Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12431 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34145-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASMARA N. 21,

presso lo studio dell’avvocato MIMMO ANTONIO, che la rappresenta e

difende con procura speciale notarile del Not. Dr. ANDREA ZAGAMI in

REGGIO CALABRIA, rep. n. 19962 del 07/05/2008;

– resistente –

avverso la sentenza n. 92/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

preliminarmente il Presidente fa presente che è stata depositata in

cancelleria una dichiarazione con la quale l’Avv. MIMMO ANTONIO

delega l’Avv. ELIO VITALE a depositare dichiarazione di aderire allo

sciopero indetto dall’OUA, il Collegio si riserva di decidere, il

Presidente fa altresì presente che l’Avv. MIMMO ANTONIO non è

costituito ma ha depositato una procura speciale conferita dalla

parte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rinvio in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

11 30.11.2006 è stato notificato a D.C. un ricorso del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 19.12.2005), che ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria n. 192/02/2002 che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 1996.

Non si è costituita la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 16.3.2011. in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento (emesso a seguito di esame della documentazione contabile dell’attività d’impresa di commercio al minuto di abbigliamento, dal quale era emersa l’irritualità di una scritturazione concernente la vendita in stock a L. 17.674.000 di capi di abbigliamento che avevano avuto un costo di L. 353.480.000) l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’importo di L. 335.806.000 qualificandolo come “ricavi non fatturali”, sull’assunto che si trattasse di cessione di beni per finalità liberale. Oltre a ciò.

L’ufficio – in considerazione di ulteriori irregolarità riguardanti il conto cassa – aveva proceduto ad una rideterminazione induttiva del reddito con l’applicazione di una percentuale di ricarico (pari al 45% e maggiore di quella del 21.10% indicata dalla contribuente) desunta dalle medie di settore.

L’impugnazione di detto provvedimento è stata accolta dalla (TP di Reggio Calabria e l’appello promosso dall’Ufficio è stato disatteso dalla CTR di Catanzaro.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR. oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – avendo E Amministrazione con l’accertamento in questione (di genere induttivo) rettificalo una dichiarazione congrua rispetto ai “parametri” normativamente previsti, e per quanto in termini di principio sia consentito all’Amministrazione medesima dimostrare che il reddito determinato con criterio automatico è inferiore a quello analiticamente determinato – sarebbe spettato all’Amministrazione medesima fornire la prova che nel caso concreto la determinazione paramedica “non poteva trovare applicazione, perchè smentila dalla realtà di fatto”. Tutto ciò l’Amministrazione avrebbe dovuto fare sottoponendo ad analisi i dati esposti dal contribuente e la sua contabilità ed indagando su questi dati per individuare gli elementi di fatto che giustificavano la produzione di un reddito più elevato, senza limitarsi a basare il proprio accertamento “su altri elementi statistici, quali le percentuali di ricarico del settore” (dato che peraltro era rimasto privo di concreto riscontro probatorio). Infine, le irregolarità che avevano indotto l’Amministrazione all’accertamento induttivo non avrebbero potuto neppure considerarsi utili a questo scopo.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico (complesso) motivo d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite in Euro 6.000.00 – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 200 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Sempre preliminarmente deve evidenziarsi che non è stata accolta l’istanza proposta dall’avv. Antonio Mimmo di differimento dell’udienza di discussione – per tenere conto della adesione di quest’ultimo alla astensione collettiva proclamata dall’OUA. siccome impedimento giustificato-atteso che il predetto avvocato non si è costituito ne processo per conto della odierna parte intimata, dalla quale ha solo ricevuto una procura speciale per svolgere la difesa nel presente grado del processo, procura che è stata depositata agli atti del giudizio. Deve infatti ritenersi che. in mancanza di costituzione in causa, l’istanza di differimento dell’udienza sia stata proposta in difetto della necessaria legittimazione.

6. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3. In relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art.39”.

Con l’anzidetto motivo l’Agenzia si duole del fatto che il giudice del merito abbia violato la disciplina del menzionato art. 39 escludendo che l’accertamento del maggior reddito potesse essere desunto “da altri elementi che pur non provandolo direttamente, ne danno coerente dimostrazione sul piano probabilistico”, elementi che nella specie erano costituiti “dallo scostamento dei ricavi o compensi o corrispettivi dichiarati dal contribuente da quelli allo stesso attribuibili in base ai parametri”: da “verifiche svolte presso terzi”. Detti elementi indiziari – ed i “parametri” in specie, giacchè costituenti presunzione a favore dell’A.F.- avevano determinato inversione dell’onere di prova (con riferimento all’esistenza di situazioni particolari che giustificassero l’inapplicabilità dello strumento dei “parametri” o il mancato adeguamento ad essi) a cui la parte contribuente non aveva saputo assolvere.

Il motivo di impugnazione è inammissibile. Non vi è infatti coerenza alcuna tra le ragioni che sono state poste dal giudice di secondo grado a fondamento della decisione assunta e la censura dianzi riassunta. Il giudicante ha dato atto che la dichiarazione dei redditi della parte contribuente era risultata assolutamente congrua rispetto al criterio “parametrico” e che anzi l’Amministrazione ne aveva fatto disconoscimento sul presupposto implicito che l’adeguamento al parametro non fosse regola cogente anche per l’Amministrazione stessa, lì tuttavia il fulcro del motivo di impugnazione consiste nel fatto che lo scostamento dai “parametri” (ovvero le verifiche effettuale presso terzi: ma quali?) sarebbe presunzione idonea a determinare l’inversione dell’onere probatorio.

Non vi è dunque caso più idoneo di questo per l’applicazione del principio, spesse volte insegnato da questa Corte, secondo cui:”La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare ne paradigma normativo di cui all’art. 366. c.p.c., comma 1, n. 4.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate” (Cass. Sez. 5. Sentenza n. 17125 del 03/08/2007).

Per il resto, mette conto di evidenziare che la ricorrente Agenzia si duole, nel contesto del motivo intestato come dianzi si è detto, anche di “omessa e insufficiente motivazione della sentenza” e di “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’avvenuta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 75”.

Per ciò che concerne il primo dei predetti rilievi, basti evidenziare che il vizio di motivazione è postulato dalla ricorrente non già in riferimento ad un fatto (come sarebbe stato necessario, in correlazione alla tipologia del vizio denunciato) ma in riferimento a giudizi (la fondatezza dell’accertamento; la incontrovertibilità dei dati: la valutazione che il giudice di secondo grado ha fatto circa la natura di “irregolarità formali” delle discrasie contabili descritte nell’accertamento), sicchè anche per questo aspetto le censure di parte ricorrente si palesano inammissibilmente formulate.

Per ciò che concerne invece il secondo degli anzidetti rilievi (nuovamente incentrato sul giudizio di semplici “irregolarità formali” riservato dal giudice di secondo grado alle discrasie contabili di cui si è detto) basti dire che non vi è specifica indicazione da parte della ricorrente Agenzia di quale sarebbe la regula iuris che in tal modo il giudicante avrebbe violato, rimanendo così il richiamo agli artt. 53 e 75 sopra menzionati una mera formula vuota.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Finanze. Rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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