di Locri l’aveva condannato a pagare a M. M. l’adeguamento L. n. 144 del 1999, ex art. 45, sull’assegno corrispostole quale soggetto impiegato in lavori di pubblica utilità ex D.Lgs. n. 280 del 1997.

La Corte, in particolare, riteneva che la rivalutazione dell’assegno da corrispondersi ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili dovesse applicarsi anche al sussidio corrisposto ai giovani utilizzati nel piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo dianzi cit., essendo passibile la diversa interpretazione propugnata dall’Istituto di ingenerare dubbi di legittimità costituzionale.

Per la cassazione di questa pronuncia ricorre l’INPS, affidandosi ad un unico motivo. L’assistita è rimasta intimata.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, in relazione al D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, comma 3 e D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3 (conv. con L. n. 608 del 1996), per avere la Corte territoriale ritenuto che la rivalutazione dell’assegno da corrispondersi ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili dovesse estendersi anche al sussidio in favore dei giovani utilizzati nel piano straordinario di lavori di pubblica utilità ex D.Lgs. n. 280 del 1997.

Il motivo è infondato, avendo questa Corte già da tempo posto il principio secondo cui, in tema di lavori socialmente utili, il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1, ha fornito una definizione di portata generale dei c.d. lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva nonchè dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega (consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili) e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000, onde il rapporto tra il disposto di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997 , art. 2 (che delinea i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità”), e quello di cui al D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 (diretto ad individuare i “lavori di pubblica utilità” in funzione della “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego), si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, e l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, deve trovare applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgs. n. 280 del 1997 (cfr. da ult. Cass. n. 28540 del 2011). Ed essendosi la Corte territoriale attenuta al superiore principio di diritto, nessuna censura merita la sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla va pronunciato sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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