Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12430 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7388/2016 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACINTA

PEZZANA, 62, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TRECAPELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO PAOLILLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) – C.F. (OMISSIS), in persona

del Curatore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO MANCINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 3881/2015 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,

depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto in data 19 novembre 2015, ha rigettato l’opposizione di P.L. al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, che aveva escluso l’ammissione di un suo credito per emolumenti dovuti a titolo di lavoro subordinato, nel periodo da novembre 2013 ad agosto 2014, essendo egli stato amministratore della società quale componente del consiglio di amministrazione e non avendo dimostrato di avere svolto funzioni ulteriori e diverse nella società.

2.- Il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito il Fallimento (OMISSIS).

3.- Il ricorso è inammissibile, essendo stato notificato l’11 marzo 2016, cioè oltre il termine di trenta giorni, di cui alla L. Fall., art. 99, a decorrere dalla comunicazione del decreto impugnato da parte della cancelleria in data 30 novembre 2015.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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