Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12430 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. II, 20/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 20/05/2010), n.12430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CONSOB in persona del Presidente pro tempore C.L.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio
dell’avvocato ARIETA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.F.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio
dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
MIN. ECONOMIA FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
27/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/04/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;
udito l’Avvocato ARIETA Giovanni, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GENTILE Gian Michele, difensore del resistente che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per improcedibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CONSOB – Commissione Nazionale per le Societa’ e le Borse e propone ricorso straordinario per Cassazione ex art. 11 Cost. avverso il decreto in data 11 – 22 ottobre 2004 con il quale la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta ai sensi del D.L. n. 58 del 1998, art. 195, da S.F.M., avverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25.03.2004, dichiarava la nullita’ della sanzione irrogata.
Con tale provvedimento, il Ministero, a seguito di accertamenti svolti dalla CONSOB, aveva inflitto all’opponente, quale membro del collegio sindacale della Cirio Finanziaria spa, la sanzione di Euro 50.000,00, per l’omessa tempestiva comunicazione di un evidente irregolarita’, nella relazione della redazione semestrale di tale societa’ al 30.06.02, da parte degli amministratori che “aveva taciuto le incertezze in ordine al rimborso di un prestito azionario dell’Importo di Euro 150 milioni, in scadenza il 30 nov. 2002”.
La Corte romana aveva ritenuto fondata l’eccezione concernente la nullita’ insanabile della notificazione dell’atto di contestazione allo S. (notificato presso lo studio del Presidente del Collegio sindacale), nonche’ quella riguardante il ritardo della contestazione dell’infrazione per inosservanza del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14. L’odierno ricorso per Cassazione si fonda su 3 motivi; resiste con controricorso l’intimato; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che nel corso della precedente udienza del 22.12.2009 e’ emerso che avverso lo stesso decreto della Corte d’Appello di Roma oggetto del presente ricorso per Cassazione era stato proposto autonomo ricorso (rubricato al N.R.G. con il n. 14664/05) da parte del Ministero dell’Economia e Finanze, respinto da questa Corte con pronuncia n. 9315 del 2009, come peraltro rilevato nella seconda memoria difensiva depositata ex art. 378 c.p.c. dallo stesso S. in data 15.12.09.
La sentenza in questione ha preso in esame gli stessi argomenti oggetto delle censure del presente ricorso ritenendo infondata, in specie, a preliminare questione relativa alla dedotta nullita’ della la notifica della contestazione del violazione de qua allo S. che, a differenza dell’ipotesi dell’inesistenza accolta dalla Corte territoriale, avrebbe consentito la sanatoria del vizio stesso in conseguenza del successivo comportamento del medesimo intimato.
Cio’ posto ritiene il Collegio, aderendo al prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa S.C. che a seguito della anzidetta pronuncia n. 9315 del 25.02.2009 il ricorso in esame e’ divenuto improcedibile. E’ stato al riguardo precisato che “… nell’ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, gia’ impugnata con ricorso principale per Cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro essere portata a conoscenza della corte la pendenza della pluralita’ di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide – comportandone la nullita’ – sulla validita’ della pronuncia gia’ adottata (anche la’ dove quest’ultima abbia avuto per oggetto l’impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l’inversione dei due mezzi), preclude tuttavia, in forza del principio di unita’ della decisione, l’esame dell’altro ricorso, il quale diventa improcedibile. Sez. 5, n. 4605 del 27/03/2003; Cass. n. 21432 del 12.10.2007; Cass. n. 1640 del 1985; Cass. n. 9548 del 1993;
Cass. n. 6412 del 1994 Cass. n. 1637 del 1998; Cass. n. 13578 del 2001). Conclusivamente il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile.
Attesi i precipui profili processuali della fattispecie, si ritiene di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso improcedibile; compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010