Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12430 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11511/2010 proposto da:

T.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ERASMO GATTAMELATA 128, presso lo studio dell’avvocato

CARMELO SCALFARI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

BUONO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 398/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/04/2009 R.G.N. 1897/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato BUONO DOMENICO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento secondo motivo,

assorbimento primo motivo e rigetto terzo motivo del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 23.4.2009, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della statuizione di prime cure (e ad onta del dispositivo recante il rigetto dell’appello), dichiarava decaduto T.F. dalla domanda volta alla corresponsione dell’assegno ordinario di invalidità, sul rilievo che, essendosi estinto il giudizio originariamente introdotto dall’assistito con ricorso depositato il 27.2.2001, il successivo ricorso depositato avanti il Tribunale di Castrovillari in data 3.12.2004 doveva ritenersi proposto oltre il termine di decadenza.

Contro questa pronuncia ricorre T.F. con tre motivi di impugnazione, illustrati con memoria. l’INPS resiste con controricorso in cui, tra l’altro, eccepisce l’inammissibilità dell’odierna impugnazione per essere spirato il termine annuale di decadenza.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., art. 182 c.p.c., comma 1 e art. 421 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la Corte territoriale ritenuto l’invalidità della costituzione dell’INPS che, nonostante l’esplicito invito del giudice, non aveva prodotto la procura alle liti in ipotesi rilasciata per atto notarile e, conseguentemente, per non aver ritenuto l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 4, nonchè di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito ritenuto che il giudizio introdotto con il ricorso proposto dall’odierno ricorrente in data 27.2.2001, fosse stato dichiarato estinto e che il deposito del successivo ricorso in data 3.12.2004, avente identico oggetto, non potesse costituire valida prosecuzione del primo, nonostante l’INPS non avesse proposto rituale eccezione di estinzione del giudizio precedente.

Con il terzo motivo, infine, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte territoriale trascritto le conclusioni delle parti.

Va preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto controricorrente per asserita maturazione del termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 (nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17): è sufficiente sul punto osservare che la sentenza è stata depositata il 23.4.2009 e che il ricorso per cassazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 23.4.2010, vale a,dire entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza, non potendosi all’uopo attribuire alcun rilievo alla data successiva in cui la notificazione è stata effettuata, giusta l’insegnamento di Corte cost. n. 477 del 2002.

Ciò posto, i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, in relazione alla natura delle censure svolte, e sono inammissibili.

Questa Corte ha posto il principio secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. S.U. n. 17931 del 2013).

Nel caso di specie, avendo la Corte territoriale del tutto omesso ogni statuizione in ordine alle doglianze sollevate da parte ricorrente nel giudizio di appello circa il difetto di procura e la mancata proposizione dell’eccezione di estinzione del primo giudizio da parte dell’INPS, è evidente che le censure del ricorso dovevano essere formulate in termini di errores in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4 e appuntarsi sulla conseguente nullità della decisione, per modo che, avendo invece parte ricorrente argomentato esclusivamente sulla violazione di legge (cfr. in specie i quesiti di diritto posti in calce ai primi due motivi), entrambi i motivi vanno ritenuti inammissibili.

L’inammissibilità dei due motivi comporta l’assorbimento del terzo:

è infatti evidente che parte ricorrente in tanto può avere interesse a far valere per cassazione l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti in quanto da tale omissione abbia ricavato un pregiudizio a sua volta prospettato sub specie di valido motivo di ricorso.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA