Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12430 del 17/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/05/2017), n. 12430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7388/2016 proposto da:
P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACINTA
PEZZANA, 62, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TRECAPELLI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO PAOLILLO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) – C.F. (OMISSIS), in persona
del Curatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato
GIANCARLO MANCINI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 3881/2015 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
depositata il 30/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto in data 19 novembre 2015, ha rigettato l’opposizione di P.L. al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, che aveva escluso l’ammissione di un suo credito per emolumenti dovuti a titolo di lavoro subordinato, nel periodo da novembre 2013 ad agosto 2014, essendo egli stato amministratore della società quale componente del consiglio di amministrazione e non avendo dimostrato di avere svolto funzioni ulteriori e diverse nella società.
2.- Il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito il Fallimento (OMISSIS).
3.- Il ricorso è inammissibile, essendo stato notificato l’11 marzo 2016, cioè oltre il termine di trenta giorni, di cui alla L. Fall., art. 99, a decorrere dalla comunicazione del decreto impugnato da parte della cancelleria in data 30 novembre 2015.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017