Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12430 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26562/2015 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 44, presso lo studio dell’avvocato SILVIO CALVOSA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORONZO MAZZOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10432/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/08/2015, R.G.N. 6434/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 3 agosto 2015 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dell’appello incidentale, ha respinto la domanda risarcitoria avanzata da R.C. nei confronti della Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per il trasferimento che la lavoratrice asseriva aver subito illegittimamente, domanda riconosciuta parzialmente dal Tribunale in ordine al solo danno biologico;

– in particolare, la Corte d’appello reputava maturata la prescrizione rispetto alla domanda formulata dalla ricorrente e, pertanto, riteneva di disattenderla;

– avverso tale sentenza ha proposto ricorso, assistito da memoria, R.C. affidandolo a un motivo diversamente articolato;

– resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico, articolato motivo di ricorso, R.C. deduce la violazione degli artt. 1310, 2934, 2938 e 345 c.p.c. e art. 316 c.p.c., comma 3;

– in particolare, deduce parte ricorrente la inidoneità della eccezione di prescrizione avanzata in primo grado in ragione della genericità della stessa e, pertanto, il proprio diritto a percepire integralmente le somme liquidate a titolo di risarcimento in primo grado;

– il motivo è infondato;

– la stessa parte ricorrente riporta testualmente il contenuto, sul punto, della memoria difensiva di primo grado là dove si legge “… si eccepisce la prescrizione estintiva quinquennale dell’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., nonchè la prescrizione estintiva decennale dell’azione risarcitoria “contrattuale”‘: nessun altro argomento viene addotto a sostegno della ritenuta invalidità dell’eccezione prospettata;

– orbene, perchè l’eccezione di prescrizione sia validamente formulata, non sono necessarie espressioni sacramentali, occorrendo esclusivamente sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare la pretesa di controparte (cfr. Cass. 03/09/2013, n. 20147; Cass. 12/11/1998 n. 11412) con riferimento al decorso del tempo quale motivo per rigettare la pretesa;

– l’apprezzamento circa la manifestazione di volontà da parte dell’avente diritto deve ritenersi, ove non del tutto incongruo od apparente, rimesso in via esclusiva al giudice di merito e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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