Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1243 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 17/01/2019), n.1243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9237-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINA N 135, presso lo studio

dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTINA POLLAROLO in

virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PREFETTURA DI GENOVA, COMUNE DI MISERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 854/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Equitalia Nord S.p.A., nelle more divenuta Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 639/2014 del 21 agosto 2014 con la quale, in accoglimento dell’oppostone promossa da C.D. avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, per il mancato pagamento di alcune cartelle di esattoriali, per debiti scaturenti da contravvenzioni al C.d.S., era stata dichiarata l’inesistenza del provvedimento per la stessa inesistenza della notifica, in quanto avvenuta direttamente a mezzo posta ad opera del concessionario per la riscossione.

Nella resistenza dell’appellato, il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 854 del 5 ottobre 2016 ha rigettato l’appello, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese del grado. La decisione di appello, pur avendo alcuni dubbi in ordine al rispetto della previsione di cui all’art. 342 c.p.c., nella formulazione del motivo di gravame, riteneva che le doglianze della società fossero comunque prive di fondamento.

In tal senso reputava corretto l’assunto del giudice di prime cure secondo cui, a mente della previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, le cartelle esattoriali e gli atti autonomamente impugnabili non possono essere direttamente notificati dall’agente della riscossione con la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo invece sempre necessario l’intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dal primo comma della norma in esame.

Quindi, dopo avere ricostruito le varie modifiche della previsione succedutesi nel tempo, osservava che l’originaria previsione, a far data dal 1 luglio 1999, ed a seguito della novella di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, nel far riferimento alla notifica a mezzo posta, aveva cancellato il richiamo alla possibilità che la stessa potesse essere compiuta direttamente da parte dell’esattore, con l’intento quindi di voler escludere che quest’ultimo potesse eseguire direttamente la notifica a mezzo lettera raccomandata.

I vari arresti di legittimità intervenuti sul punto non avevano mai affrontato la questione dell’incidenza sull’interpretazione della norma in esame della novella del 1999, essendosi pronunciati essenzialmente sulla diversa questione delle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione della relata di notifica delle cartelle di pagamento, sicchè doveva reputarsi da preferire la soluzione alla quale era pervenuto il giudice di pace in prime cure.

Infine, non poteva estendersi agli atti amministrativi sostanziali, quale quello nella fattispecie impugnato, il diverso principio della sanatoria con effetto retroattivo per raggiungimento dello scopo, dettato invece solo per gli atti processuali.

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un motivo.

C.D. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e della L. n. 890 del 1982, art. 14, nella parte in cui il Tribunale ha escluso la possibilità per l’agente della riscossione di poter effettuare la notifica delle cartelle esattoriali o degli altri atti, come nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo, direttamente a mezzo del servizio postale.

Si deduce che il legislatore avrebbe riservato una diversa disciplina per le notifiche a mezzo servizio postale da parte del concessionario, e che è consentita direttamente a quest’ultimo senza l’intermediazione di altri soggetti e senza l’adempimento di ulteriori formalità.

In assenza di un richiamo alle previsioni di cui all’art. 149 c.p.c., andrebbe quindi ribadita alla luce della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la validità della notifica dell’atto oggetto di causa.

Il motivo è fondato.

Ed, infatti, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1304/2017) la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte del prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tali espressi termini: Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. 6 marzo 2015, n. 4567; Cass. 15 giugno 2016, n. 12351, che specifica altresì che la notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, sicchè la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria in composizione monocratica in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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