Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1243 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1243 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9773-2013 proposto da:
BRUNO ANNALISA e SERRA FABIANA, elettivamente domiciliate
in ROMA, VIA CLISIO n. 9, presso lo studio dell’avvocato
ADRIANO NIAIOLINO, rappresentate e difese dall’avvocato
FRANCESCO) RANIERI;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSI-L-VE RICERCA
SCIENTIFICA;

intimato

avverso la sentenza n. 2124/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 03/01/2013;

Data pubblicazione: 18/01/2018

udita la relazione- della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 3 gennaio 2013, la Corte di Appello di Milano

intercorsi fra Annalisa Bruno e Fabiana Serra – quali docenti — con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha respinto
la domanda di risarcimento del danno e di riconoscimento della
anzianità di servizio ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti
assunti a tempo indeterminato;
che per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso la
Bruno e la Serra;
che il Presidente della sezione, rilevato che il ricorso era stato
notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura
Generale dello Stato, e, quindi, la nullità di detta notifica (Cass. SU n.
698 del 15/01/2015) ne ha ordinato, in data 16 giugno 2017, la
i
rinnovazione da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione
del provvedimento;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato “di adottare una motivazione
semplificata;
CONSIDERATO
che il ricorso va dichiarato inammissibile non avendo le ricorrenti
provveduto a rinnovare la notifica del ricorso all’Avvocatura Generale
dello Stato disposta con il menzionato provvedimento del 16 giugno

Ric. 2013 n. 09773 sez. ML – ud. 21-11-2017
-2-

ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro

2017 ritualmente a loro comunicato (Cass. n. 1930 del 25 gennaio 2017
per tutte);
che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale ‘quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del
presente giudizio.
i\i sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma I bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2017

previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto

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